Giusta la revisione della patente di chi investe un pedone ferendolo gravemente

L’articolo 128 codice della strada sancisce che la revisione della patente debba essere disposta laddove sorgano dubbi sulla permanenza in capo all’interessato dei requisiti psico-fisici e tecnici. È obbligatoria, ai sensi del comma 1-ter, ogni volta che un conducente, coinvolto in un sinistro, abbia provocato lesioni gravi alle persone e gli sia stata contestata un’infrazione a detto codice comportante la sospensione della patente.

È quanto ribadito dal TAR Marche, sez. I, numero 189 depositata il 16 marzo 2018. Il caso. Il ricorrente ha impugnato per una pluralità di motivi il provvedimento con cui la Motorizzazione «ha disposto nei suoi riguardi la revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128 codice della Strada» per aver investito un pedone provocandogli gravi lesioni personali. Il Tar ha respinto il ricorso. Quando deve essere richiesta la revisione? Il G.A. deve solo vagliare dati per appurati i fatti alla base del provvedimento contestato se il competente ufficio della Motorizzazione «abbia dato adeguatamente conto della sussistenza di fondati dubbi circa il mantenimento in capo all’interessato dei requisiti psico-fisici e tecnici indispensabili per poter conseguire e/o conservare la patente di guida» come per altro sancito dall’articolo 128, comma 1-ter. La prassi costante su questa norma ritiene infondati i provvedimenti che riguardano un mero coinvolgimento nel sinistro, purché «abbia dato adeguatamente conto della sussistenza di fondati dubbi circa il mantenimento in capo all’interessato dei requisiti psico-fisici e tecnici indispensabili per poter conseguire e/o conservare la patente di guida». Come detto se da un lato la revisione non è automatica Cons. Stato numero 50/18 , ma è comminata solo in presenza di questi requisiti di legge nella fattispecie il ricorrente era risultato recidivo ed aveva subito nel caso specifico la contestazione di due infrazioni al codice che prevedevano la sospensione della patente , dall’atro riguarda solo la tipologia di patente necessaria per condurre il veicolo che ha provocato il sinistro è irrilevante l’assenza di decurtazioni di punti relativi alla c.d. patente CQC, necessaria per la guida dei mezzi adibiti all’autotrasporto, poiché le contestazioni riguardavano la patente B TAR Lombardia numero 2167/17 . Infatti è inconcepibile che «rispetti le norme del c.d.s. solo quando svolge la propria attività d’impresa e non anche quando circola come un normale cittadino» alla guida della propria auto. La motivazione del provvedimento contestato, perciò, era adeguata perché basata su queste circostanze e sulla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dalla Polizia stradale. Sì al provvedimento differito. Il ricorrente contestava che tra il sinistro e l’avvio del provvedimento fossero trascorsi sette mesi, tempo giudicato, invece, ragionevole dal TAR. Infatti la Motorizzazione deve effettuare screening di centinaia di analoghe segnalazioni che le pervengono quotidianamente e l’articolo 128 non prevede alcun termine di decadenza . «Solo in vicende particolari l’eccessivo divario temporale fra la data del sinistro e quella in cui viene disposta la revisione della patente potrebbe rendere illogico il provvedimento, ma non è questo il caso».

