Ripercorrendo gli interventi del legislatore succedutisi nel tempo in tema di opposizione all’esecuzione, la Cassazione afferma che le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria sono appellabili solo per le ragioni indicate dall’articolo 339, comma 3, c.p.c
Il caso. Il principio è stato affermato dalla sentenza numero 23623/19, depositata il 24 settembre, con la quale si è conclusa una controversia nata dall’opposizione all’esecuzione proposta da un Istituto bancario, in qualità di terzo pignorato per un credito dell’INPS. Il Giudice di Pace aveva inizialmente accolto l’opposizione dichiarando l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione. Il Tribunale dichiarava inammissibile il gravame, rilevando che in virtù della somma precettata inferiore a 1100,00 euro la sentenza impugnata doveva considerarsi pronunciata secondo equità e l’appellante avrebbe dunque dovuto specificare i principi informatori o regolatori violati. Il soccombente ha dunque proposto impugnazione per cassazione. Appellabilità. Posta l’inammissibilità del ricorso a causa della mancanza dell’esposizione dei fatti di causa, il Collegio coglie l’occasione per esaminare il primo motivo di ricorso relativo alla ritenuta inammissibilità del gravame sul duplice presupposto che la sentenza del giudice di pace fosse stata resa secondo equità e che l’appellante non avesse ottemperato all’onere di dedurre specificatamente i presupposti del gravame. La censura risulta infondata in quanto, richiamando l’articolo 616 c.p.c. come modificato dalla l. numero 69/2009, gli Ermellini ricordano come il legislatore abbia ripristinato il precedente regime impugnatorio della sentenza che si pronunci sull’opposizione all’esecuzione, la quale fino a quel momento non era appellabile per effetto della modifica apportata dalla l. numero 52/2006 al medesimo art 616 c.p.c In tal modo è stata ripristinata la vigenza della regola generale di cui all’articolo 339, comma 1, c.p.c., che si pone in rapporto di regola generale a regola speciale rispetto alla previsione di cui al comma 3. In conclusione la Corte cristallizza il principio di diritto secondo cui «in tema di opposizione all’esecuzione, pur dopo l’abrogazione, ad opera della legge 18 giugno 2009, numero 69, del divieto di appellabilità introdotto, modificando l’articolo 616, ultimo comma, c.p.c. dalla legge 24 febbraio 2006, numero 52 , le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria sono appellabili solo per le ragioni indicate dall’articolo 339, comma 3, c.p.c., ossia con motivi limitati». Il ricorso, come detto, viene comunque dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 marzo – 24 settembre 2019, numero 23623 Presidente De Stefano – Relatore D’Arrigo Fatti di causa O.G. si rendeva assegnatario, in esito ad un pignoramento presso terzi, delle somme dovute dal Banco di Napoli s.p.a., terzo pignorato in quanto tesoriere, all’I.N.P.S In data 3 febbraio 2014 l’ordinanza di assegnazione veniva notificata al Banco, unitamente ad un atto di precetto. L’Istituto di credito proponeva opposizione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 1, eccependo, fra l’altro, la sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza di assegnazione per decorso del termine previsto dal D.L. 31 dicembre 1996, numero 669, articolo 14, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, numero 30, introdotto dal D.L. 30 settembre 2003, numero 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, numero 326. L’I.N.P.S. si costituiva in adesione. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione, dichiarando l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione. L’O. ha appellato la decisione, ma il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame, rilevando che, essendo la somma precettata inferiore ad Euro 1.100,00, la sentenza impugnata doveva considerarsi pronunciata secondo equità. Sarebbe, dunque, spettato all’O. individuare specificatamente i principi informatori o regolatori della materia rimasti violati onere al quale l’O. non aveva ottemperato, essendo infondata la dedotta violazione dell’articolo 6 CEDU. Avverso tale decisione l’O. proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Le parti intimate non svolgevano attività difensiva. Tuttavia, l’I.N.P.S. depositava una procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso. Ragioni della decisione 1. In via preliminare, deve essere esaminata d’ufficio la validità della costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.,effettuata mediante il solo deposito in cancelleria di una procura speciale redatta su atto separato e materialmente congiunta alla copia del ricorso notificata a mezzo PEC all’Istituto, previa attestazione di conformità della notificazione. Tale costituzione è irrituale e priva di effetti. L’articolo 370 c.p.c. prevede, quale unica modalità di tramite la quale colui contro il quale è proposto il ricorso può contraddire, la notificazione e il successivo deposito in cancelleria di un controricorso che deve essere redatto con gli stessi requisiti di forma e di sostanza del ricorso previsti dagli articolo 365 e 366 c.p.c., in quanto compatibili. In ipotesi, è possibile omettere la notificazione del controricorso in mancanza della quale il controricorrente non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale , ma non è possibile omettere anche il deposito in cancelleria di un atto difensivo che corrisponda ai requisiti richiesti dall’articolo 370 c.p.c. Del resto, anche la procura alle liti è irrituale, in quanto nel ricorso per cassazione non è previsto che essa possa essere resa in calce al ricorso cui si intende resistere. Pertanto, l’I.N.P.S. non è regolarmente costituita nel presente giudizio. 