La prescrizione di farmaci ad un atleta sano, con l'unico fine di ridargli tono muscolare, è estranea all'obiettivo di salvaguardare la salute del paziente e costituisce violazione del codice deontologico.
Anche se non porta a una condanna per doping, è illecita la prescrizione di farmaci a un atleta sano al solo fine di rimetterlo in forma e fargli ottenere un posto da titolare nella squadra di calcio in cui gioca i farmaci vanno prescritti solo a tutela della salute, in caso contrario, il medico è a rischio sanzioni disciplinari, per violazione del Codice deontologico medico. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 17496 del 23 agosto.La fattispecie. Un medico sportivo veniva sottoposto a procedimento disciplinare per aver prescritto farmaci a un calciatore, pur in assenza di stati patologici, al solo fine di migliorare le sue prestazioni atletiche e fargli recuperare un posto da titolare nella squadra in cui giocava. La Commissione dell'Ordine dei medici irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per quattro mesi, e la Commissione centrale rigettava l'impugnazione del medico, il quale proponeva ricorso per cassazione.Non c'è doping Secondo il medico, una volta ritenuto insussistente l'addebito principale, relativo alla somministrazione di sostanze dopanti, si sarebbe dovuta escludere qualsiasi responsabilità in relazione alla pretesa violazione del Codice deontologico discendente dalla prescrizione di farmaci senza necessità di tutelare la salute del paziente sostiene, infatti, il medico che il recupero del tono atletico dello sportivo era obiettivo in linea con la tutela della salute psico-fisica e che, pertanto, doveva escludersi la sussistenza di illeciti disciplinari .ma i farmaci vanno prescritti solo a tutela della salute. La S.C. non è di questo parere e, nel confermare le conclusioni formulate dagli organi disciplinari, afferma che l'addebito formulato, per violazione dell'articolo 12 del Codice deontologico, appare inconfutabile. Anche se non c'è doping, non essendo la terapia farmacologica finalizzata ad alterare i risultati di un evento di tipo agonistico, l'atto medico - consistente nella prescrizione di farmaci ad un soggetto perfettamente sano, finalizzata al recupero di un posto in squadra, - presenta elementi di sostanziale estraneità all'obiettivo di salvaguardare la salute del paziente. Giusta la sanzione disciplinare. La condotta del medico è stata, quindi, correttamente valutata meritevole di un intervento sanzionatorio di carattere disciplinare.