Sequestro preventivo del cane lasciato incustodito in cortile: quando è ammesso il ricorso in Cassazione

Presupposto del sequestro preventivo è la valutazione del “fumus commissi delicti” ed onere del Giudice del riesame è di aver riguardo non solo alla astratta configurabilità del reato ma anche alle concrete risultanze processuali e alla situazione emergente dai dati forniti dalle parti.

Così si è espressa la Suprema Corte con sentenza numero 29894/18 depositata il 3 luglio. La vicenda. La proprietaria di un cane ricorre in Cassazione avverso il decreto di sequestro preventivo deducendo che il Tribunale, adito in secondo grado, non aveva preso in considerazione gli elementi oggettivi e soggettivi del reato ascritto e da ella presentati in sede di riesame. Infatti, la signora presentava prova contraria alla tesi avvalorata dai precedenti Giudici sull’abbandono del proprio cane, lasciato solo per due settimane durante il periodo estivo prova data dalla presenza di ciotole con acqua e cibo che dimostravano la quotidiana cura del cane. Il ricorso in Cassazione per il sequestro preventivo. È possibile il ricorso per cassazione sia per il sequestro preventivo sia per il sequestro probatorio solamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione. Nel caso in giudizio non ricorre una violazione di legge,dovendosi ricomprendere in tale nozione sia gli errores in udicando o in procedendo, poiché il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, fondata sugli elementi forniti dalle parti ossia i vicini della proprietaria del cane, i quali riferiscono che la signora si è allontanata per due settimane dall’abitazione lasciando il cane incustodito all’interno del cortile,in precarie condizioni di salute ed impietositi hanno provveduto a nutrire il cane passandogli dalle grate del cancello acqua e cibo . Per queste ragioni, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 16 marzo – 3 luglio 2018, numero 29894 Presidente Ramacci – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Chieti, in sede di riesame, con ordinanza 19 settembre 2017, ha rigettato l’istanza di riesame di A.F. , avverso il decreto di sequestro preventivo di un cane, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti dell’8 agosto 2017, relativamente al reato di cui all’articolo 544 ter, cod. penumero . 2. Ricorre per Cassazione A.F. , tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173, comma 1, disp. att., c.p.p 2.1. Violazione dell’articolo 125, cod. proc. penumero , motivazione apparente. Il Tribunale di Chieti non ha preso in considerazione gli elementi che sono stati sottoposti al suo vaglio con il riesame, la motivazione deve quindi ritenersi apparente. Non è dato, infatti, comprendere dall’ordinanza impugnata quali siano i presupposto oggettivi e quelli soggettivi avere agito con crudeltà, senza necessità del reato contestato. Il Tribunale di Chieti ha avvalorato la tesi dell’abbandono del cane per due settimane, durante il periodo estivo, nonostante elementi di prova contraria, ovvero la presenza di ciotole con acqua e cibo. La presenza di acqua, infatti, dimostrerebbe la quotidiana cura del cane l’acqua nella ciotola non poteva essere stata messa dai vicini, perché le ciotole non passano attraverso il cancello. Anche la presenza di cibo pasta del giorno prima dimostra la cura quotidiana. Inoltre il certificato del veterinario, al momento del sequestro evidenzia una massa corporea in sovrappeso. Il cane del resto era ammalato di leishmaniosi e le condizioni erano, quindi, riferibili a tale malattia e non alla mancata cura della proprietaria, che lo aveva adottato dal canile. Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati peraltro articolato in fatto. 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione. Nel caso in giudizio i motivi di ricorso sul fumus del reato risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, articolo 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. penumero sia letteralmente e sia nella valutazione sostanziale del ricorso . Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Sez. 5, numero 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093 Sez. U, numero 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 . Nel caso in giudizio non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l’apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Infatti il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come all’esito di diversi sopralluoghi effettuati - in data 11 agosto 2016, 26 settembre 2016, 2 agosto 2017 e 3 agosto 2017 - nel cortile dell’abitazione dell’odierna indagata . in data 4 agosto 2017 gli agenti di P.G., dopo aver rilevato all’interno dell’abitazione in occasione dei precedenti sopralluoghi la reiterata assenza dell’indagata è . con l’ausilio del servizio veterinario locale, accertavano le precarie condizioni di salute dell’animale affetto da lei smaniosi. In occasione del sopralluogo del 4 agosto 2017, l’animale presentava una emoraggia dal naso l’unghia del primo dito della zampa destra incrinata che generava sanguinamento onicogrifosi e linfoadenioregalia, . escussi alcuni vicini dell’indagata, gli stessi riferivano che la A. unitamente alla propria famigli a e ad altro cane si era allontanata dall’abitazione nelle due settimane precedenti lasciando il cane incustodito all’interno del cortile e che i passanti, impietositi dalle precarie condizioni di salute dell’animale, avevano provveduto allo stesso fornendogli cibo ed acqua attraverso le grate del cancello . Del resto, Nella valutazione del fumus commissi delicti , quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa Sez. 5, numero 49596 del 16/09/2014 - dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 26167701 vedi anche Sez. 2, numero 25320 del 05/05/2016 - dep. 17/06/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 26700701 . Nel caso in giudizio, l’analisi del Tribunale del riesame, come sopra visto, risulta adeguata alle risultanze degli accertamenti di P.G., e sul punto le prospettazioni della ricorrente risultano generiche e non collegate a precisi atti di indagine, valutazioni ipotetiche, non valutabili in sede di giudizio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 cod. proc. penumero . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.