2. Nondimeno, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto privo dell’esposizione, ancorché sommaria, dei fatti di causa, sostituita dalla mera riproduzione testuale del contenuto di tutti gli atti processuali. Esso quindi non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 6. Il ricorso in esame, in particolare, va ascritto al genere dei c.d. ricorsi assemblati, ossia nei quali l’esposizione dei fatti di causa è sostituita dalla mera interpolazione grafica o dalla testuale riproduzione degli atti dei gradi di merito. Il ricorso per cassazione redatto mediante assemblaggio - cioè attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali è carente del requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 3, che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi Sez. 6 - 3, Sentenza numero 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771 . Ciò in quanto la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 3, e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza Sez. 5, Sentenza numero 18363 del 18/09/2015, Rv. 636551 . Tale elaborazione giurisprudenziale è peraltro conforme a quanto già ritenuto dalle Sezioni unite, secondo cui, ai fini del requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto anche quello di cui non occorre sia informata , la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso Sez. U, Sentenza numero 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813 . È pur vero che la mera interpolazione degli atti processuali, in sé considerata, non determina automaticamente l’inammissibilità del ricorso, ma ciò solo a condizione che il ricorso, al netto degli atti interamente inseriti al suo interno, contenga comunque una adeguata illustrazione dei fatti di causa. Nel caso in esame, invece, le brevi parti di raccordo fra i vari atti processuali integralmente riprodotti non sono riassuntive del contenuto degli stessi e quindi non bastano ad escludere l’inammissibilità del ricorso. Il ricorso è quindi inammissibile, anche perché, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266 Sez. 1, Sentenza numero 19018 del 31/07/2017, Rv. 645086 . 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Non si fa luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, poiché le parti non hanno svolto attività difensiva. Conclusione che, per le ragioni innanzi esposte, va tenuta ferma anche per l’I.N.P.S., non ritualmente costituitosi. Sussistono, invece, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, sicché va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali Sez. 3, Sentenza numero 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 . 4. Nonostante la rilevata inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per enunciare nell’interesse della legge, ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 3, il principio di diritto in relazione ad una questione posta nell’ambito del primo motivo. Il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, ha ritenuto inammissibile il gravame proposto dall’O. sul duplice presupposto che, da un lato, la sentenza del giudice di pace fosse stata resa secondo equità e che, dall’altro, l’appellante non avesse ottemperato all’onere di dedurre specificatamente la sussistenza dei presupposti ricorrendo i quali soltanto, ai sensi dell’articolo 339 c.p.c., u.c., l’appello si sarebbe potuto ritenere ammissibile. In relazione a tale statuizione, il ricorrente ha denunciato la violazione degli articolo 113, 339 e 616 c.p.c., nonché dell’articolo 15 disp. genumero . In particolare, l’O. sostiene che il giudice d’appello non avrebbe colto il rapporto di specialità intercorrente tra l’articolo 339 c.p.c., comma 3 e l’articolo 616 c.p.c La L. 18 giugno 2009, numero 69, ha abrogato la parte finale dell’articolo 616 c.p.c., che prevedeva che l’opposizione all’esecuzione fosse decisa con sentenza non impugnabile . Ritiene il ricorrente che il nuovo articolo 616 c.p.c., quale risulta dalla riformulazione che ha reintrodotto l’appellabilità a critica libera della sentenza che definisce l’opposizione all’esecuzione, costituisca norma speciale e perciò derogativi rispetto all’articolo 339 c.p.c., comma 3. La censura è manifestamente infondata. La L. 24 febbraio 2006, numero 52, modificando l’articolo 616 c.p.c., aveva posto la regola secondo cui il giudizio di opposizione all’esecuzione veniva deciso con sentenza non impugnabile . Conseguiva l’immediata ricorribilità della sentenza per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7. Nel 2009, però, il legislatore ha ripristinato il precedente regime impugnatorio. Infatti, la L. 18 giugno 2009, numero 69, articolo 49, comma 2, ha soppresso l’ultimo periodo dell’articolo 616 c.p.c., con conseguente reintegrazione dell’esperibilità dell’appello. In sostanza, le sentenze che hanno deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del 1 marzo 2006 erano appellabili per quelle pubblicate successivamente vale la regola della non impugnabilità - ai sensi del nuovo testo dell’articolo 616, introdotta dalla L. 24 febbraio 2006, numero 52 che sul punto ha modificato l’articolo 616 c.p.c. - con conseguente ricorribilità per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost. infine, se il giudizio di primo grado era pendente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, numero 69, si applica l’articolo 49 di tale legge che, cancellando la modifica dell’articolo 616 c.p.c. apportata dalla L. numero 52 del 2006, ha eliminato la previsione della non impugnabilità, ripristinando l’appellabilità delle pronunce di primo grado Sez. 2, Ordinanza numero 20324 del 27/09/2010, Rv. 615254 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 17321 del 17/08/2011, Rv. 619640 Sez. 3, Ordinanza numero 14502 del 30/06/2011, Rv. 618524 . Ciò posto, deve certamente escludersi che il legislatore del 2009 abbia inteso configurare un regime speciale di impugnazione delle sentenze pronunciate ai sensi dell’articolo 616 c.p.c Al contrario, abrogando la regola della non impugnabilità introdotta nel 2006, ha semplicemente ripristinato la vigenza della regola generale di cui all’articolo 339 c.p.c., comma 1. Regola che, all’evidenza, non deroga a quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione, ponendosi rispetto alla stessa, al contrario, in rapporto di regola generale e regola speciale. Pertanto, ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 3, deve essere enunciato il seguente principio In tema di opposizione all’esecuzione, pur dopo l’abrogazione, ad opera della L. 18 giugno 2009, numero 69, del divieto di appellabilità introdotto, modificando l’articolo 616 c.p.c., u.c., dalla L. 24 febbraio 2006, numero 52 , le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria sono appellabili solo per le ragioni indicate dall’articolo 339 c.p.c., comma 3, ossia con motivi limitati . P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.