di Antonio Terlizzi
di Antonio Terlizzi *Qualora il credito complessivo per il quale l'agente della riscossione può procedere esecutivamente è inferiore alla soglia degli otto mila euro, anche alla luce di sentenze esecutive del giudice tributario di riduzione della pretesa erariale, per aprire la via dell'espropriazione immobiliare è illegittima l'iscrizione ipotecaria di cui all'articolo 77 del D.P.R. numero 602/1973. Peraltro, l'orientamento della suprema Corte di Cassazione è stato recepito dall'articolo 3, comma 2 ter, della legge numero 73/2010, che non ha valenza innovativa essendo diretto unicamente ad introdurre nel sistema delle norme il principio consolidatosi nell'ampia giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui è illegittima l'iscrizione ipotecaria per crediti inferiori a tale limite. Tale interessante assunto è stato statuito dalla recente sentenza numero 51 del 9 febbraio 2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. 5 .Via libera all'espropriazione forzata per debiti inferiori a 8.000 euro. Il procedimento di iscrizione della formalità ipotecaria trova un limite nel disposto dell'articolo 76 del D.P.R. numero 602 del 1973 laddove stabilisce che l'esecuzione immobiliare è consentita qualora il valore del credito vantato ecceda l'importo di 8.000 euro parametro aggiornabile per il tramite di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze . Conseguentemente, è viziato da illegittimità il provvedimento di iscrizione di ipoteca emesso in violazione del menzionato precetto Commissione Tributaria Provinciale di Roma sez. 25 sentenza numero 319 del 11 giugno 2009 sentenza numero 392 del 13 novembre 2008 della Commissione Provinciale di Roma sez. 5 Sent. numero 46 del 18 marzo 2009 della Comm. trib. prov. di Treviso, Sez. IX Sent. numero 138 del 13 febbraio 2009 della Comm. trib. prov. di Cosenza, Sez. I . Deve essere annullata l'iscrizione d'ipoteca effettuata dall'Agente della riscossione qualora l'importo del debito tributario non sia superiore alla soglia fissata dalla relativa disciplina nell'importo di ottomila euro. Per crediti pari o inferiori a 8.000 euro, l'unica procedura consentita dalla legge risulta essere quella dell'espropriazione dei beni mobili registrati - capo III del D.P.R. 602/1973, semmai preceduta dal fermo dei beni mobili registrati, art 86 dello stesso D.P.R Comm. Trib. prov. Cosenza, sez. I. sent. numero 429 del 5 novembre 2007 Comm. Trib. prov. Cosenza, sez. II, sent. numero 198/2/07 del 12 ottobre 2007 .Annullato il ruolo, annullata l'ipoteca. L'intervenuto annullamento dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento che riduca l'ammontare del debito tributario ad importo inferiore al minimo normativamente stabilito dall'articolo 76 ai fini dell'iscrizione ipotecaria comporta l'automatico annullamento della formalità dell'ipoteca Comm. Trib. prov. Torino, sez. XX, sent. numero 74 del 16 luglio 2008 . Laddove il giudice tributario abbia disposto l'annullamento del ruolo ed il dispositivo sia stato comunicato alle parti, deve ritenersi illegittima l'esecuzione della formalità ipotecaria iscritta sugli immobili del contribuente Comm. Trib. prov. Torino, sez. IV, sent. numero 72 del 26 giugno 2008 . Ipoteca ammessa solo per crediti di valore superiore a 8.000 euro. Con la pronuncia numero 4077 del 22 febbraio 2010 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espresso il principio per il quale è ammessa l'iscrizione ipotecaria sugli immobili solo se il debito del contribuente verso il Fisco ammonta ad un importo superiore agli 8.000 euro. Diversamente l'ipoteca deve considerarsi nulla. L'iscrizione ipotecaria è un atto strumentale e diretto, all'ipoteca risultano applicabili le disposizioni relative all'espropriazione, anche quella riferita al limite di valore del credito. Va quindi annullata l'iscrizione di ipoteca sugli immobili effettuata da Equitalia in quanto si tratta di debiti di valore esiguo. La conversione del decreto incentivi numero 40/2010 in vigore dal 26 maggio 2010 ha introdotto un limite alle iscrizioni sulla scorta di tale indirizzo delle sezioni Unite della Cassazione. E di conseguenza l'agente della riscossione non può più iscrivere ipoteca per i crediti al di sotto degli 8mila euro.Risarcimento del danno al giudice ordinario? Non è consentito al giudice tributario di accertare se vi sia stato da parte del concessionario o dell'ufficio in tema di iscrizione di ipoteca un comportamento colposo tale che, in violazione della norma primaria del neminem laedere, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo del contribuente. La giurisdizione, in merito alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non per illegittima iscrizione di ipoteca, appartiene al giudice ordinario. La sola previsione degli altri accessori di