Scopre la vera identità del proprio padre biologico: risarcita per il danno esistenziale subito

A 16 anni una ragazza ha dovuto prendere atto che l’uomo da lei chiamato “papà” non era in realtà il suo vero genitore. Una volta accertato il suo padre biologico, i Giudici le riconoscono non solo il diritto al mantenimento ma anche 30mila euro come risarcimento.

A 16 anni ha scoperto che l’uomo da lei identificato come il proprio papà non era in realtà il suo genitore biologico, la cui identità è stata invece accertata solo grazie ad un accertamento giudiziale. Legittimo il diritto della ragazza, oramai maggiorenne, ad ottenere dall’uomo rivelatosi essere suo padre non solo il mantenimento ma anche il risarcimento per il danno esistenziale subito (Cassazione, ordinanza n. 9497/19, sez. VI Civile - 1, depositata oggi). Carenza. Tutto ha origine quando la ragazza vede sconvolta la propria vita: quello che per sedici anni ha chiamato “papà” non è in realtà suo padre. Passaggio successivo è «l’accertamento giudiziale di paternità» che affronta insieme alla madre e che le permette di conoscere l’identità del proprio genitore biologico. E i Giudici le riconoscono il diritto di ottenere dall’uomo non solo 1.500 euro al mese a titolo di «contributo al mantenimento» ma anche 30mila euro a titolo di «risarcimento del danno esistenziale» da lei subito. La decisione presa dalla Corte d’Appello viene ora confermata e resa definitiva dalla Cassazione, che respinge il ricorso proposto dal legale dell’uomo. In particolare, è ritenuta evidente la «lesione esistenziale» riportata dalla ragazza. A questo proposito, viene richiamato «il danno» costituito dalla «grave carenza di ordine affettivo e di calore familiare» da lei vissuta, una volta preso atto che l’uomo da lei chiamato “papà” non era in realtà il suo vero genitore. Mentre è irrilevante, aggiungono i Giudici, il fatto che ella abbia avuto comunque «un padre legittimo» per diciotto anni.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 22 febbraio – 4 aprile 2019, n. 9497 Presidente Scaldaferri – Relatore Tricomi Ritenuto che: Gu. Di Gi. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila, in epigrafe indicata. El. Ci. e Fe. Ru. hanno replicato con controricorso. La Corte di appello, in controversia concernente l'accertamento giudiziale di paternità promossa dalla Ci. (madre) e dalla Ru. (figlia, n. il (omissis...)) nei confronti del Di Gi., ha respinto l'appello di quest'ultimo e confermato - tra l'altro - l'accertamento giudiziale di paternità, il contributo al mantenimento della figlia ed il riconoscimento in favore di quest'ultima del danno esistenziale liquidato in Euro 30.000,00=. Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art.380 bis cod. proc. civ. Di Gi. ha depositato memoria. Cconsiderato che: 1. Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, 2.1. Il primo motivo di ricorso concerne il riconoscimento del danno esistenziale a favore della Ru.: sotto un primo profilo il ricorrente lamenta l'omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi della controversia, la violazione degli articolo 2 e 30 della Cost, l'erronea valutazione del contenuto della produzione documentale della parte convenuta ed il difetto di istruttoria, nonché il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti e, infine, la violazione dell'art.116 cod. proc. civ. sul prudente apprezzamento delle prove; sotto un secondo profilo lamenta la violazione dell'articolo 1226 cod. civ. e l'insufficiente ed illogica motivazione in merito alla liquidazione equitativa del danno esistenziale. 2.2. Il motivo è inammissibile e tale conclusione non è incisa dagli argomenti svolti in memoria. 2.3. La Corte di appello ha condiviso la statuizione di primo grado in merito al riconoscimento del danno esistenziale, rimarcando che il danno era stato ravvisato nella «grave carenza di ordine affettivo e di calore familiare» (fol. 6) di cui la Ru. non aveva goduto dal momento in cui, nel 2010, aveva scoperto la diversa paternità, ravvisando un'erronea interpretazione della sentenza di primo grado da parte del Di Gi.. Ha, quindi, confermato la quantificazione della liquidazione del danno, centrando la motivazione sul fatto che questo profilo non era stato «attinto da alcuna censura» (fol.6). 2.4. Ciò posto, quanto al primo profilo, il motivo è inammissibile perché la circostanza relativa al fatto che la Ru. aveva avuto un padre legittimo fino al 2012 è stata implicitamente ritenuta irrilevante dalla Corte di appello che ha motivatamente considerato decisiva la anteriore epoca della conoscenza della diversa paternità (2010): la doglianza sostanzialmente sollecita un riesame delle emergenze processuali aderente alle aspettative del ricorrente, senza illustrare alcun fatto storico decisivo il cui esame sia stato omesso, come richiesto dall'art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. come riformulato dall'articolo 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053). 2.5. Quanto al secondo profilo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi e non censura la statuizione con la quale è stato escluso che la quantificazione del danno fosse stata oggetto di appello. 3.1. Il secondo motivo di ricorso concerne la quantificazione del contributo al mantenimento riconosciuto a favore della Ru. nella misura mensile di Euro 1.500,00=: il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria, la violazione dell'articolo 116 cod. proc. civ. in merito al prudente apprezzamento delle prove, l'omessa pronuncia e la violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., il difetto di pronuncia su fatti e su documenti decisivi. A parere del ricorrente la determinazione dell'importo era da riformare perché non era conseguita ad una corretta valutazione delle capacità reddituali delle parti. Da ultimo ne chiede la integrale soppressione adducendo l'età della figlia (25 anni) e la potenziale idoneità del contributo ad indurre un atteggiamento della stessa inerte verso il raggiungimento della indipendenza economica. 3.2. Osserva la Corte che il giudice del gravame ha esaminate la richiesta di riduzione del contributo avanzata dal Di Gi., sottolineandone la genericità a fronte della delibazione approfondita compiuta dal Tribunale in merito alle acquisizioni probatorie concernenti i redditi rispettivamente percepiti dalle parti ed il loro andamento discendente: orbene, a fronte di tale statuizione, il ricorrente si limita - nonostante la astratta prospettazione di un ampio ventaglio di doglianze - a riproporre i medesimi fatti già valutati (reddito personale, reddito della madre) senza indicare (e senza illustrare adeguatamente mediante contenuto, fonte di prova ed epoca della deduzione) con riferimento a quali specifici fatti decisivi sia da ravvisare la carenza istruttoria o l'omessa pronuncia. 3.3. Infine va dichiarato inammissibile il motivo, quanto alla richiesta di soppressione del contributo al mantenimento per la figlia. Alla stregua delle puntualizzazioni del ricorrente contenute in memoria, circa la proposizione della richiesta in primo grado, va osservato che la questione - per quanto è dato evincere dal ricorso e della sentenza impugnata - non risulta essere stata riproposta in appello. I motivi del ricorso per cassazione devono infatti investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d'ufficio (Cass. 29/1/2003 n. 1377). Il ricorrente avrebbe dovuto pertanto chiarire in via preliminare, onde evitare il rilievo dell'inammissibilità della censura, se tale questione fosse stata effettivamente e tempestivamente devoluta alla cognizione del giudice del gravame (cfr., fra molte, Cass. 18/10/2013 n. 23675). 4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'art.52 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. del 30 maggio 2002 n.115 P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro. 5.000,00=, oltre Euro.100,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'art.52 del D.Lgs. n. 196/2003; - Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. del n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.