Il biglietto da visita dato dal legale al cliente è un documento riservato, vietato intercettarlo

Il messaggio, redatto su un foglio piegato a metà, scambiato tra un legale ed un cliente rientra nella nozione di corrispondenza, la cui segretezza gode di una tutela rafforzata essendo preordinata all’esercizio dei diritti di difesa, della tutela del segreto professionale e del rapporto fiduciario. È irrilevante quale sia il suo contenuto, la forma, la finalità e se il destinatario od il mittente sia un detenuto.

L’intercettazione e l’apertura di queste comunicazioni, in assenza di validi motivi imperativi, è un’arbitraria ingerenza nei diritti tutelati dall’articolo 8 Cedu. È quanto chiarito dalla CEDU sez. V nel caso Laurent comma Francia ricomma 28798/13 del 24/5/18. Il caso. Il ricorrente è un avvocato che difese due detenuti. Questi erano stati scortati dalla polizia presso il Tribunale del Riesame ove era dibattuto il loro caso. Dopo l’udienza il legale ed i clienti, sotto la vigilanza della scorta, attesero il verdetto in una sala d’attesa. Qui i detenuti chiesero al ricorrente un biglietto da visita e questi, essendone sprovvisto, trascrisse i suoi recapiti su un foglio che porse, piegato a metà per tutelarne la riservatezza, a ciascun cliente. Il capo della scorta pretese che gli fosse consegnato per verificarne il contenuto. Vane le proteste del legale e le sue denunce volte a preservare la segretezza della corrispondenza. Ogni corrispondenza è privata e segreta. La tutela della riservatezza della corrispondenza, indipendentemente dal contenuto, dalla forma, dalla finalità e da chi sia il mittente od il destinatario anche un detenuto come ribadito dal caso Eylem Kaya comma Turchia nel quotidiano del 15/12/16 cui si rinvia in toto rientra nell’ampia nozione di privacy ex articolo 8 Cedu. Quella tra legale e cliente gode di una garanzia rafforzata perché preordinata all’esercizio dei diritti di difesa ed essendo dati strettamente confidenziali sono coperti da segreto professionale ed espressione del rapporto fiduciario col cliente Michaud comma Francia del 2012 . Può essere limitata solo per fini legittimi in rari e tassativi casi non può essere intercettata ed aperta in assenza di motivi imperativi tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico, prevenzione del crimine etc. e senza il «sospetto del compimento di un atto illecito non rilevato dagli ordinari meccanismi di controllo». Nella fattispecie, però, non erano ravvisabili, poiché l’avvocato ricorrente non aveva dissimulato lo scambio e non c’era alcun elemento che facesse sorgere detto sospetto. Inoltre le Corti interne, in ogni grado di giudizio, pur non ravvisando nell’accaduto alcuna rilevanza penale, hanno evidenziato come il comportamento del poliziotto avesse costituito «una lesione del principio di libera comunicazione tra un avvocato ed il suo cliente». Ergo «l’intercettazione e l’apertura della corrispondenza scambiata tra il ricorrente, in qualità di avvocato ed i suoi clienti non rispondevano ad alcun bisogno sociale imperioso e, perciò, non erano necessarie in una società democratica».

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