TAR Marche, sez. I, sentenza 7 – 16 marzo 2018, numero 189 Presidente Filippi – Estensore Capitani Fatto e diritto 1. Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Motorizzazione Civile di Ancona ha disposto nei suoi riguardi la revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128 Codice della Strada. Il provvedimento si fonda sul fatto che il sig. Fabrizi è rimasto coinvolto, in qualità di conduttore di un autoveicolo, in un incidente stradale nel quale il pedone investito dal ricorrente ha riportato lesioni gravi. 2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi - difetto di motivazione in quanto il provvedimento è motivato unicamente con il coinvolgimento del ricorrente in un incidente stradale - falsa applicazione dell’articolo 128 C.d.S., nella parte in cui la norma prevede l’obbligatorietà della revisione della patente nei soli casi in cui al responsabile del sinistro siano state contestate infrazioni per le quali è prevista la sospensione della patente di guida ipotesi che non ricorre nel caso del sig. Fabrizi - conseguente difetto di istruttoria in quanto la Motorizzazione non ha in alcun modo considerato la situazione specifica del ricorrente, il quale è titolare di patente di guida da oltre trenta anni, esercita la professione di autotrasportatore, non è stato mai coinvolto in altri sinistri e non ha mai subito decurtazioni del punteggio della patente di guida. La Motorizzazione non ha nemmeno adeguatamente ricostruito la dinamica del sinistro occorso in data 31 gennaio 2017, quale risulta dal verbale redatto dalla Polizia Stradale - illogicità del provvedimento, in ragione del tempo trascorso dal momento in cui si è verificato il sinistro e del fatto che nelle more il ricorrente non è stato coinvolto in ulteriori incidenti. 3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Ancona, chiedendo il rigetto del ricorso. Alla camera di consiglio del 7 marzo 2018, fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio già in questa sede visto che il contraddittorio è integro e che non sussistono esigenze istruttorie , non riscontrando opposizioni o riserve di sorta. 4. Il ricorso non merita accoglimento. 4.1. Va in premessa osservato che, ad onta di quanto affermato a più riprese in ricorso, il ricorrente mira a convincere il Tribunale dell’assenza di qualsivoglia sua responsabilità nella causazione dell’incidente di cui si è detto, pretendendo dunque che il giudice amministrativo prenda posizione – e non in via meramente incidentale – proprio su un profilo estraneo alla sua giurisdizione, ossia sulla dinamica dell’incidente e sulle relative responsabilità. Nelle controversie discendenti dall’adozione di provvedimenti di revisione della patente di guida ex articolo 128 C.d.S. il giudice amministrativo è invece chiamato unicamente a valutare se, dati per assodati nella loro materialità i fatti a base dei provvedimenti i quali vanno semmai contestati dall’interessato in sede penale e/o civile , il competente ufficio della Motorizzazione Civile abbia dato adeguatamente conto della sussistenza di fondati dubbi circa il mantenimento in capo all’interessato dei requisiti psico-fisici e tecnici indispensabili per poter conseguire e/o conservare la patente di guida. L’orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi al riguardo - e al quale anche questo Tribunale aderisce - è nel senso di ritenere immotivati provvedimenti di revisione fondati unicamente sull’avvenuto coinvolgimento dell’interessato in sinistri stradali, salvo che non si tratti di incidenti particolarmente gravi e che risultano icto oculi addebitabili all’imperizia o alla negligenza dell’interessato. 4.2. Fatte queste premesse, il Collegio ritiene legittimo l’operato dell’amministrazione. Va infatti osservato che nella specie la motivazione del provvedimento non va individuata solo nel corpo dell’atto impugnato, dovendosi al contrario tenere conto anche della nota prot. numero 205073 del 18 ottobre 2017 doc. annesso numero 5 all’allegato2UMCAncona, depositato in giudizio dall’Avvocatura erariale , con la quale la Motorizzazione, replicando alle memorie difensive presentate dal sig. Fabrizi a ministero dell’avv. Scalpelli, aveva esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto necessario disporre la revisione. Nella prefata nota, la Motorizzazione ha evidenziato che - le controdeduzioni svolte nella memoria non sono idonee a confutare la ricostruzione del sinistro compiuta dal personale della Polizia Stradale accorso sul posto e riportata nel relativo verbale - dalla dinamica del sinistro emerge una condotta irregolare del ricorrente che fa sorgere un fondato dubbio circa il mantenimento dei requisiti tecnici per la guida dei veicoli a motore - a carico del ricorrente risultano due infrazioni del C.d.S. sanzionate con la decurtazione del punteggio della patente infrazioni commesse nel 2014 e nel 2007 . A quest’ultimo riguardo va chiarito che non vi è contrasto fra la documentazione depositata dal ricorrente e quella versata in atti dall’amministrazione in merito alla decurtazione del punteggio sulla patente di guida. In effetti, il difensore del ricorrente nel corso della discussione orale ha spiegato che la stampa allegata al ricorso ed estratta dalla banca dati esistente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguarda la Carta di Qualificazione del Conducente c.d. patente CQC, necessaria per la guida dei mezzi adibiti all’autotrasporto , mentre le sanzioni indicate negli scritti difensivi dell’amministrazione riguardano la patente B. Preso atto di tale chiarimento, il Collegio ritiene però irrilevante la specificazione, in quanto non si può immaginare che un medesimo soggetto rispetti le norme del C.d.S. solo quando svolge la propria attività d’impresa e non anche quando circola come un normale cittadino. Per cui, ai fini che qui interessano, rilevano anche le sanzioni subite dal ricorrente mentre si trovava alla guida della propria autovettura. 4.3. Come si può vedere, dunque, il provvedimento impugnato ha preso in esame non solo l’evento del 31 gennaio 2017, ma anche i “precedenti” specifici del ricorrente, i quali non confermano l’assunto più volte esposto in ricorso circa l’assoluta “incensuratezza” del sig. Fabrizi. Ne consegue che, nella specie, il provvedimento impugnato il quale, è sempre utile ricordarlo, non ha natura sanzionatoria, ma meramente precauzionale appare adeguatamente motivato. 4.4. Né rileva, ai fini dell’accoglimento del ricorso, il tempo trascorso dal momento in cui la Motorizzazione ha avuto comunicazione dell’incidente e la data di avvio del procedimento di revisione. Premesso che tale arco temporale ammonta a circa sette mesi comprendenti però anche il periodo feriale estivo - ossia un periodo non particolarmente lungo, anche tenuto conto della necessità per gli uffici della Motorizzazione di effettuare uno screening delle centinaia di analoghe segnalazioni che pervengono quotidianamente - va osservato che l’articolo 128 non stabilisce al riguardo alcuna decadenza. Solo in vicende particolari l’eccessivo divario temporale fra la data del sinistro e quella in cui viene disposta la revisione della patente potrebbe rendere illogico il provvedimento, ma non è questo il caso. 5. Il ricorso va quindi respinto. Alla luce delle considerazioni espresse dal Collegio sul merito della vicenda, le spese di giudizio si possono compensare. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.