Nella G.U. del 14 dicembre 2017, numero 291 è stata pubblicata la legge del 30 novembre 2017, numero 179 con le disposizioni per la protezione dei c.d. whistleblowers, ovvero coloro i quali segnalano reati avvenuti nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
La normativa. Nella Gazzetta Ufficiale di ieri è stata pubblicata la legge del 30 novembre 2017, numero 179 recante le disposizioni per la tutela dei c.d. whistleblowers, ovvero gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. La legge in oggetto, all'articolo 1, stabilisce che l'autore della segnalazione non può essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC che, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. In conclusione, si specifica che il dipendente, licenziato a causa della segnalazione, è reintegrato nel posto di lavoro. Fonte ilgiuslavorista.it
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