cui all'articolo 2, D.lgs. numero 546/1992 non è di per sé sufficiente a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice tributario anche alle controversie sul risarcimento del danno per comportamento illecito dell'Agente della riscossione in tema di iscrizione di ipoteca o di fermo per accessori, infatti, si intendono gli aggi esattoriali, le spese di notifica, gli interessi moratori, ed al limite il maggior danno da svalutazione monetaria ex articolo 1224, comma 2, c.c. Cass., SS.UU., sentenza numero 14274 del 4 ottobre 2002 . Poiché il danno da attività illegittima dell'ente impositore, o del concessionario della riscossione, non può rientrare nel concetto di accessorio , previsto dall'articolo 2 del D.lg. numero 546/1992 la giurisdizione, in merito alla richiesta di risarcimento, appartiene al giudice ordinario. La giurisdizione, in merito alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non per illegittima iscrizione di ipoteca, appartiene al giudice ordinario.Le Sezioni Unite, con quattro contestuali sentenze di contenuto identico nnumero 26972, 26973, 26974 e 26975 in data 11-11-2008 , hanno proceduto ad una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell'articolo 2059 c.c., ritenuto principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità, da leggersi - non già come disciplina di un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'articolo 2043 c.c. - bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie , sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'articolo 2043 c.c., e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. In tale prospettiva la peculiarità del danno non patrimoniale è individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'articolo 2059 cit., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio consequenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale e che il danno non sia futile vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario .Quali competenze al giudice tributario? Rientra nella competenza del giudice tributario esaminare le questioni relative all'iscrizione ipotecaria, rappresentando essa un'evoluzione della procedura di riscossione azionata con la cartella di pagamento, attraverso la predisposizione di mezzi di garanzia del credito vantato. Quindi, ove il giudice tributario annulli la cartella esattoriale deve disporre la cancellazione della detta iscrizione a cura e a spese del concessionario per la riscossione, che è legittimamente chiamato in giudizio Comm. Trib. reg. Roma, Sez. I, sent. numero 200 del 30 maggio 2007 . Spetta alle Commissioni tributarie il controllo sulle modalità di riscossione coattiva demandate al concessionario in tema di iscrizione ipotecaria si pensi all'ipotesi in cui il concessionario, nonostante lo sgravio della cartella da parte dell'ufficio, non abbia provveduto alla richiesta di cancellazione dell'ipoteca si pensi all'ipotesi in cui il concessionario abbia iscritto l'ipoteca su beni di cui il debitore non era più proprietario si pensi all'ipotesi in cui il concessionario, nonostante la sopravvenuta perdita di titolo esecutivo da parte ruolo per effetto del condono ex L. numero 289/2002 non abbia provveduto alla richiesta di cancellazione dell'ipoteca si pensi ai casi di omonimia si pensi all'omessa notificazione di atti presupposti come la cartella esattoriale . Naturalmente il contribuente, nel momento in cui riceva la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca , senza che prima gli sia stata notificata la cartella di pagamento, potrà scegliere se impugnare soltanto quest'ultimo atto, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o impugnare, unitamente, l'atto consequenziale l'iscrizione di ipoteca e quello presupposto la cartella di pagamento e, addirittura, gli ulteriori atti presupposti non notificati ad esempio, l'avviso d'accertamento anch'esso non notificato, contestando alla radice il debito tributario fatto valere nei suoi confronti .La sospensione assicura la contribuente una inefficacia temporanea dell'ipoteca. Quando è dotato di giurisdizione in tema di ipoteca il giudice tributario può anche sospenderne l'esecuzione ai sensi dell'articolo 47 del D.lgs. numero 546/1992. In tal caso, il contribuente potrà ottenere un provvedimento che sospenda l'esecuzione dell'ipoteca ma non un provvedimento anticipatorio degli effetti della futura sentenza di merito ovvero la cancellazione della stessa . In altre parole il contribuente potrà ottenere un provvedimento che gli garantirà soltanto l'inefficacia temporanea dell'ipoteca. Il contribuente che impugni il provvedimento di iscrizione di ipoteca iscritta in ragione di un debito extratributario innanzi al giudice ordinario potrà, invece, ottenere la tutela prevista dall'articolo 700 c.p.c * Esperto tributario
