Avvocato e segretaria: la liaison non esclude l'esistenza di un rapporto subordinato

La segretaria si vede riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del professionista.

Elementi sintomatici, dai quali può desumersi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sono la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento del compenso, la presenza di direttive tecniche e poteri di controllo il giudice può valutare complessivamente questi e altri elementi come indizi del rapporto subordinato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 21689 del 19 ottobre.La fattispecie. Una donna si rivolgeva al Tribunale perché venisse riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato esistito per anni tra lei, in qualità di segretaria, e un avvocato che, convenuto in giudizio, negava qualsiasi forma di subordinazione. La vicenda, passata nei tre gradi di giudizio e finita nuovamente alla Corte d'appello dopo un rinvio della Cassazione, giungeva nuovamente innanzi alla S.C., dopo l'impugnazione da parte degli eredi dell'avvocato della nuova sentenza d'appello che, riconosciuto il vincolo di subordinazione, li condannava a corrispondere alla segretaria un consistente importo a titolo di differenze retributive.C'è la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il lungo iter processuale si è concentrato sulla ricerca delle prove dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato secondo i giudici di appello tali prove sono state raggiunte e la Cassazione, rigettando il ricorso, conferma tale valutazione. La segretaria ha svolto, continuativamente e per circa vent'anni, mansioni di segretaria, compiendo le attività tipiche di tale professione.Elementi sintomatici della subordinazione. A nulla valgono le censure dei ricorrenti che non hanno fornito prove contrarie, poiché la Corte territoriale ha correttamente qualificato come lavoro subordinato l'insieme di mansioni svolte per tanti anni è emerso dalle risultanze istruttorie che la donna riceveva i clienti, veniva loro presentata come segretaria, rispondeva al telefono fornendo informazioni, organizzava gli appuntamenti in base al calendario di impegni dell'uomo riceveva la corrispondenza e le notifiche di atti giudiziari. Si è in presenza, insomma, di un insieme di elementi sintomatici idonei a rivelare l'esistenza di un rapporto subordinato la continuità dello svolgimento delle mansioni, la presenza di direttive tecniche e di controllo e il versamento, pure accertato, di un compenso.La S.C., peraltro, ricorda che quando il carattere della subordinazione non è immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore, ex articolo 2084 e 2086 c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato.Il rapporto affettivo non esclude il vincolo di subordinazione. Infine, l'esistenza di un rapporto sentimentale e di un legame affettivo tra avvocato e segretaria non esclude, di per sé, l'esistenza di tale vincolo di subordinazione. Servirebbe la prova della gratuità della prestazione, svolta in ragione di tale legame affettivo ma nessuna prova del genere è stata fornita dai ricorrenti. Il ricorso, quindi, viene rigettato.Ti potrebbe interessare anche Fa il commesso nell'azienda del padre ma non viene pagato il giudice riconosce il rapporto di lavoro subordinato, DirittoeGiustizi@ 12 ottobre 2011

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 21 settembre 19 ottobre 2011, numero 21689Presidente Battimiello Relatore StileOsservaLa questione centrale, oggetto di controversia, riguarda la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato tra C.F. e l'avv. A.M., sostenendo, la prima, di avere svolto attività di segretaria alle dipendenze del secondo.In primo grado, il Tribunale di Larino, ha accolto la domanda della C. nei confronti di M.A., erede di A. mentre la Corte d'appello di Campobasso si è mostrata di contrario avviso.Con sentenza numero 16456/07 questa Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso della C., valutata come illogica e contraddittoria la motivazione della Corte di Campobasso con riferimento alla ritenuta assenza di prova della subordinazione, ha cassato la sentenza di detta Corte, rinviando la causa alla Corte d'appello di Bari, che, pronunciandosi con sentenza del 19.11.09-19.1.2010, ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la C. e l'avv A.M. dall'1.1.1997 recte 1977 al 28.12.1993, condannando A.M., quale erede del primo, a corrispondere alla C. la complessiva somma di € 173.377, 58 a titolo di differenze retributive ed accessori.Il soccombente A.M. ha impugnato per cassazione tale pronuncia denunciando vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie e mancata applicazione del principio dell'onere della prova nonché violazione e falsa applicazione degli articolo 2094 e 2697 c.c per avere, la Corte territoriale, erroneamente affermato che la sussistenza di alcuni elementi cd. secondari della subordinazione fosse sufficiente ad integrare il rapporto di lavoro subordinato, ed, ancora, insufficiente e contraddittoria motivazione.DirittoIl ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, appare manifestamente infondato.La Corte di Bari, infatti, dopo avere passato in rassegna le deposizioni dei vari testi, è pervenuta alla conclusione che la C. per quasi vent'anni e con continuità, ha svolto mansioni di segretaria dello studio legale, compiendo tutte le attività tipiche di tale mansione ricevendo i clienti dello studio, fissando loro appuntamenti in considerazione del calendario di impegni dell'Avv. M. rispondendo al telefono fornendo anche informazioni , prendendo e mettendo a disposizione dello stesso avvocato fascicoli e cartelle dietro semplice richiesta, ricevendo notificazioni di atti giudiziari e consegnando la corrispondenza, scrivendo a macchina e a mano atti giudiziari secondo le istruzioni ricevute dall'avvocato.Trattandosi di compiti riconducibili alle mansioni di segretaria e considerato ancora 1 che l'Avv. M. era solito presentare la C. quale sua segretaria 2 che era risultato che lo stesso avvocato aveva intenzione di regolarizzare il rapporto di lavoro della sua segretaria 3 che la C. era in possesso di un assegno, a firma dell'Avv. M., di importo pari a £500.000, a riprova della onerosità della prestazione, a fronte della tesi -rimasta indimostrata dal resistente secondo cui quell'assegno era stato versato per un titolo diverso, la Corte distrettuale ha ritenuto la presenza di elementi sintomatici di un rapporto di lavoro subordinato tra la C. e l'Avv. M. quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento del compenso, la presenza di direttive tecniche e poteri di controllo, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa e attraverso materiali ed attrezzature della medesima e l'assenza del rischio economico.Se è vero che il rapporto di lavoro subordinato, ai sensi degli articolo 2094 e 2086 c.c., si caratterizza per la sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore dell'imprenditore, è anche vero che, quando il carattere della subordinazione non è immediatamente apprezzabile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto come nella specie , può farsi riferimento a criteri complementari e sussidiari che, pur essendo di per sé privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi del rapporto subordinato cfr. Cass. 5508/04 9492/03 .La Corte d'appello ha anche considerato che il M., pur avendo riconosciuto che la C. svolgeva attività lavorativa con continuità, ha dedotto che tanto era avvenuto in ragione del rapporto affettivo che la legava all'avvocato. Ma a tale deduzione ha correttamente replicato, richiamando Cass.numero 3602/06, che l'esistenza di un rapporto affettivo tra la C. e il M. in assenza di alcuna prova della gratuità della prestazione, non escludeva l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato .Non risultando sussistere la denunciata violazione di norme di legge e apparendo corretto l'iter argomentativo adottato dalla Corte di Bari a sostegno delle sue conclusioni, il ricorso va rigettato.Nulla per le spese, non avendo la C. svolto attività difensiva.P.Q.M.Rigetta il ricorso nulla per le spese.