Fisco più elastico in favore del contribuente

L'Amministrazione finanziaria ha accolto le tante segnalazioni ricevute da professionisti e associazioni di categoria con un nuovo documento di prassi, la circolare n. 27/E del 2 agosto 2013, va incontro ai contribuenti che commettano errori, di modesta entità, nel conteggio di imposte, sanzioni ed interessi, nell'ambito del ravvedimento operoso e nella definizione dell’accertamento.

Con la circolare n. 27/E del 2 agosto 2013, l’Agenzia delle Entrate sembra confermare un approccio in favore del contribuente, come più volte invocato da professionisti e associazioni di categoria. Le Entrate dalla parte del contribuente? La circolare, che precede di pochi giorni la pausa estiva della maggior parte dei professionisti e dei contribuenti, afferma che eventuali errori, di modesta entità, effettuati al momento del conteggio delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, non faranno decadere la validità del ravvedimento operoso ad essi collegato. Il medesimo approccio sarà anche seguito nelle procedure di definizione dell’accertamento, come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 65/E del 27 giugno 2001, ovvero non perderanno la loro efficacia, i versamenti erronei o tardivi, derivanti da acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioni. La circolare n. 27/2013 invita anche gli uffici ad abbandonare il contenzioso eventualmente pendente instaurato sulla base di principi difformi da quelli enunciati . In tema di ravvedimento operoso, il documento di prassi prende in esame l’attualissimo tema legato al versamento delle imposte, in particolare al saldo e al primo acconto di IRPEF, IRES e IRAP, ed alla possibilità di dilazione, ai sensi dell’art. 17 d.p.r. n. 435/2001. Per le imposte scaturite da Unico 2013, a seconda del contribuente, il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte dirette era fissato al 16 giugno, ovvero all'8 luglio per determinate categorie di soggetti. Tale versamento poteva essere dilazionato rispettivamente al 16 luglio, ovvero al 20 agosto, per determinate categorie di soggetti, previo il versamento di una maggiorazione pari al 0,4% del dovuto. In tali casi, può accadere che, nel corso del conteggio, il contribuente possa commettere l’errore di versare minor imposta di quella liquidata in dichiarazione e con essa un minor versamento della maggiorazione dovuta per la dilazione. Sanzione per omesso versamento, ma possibilità di ravvedimento. Al verificarsi di tale situazione, l’Ufficio irrogherà una sanzione per omesso versamento, pari al 30% esclusivamente sulla differenza di quando dovuto e quanto versato inoltre, la violazione potrà essere sanata tramite l’istituto del ravvedimento operoso. In tal caso, il contribuente potrà ravvedere il versamento carente, beneficiando della riduzione della sanzione a 1/10 del minimo, se il ravvedimento sarà effettuato nei 30 giorni dalla scadenza originaria, ovvero a 1/8 del minimo se verrà effettuato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa. Per poter definire e sanare la propria posizione, il contribuente dovrà anche calcolare e versare gli interessi calcolati sul periodo intercorrente dalla data di versamento dilazionato originario 16 luglio, ovvero 20 agosto fino alla data del versamento del ravvedimento operoso. Chiarimenti anche sul ravvedimento in forma frazionata . La circolare in oggetto è anche l’occasione per l’Agenzia delle Entrate di fornire opportuni chiarimenti sulla validità del cosiddetto ravvedimento eseguito in forma frazionata e sulla sua estensione ad altre applicazioni, rispetto a quanto era già stato indicato con la risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011. La validità di tale ravvedimento è estesa anche ai casi, oggetto della presente circolare, ovvero il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell’imposta – comprensiva o meno della maggiorazione a seconda della data dell’originario versamento – proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo . Al fine di evitare comportamenti scorretti e intenzionali da parte di alcuni contribuenti, per poter utilizzare l’istituto del ravvedimento frazionato, è necessario che nel primo modello F24, oggetto di ravvedimento, il contribuente abbia quantomeno provveduto ad imputare parte di quel versamento all’assolvimento delle sanzioni, indicando l’apposito codice tributo . fonte www.fiscopiu.it

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