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. V, sentenza 28 gennaio - 9 febbraio 2011, numero 51Presidente Castellucci - Relatore Di MartinoFattoLa ricorrente impugnava un provvedimento di iscrizione ipotecaria, relativo a cartella esattoriali per totali Euro 156.678,77 avente ad oggetto immobili da questa posseduti.Quale principale motivo di ricorso evidenziava come la quasi totalità della richiesta, ovvero Euro 152.915,01 era relativa ad una cartella di pagamento oggetto di autonoma impugnazione ed annullata, da questa Commissione, con la sentenza numero 267/01/09 del 15/05/2009, depositata il 29/05/2009.Rilevava quindi come il debito residuo, inferiore ai quattromila Euro, non fosse sufficiente a legittimare il provvedimento adottato e ne chiedeva l'annullamento.Il Concessionario, costituitosi in giudizio, riteneva infondato il ricorso in quanto non provato il passaggio in giudicato della sentenza numero 267/01/09.Per il resto evidenziata come dovesse ritenersi adottabile il provvedimento opposto anche per importi inferiori agli ottomila Euro.Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.DirittoRilevava il Collegio come la sentenza numero 267/01/09 chiaramente disponga l'annullamento della cartella di pagamento numero registro 1994.Questa, pertanto, dalla data di emissione di tale sentenza e fino ad una diversa pronuncia di altro e sovraordinato organo giurisdizionale, non esiste e non può essere posta in riscossione.Va poi rilevato, nel merito, che la norma dell'articolo 77 del DPR numero 602/73, utilizzata dall'Agente per la Riscossione per la l'iscrizione ipotecaria in discussione, trova collocazione nella sezione IV del decreto, rubricata Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare .E' dunque di tutta evidenza che lo strumento dell'iscrizione ipotecaria, sia che ad esso si intenda attribuire natura di misura cautelare o di misura esecutiva, esplica i suoi effetti e trova possibilità di attuazione unicamente nell'ambito del procedimento espropriativo immobiliare e nella misura in cui questo possa essere esperito.Ciò posto occorre richiamare l'attenzione sulla norma contenuta nel precedente articolo 76, rubricato Espropriazione Immobiliare , che testualmente recita Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila Euro .L'apposizione di un limite quantitativo del credito da superare, per poter ricorrere a tale tipo di esecuzione risponde, all'evidenza, a principi di logicità e ragionevolezza tesi ad evitare una sproporzione tra entità del diritto tutelato e danno patrimoniale arrecato al debitore.E ciò atteso che l'Agente per la riscossione, per i crediti di entità minore, può attivare gli altri strumenti esecutivi disciplinati dalla norma, ed in particolare l'esecuzione mobiliare e, se del caso, il pignoramento presso terzi.E' poi evidente che, in assenza delle condizioni necessari per poter procedere all'esecuzione immobiliare, non possano trovare applicazione tutti gli istituti accessori a tale azione esecutiva, primo tra i quali appunto l'iscrizione ipotecaria.Nel caso in esame il credito complessivo per il quale l'Agente della Riscossione può procedere esecutivamente è inferiore ad Euro 4.000,00 e, quindi, molto lontano dalla soglia degli ottomila Euro necessari per aprire la via all'espropriazione immobiliare.Non si ravvisa quindi il motivo dell'iscrizione ipotecaria in assenza della possibilità di procedere alla vendita dell'immobile.Va sul punto evidenziato come tale indirizzo sia stato prima sancito dalla Suprema Corte di Cassazione e poi normativamente recepito con disposizione, detenuta nell'articolo 3, comma 2 ter, della Legge numero 73/2010.A tale disposizione non può essene ascritta alcuna valenza innovativa essendo unicamente ad introdurre nel sistema delle norme il principio consolidandosi sull'ampia giurisprudenza di merito e legittimità di ogni stato e grado ed all'evidente fine di rendere chiara anche all'Agente della Riscossione, ed al di là di ogni possibile valutazione interpretativa, l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per crediti inferiori a tale limite.Sotto tale profilo, quindi, il provvedimento impugnato si palesa adottato in assenza dei necessari presupposti di diritto.Per quanto attiene le spese del giudizio, valutate le motivazioni di ricorso e considerata la mancata attivazione degli istituti dell'autotutela da parte della convenuta, queste, ai sensi dell'articolo 15 del D.L.vo numero 546/92, vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.Il Collegio infine ordina agli uffici competenti di provvedere all'immediata cancellazione dell'ipoteca iscritta senza oneri per la ricorrente.La commissione.P.Q.M.Accoglie il ricorso e condanna il Concessionario al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 100,00 per le spese oltre accessori di legge.