Rimessa in discussione la doppia condanna. Legittimo ricorrere alla testimonianza del figlio della coppia, alla luce del clima teso, post separazione, tra la donna e l’uomo, che sono rispettivamente titolare della ditta e dipendente.
Datrice di lavoro e, allo stesso tempo, moglie separata conflitto di interessi possibile. Soprattutto se il marito è anche dipendente, e si becca una denuncia per appropriazione indebita di un computer aziendale, per un valore pari a quasi 1.800 euro. Ecco perché la vicenda deve essere meglio sviscerata, e, alla luce della conflittualità coniugale, la condanna non può essere fondata solo sulla dichiarazione della moglie-imprenditrice presuntamente danneggiata Cassazione, sentenza numero 33885/2012, Sezione Feriale Penale, depositata oggi Vendetta? Eppure sia in primo che in secondo grado la posizione dell’uomo era stata censurata in maniera netta condanna per il reato di «appropriazione indebita di un computer di cui aveva la disponibilità in ragione del rapporto di lavoro». Computer che, per la cronaca, risultava di proprietà della società rappresentata dalla moglie dell’uomo sotto accusa, e di cui quest’ultimo era dipendente. Secondo il legale dell’uomo, però, la situazione avrebbe meritato un maggiore approfondimento, alla luce dei conflitti post separazione tra uomo e donna. Più precisamente, viene evidenziata la necessità della «escussione del figlio» della coppia – elemento centrale, questo, nel ricorso per cassazione proposto dall’uomo –, visto il «clima di conflittualità esistente tra i due coniugi separati, che giustificava l’ipotesi che la denuncia fosse strumentale all’intento di nuocere» all’uomo. Verifica. Ebbene, il dubbio posto in evidenza dal legale dell’uomo viene considerato attendibile dai giudici di terzo grado, che, difatti, accogliendo il ricorso, rimettono la questione alla Corte d’Appello e auspicano una «adeguata verifica della attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa», ossia della moglie-imprenditrice. Tale necessità è lapalissiana, per i giudici della Cassazione, anche alla luce della contraddizione che emerge dalla decisione emessa in Appello, laddove si afferma che «la verifica della attendibilità» della donna deve concretizzarsi «alla luce della registrata situazione di conflittualità» con l’uomo, ma, alla fine, si ritiene che «la produzione della fattura» relativa al computer «a favore della società è sufficiente a provare l’acquisto». E rilevante, infine, è anche la mancata giustificazione alla decisione di evitare «l’escussione del figlio dei due coniugi».
Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 23 agosto – 5 settembre 2012, numero 33885 Presidente Agrò – Relatore Taddei 1. La difesa di S.C. ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno che ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 13 luglio 2007, che ha condannato S. per il reato di appropriazione indebita, di un computer della società E. srl, di cui aveva la disponibilità in ragione del rapporto di lavoro che lo legava alla società. 1.1. Deduce il ricorrente la violazione dell’articolo 606 cod.proc.penumero perché non è stata assunta una prova decisiva chiesta dalla difesa, quale l’escussione del figlio dell’imputato e della denunciante. Audizione che si imponeva attesa la necessità di acquisire un elemento terzo da contrapporre al clima di conflittualità esistente tra i due coniugi separati, che giustificava l’ipotesi che la denuncia fosse strumentale all’intento di nuocere all’imputato e la necessità di avvalorare, con elementi di riscontro oggettivo, quale la produzione documentale del registro dei beni strumentali della società, l’affermazione che il computer era della società. 1.2. Deduceva infine il ricorrente la prescrizione del reato. Motivi della decisione 2. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2.1. Premesso che il reato non è allo stato prescritto non essendo corretto il calcolo della prescrizione proposto dal ricorrente, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la deposizione della parte offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell’imputato purché sia sottoposta a indagine positiva circa la sua attendibilità. Infatti, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non è indispensabile applicare le regole di cui all’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni. Tuttavia, considerato l’interesse di cui la parte offesa è portatrice, soprattutto quando essa è costituita parte civile, più accurata deve essere la valutazione e più rigorosa la relativa motivazione ai fini del controllo d’attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone in tale ottica, può concretamente apparire opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi sentenza numero 33162 del 2004 - rv. 229755 sentenza numero 29372 del 2010 rv 248016 . 2.2. La Corte di merito se per un verso censura il richiamo che il difensore fa “ai tempi ed ai modi della separazione intervenuta tra le parti poiché l’obbligo di restituzione da parte dell’imputato del computer non derivava dalla vicenda e sorte del rapporto coniugale ” dall’altro sembra voler aderire, nella sostanza, al principio giurisprudenziale suddetto, affermando che “la verifica della attendibilità della E. deve passare non tanto attraverso il controllo della sua veste formale, pacifica, bensì alla luce della registrata situazione di conflittualità con l’imputato, avendo particolare cura di verificare l’attendibilità delle sue dichiarazioni sia con riferimento alla esistenza del bene che con riferimento alla ricostruzione complessiva della vicenda ” così lasciando intendere di voler dare spazio alle istanze istruttorie reiteratamente chieste dalla difesa, per poi concludere del, tutto contraddittoriamente rispetto alla articolata premessa predetta, che la produzione della fattura rilasciata dalla catena Ergo a favore della società è sufficiente a comprovare l’acquisto di un pc assemblato del valore di € 1780,00. 2.3. Tutto ciò senza articolare quella preannunciata e particolare verifica della attendibilità della testimonianza E. con riguardo alla “ricostruzione complessiva della vicenda” e senza fornire una motivata giustificazione dell’esclusione dell’escussione del figlio dei due coniugi, che tale non è l’affermazione apodittica che le circostanze indicate dalla difesa sono eccentriche rispetto al fatto accertato e della mancata esibizione del libro inventario dei beni della società. 2.4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata sul punto con rinvio alla Corte d’appello di Napoli che vorrà adeguarsi al principio dettato da questa Corte in ordine alla necessità di una adeguata verifica della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, articolando, sul punto, una compiuta motivazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Napoli.