L’indagato deve essere avvisato dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio … anche in un secondo momento

Non è detto che gli avvertimenti contenuti nell’art. 161 c.p.p. domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni non possano pervenire successivamente a integrazione della precedente dichiarazione.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32158/13, depositata il 24 luglio scorso. La fattispecie. Un imputato presenta ricorso per cassazione avverso la decisione dei giudici di merito di ritenere regolare la notifica dell’estratto contumaciale, nonché la notifica del decreto di convalida di sequestro e l’avviso di conclusione delle indagini. L’indagato deve essere avvisato dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto Gli Ermellini, nel decidere sul ricorso, sottolineano che sono nulle le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato, qualora non risulti che l’indagato sia stato avvisato dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità dell’indicazione stessa, le notificazioni verranno eseguite nella forma prevista dall’art. 161, comma 4, c.p.p. secondo cui la notifica divenuta impossibile avviene presso il difensore . Insomma, la notifica, per essere perfetta, deve contenere anche tale avvertimento. Anche se – precisa la Cassazione – non è detto che gli avvertimenti contenuti nell’art. 161 c.p.p. non possano giungere in un secondo momento, pervenendo successivamente a integrazione della precedente dichiarazione , come avvenuto nella fattispecie. anche successivamente a integrazione della precedente dichiarazione. Infatti, in sede di convalida di sequestro atto successivo alla perquisizione , la notificazione è stata effettuata al domicilio detto con, in aggiunta, gli avvertimenti prima mancanti, essendo avvenuta tale integrazione durante il funzionamento fisiologico della determinazione di domicilio rimasta sino a quel momento valida ed efficace pertanto, la ratio della legge può dirsi rispettata essendo venuto comunque a conoscenza l’indagato del prefato .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 giugno – 24 luglio 2013, n. 32158 Presidente Siotto – Relatore Barbarisi Ritenuto in fatto 1. — Con ordinanza deliberata in data 13 luglio 2012, il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione avanzato nell'interesse di F.A. volto a ottenere la declaratoria di non esecutività ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. della sentenza indicata per nullità della notifica dell'estratto contumaciale. Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che i tentativi di notifica dell'estratto contumaciale erano stati effettuati in omissis ove il F. era di fatto domiciliato In occasione della perquisizione domiciliare effettuata dall'Autorità giudiziaria in data 25 aprile 2002, presente il F. medesimo, in occasione della quale veniva rinvenuta la vettura oggetto di riciclaggio. Lo stesso domicilio era stato indicato ai fini delle notifiche dallo stesso odierno ricorrente in data 25 maggio 2002 ed ere anche il luogo ove era stato notificato in data 24 agosto 2002 il decreto di convalida di sequestro con contestuale nomina del difensore di ufficio e l'avviso di conclusione delle indagini dove l'atto era stato notificato a mani proprie ciò aveva determinato l'ipotesi di domicilio determinato sicché la notifica effettuata ai sensi dell'art. 157 comma ottavo cod. proc. pen. e8 L. 890/82 doveva ritenersi regolare. Infine nessuna richiesta era stata avanzata dal F. in relazione alla restituzione del termine per impugnare. 2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione F.A. chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare veniva rilevato che ai sensi dell'art. 161 comma primo cod. proc. pen. il primo atto compiuto dall'Autorità giudiziaria è stato il sequestro della vettura eseguito in data 25 aprile 2002 cui è seguita l'elezione di domicilio sottoscritta il 25 maggio successivo. Siccome quest'ultima elezione non contiene gli avvertimenti di cui all'art. 161 cod. proc. pen., in particolare quello relativo alla necessità di comunicare l'eventuale mutamento di domicilio dichiarato o eletto, ne è conseguita la nullità delle notificazioni ex art. 171 comma primo lett. e cod. proc. pen. ivi compresa quella dell'estratto contumaciale e poiché a tale domicilio il F. non è stato mai rinvenuto per inidoneità del domicilio medesimo, la notifica doveva essere tentato ex artt. 157 e 159 cod. proc. pen. Inoltre, contrariamente a quanto assunto dal giudice, l'Istante aveva richiesto che il Tribunale prendesse ogni più opportuno e consequenziale provvedimento ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. ivi compresa ovviamente la subordinata istanza di cui al comma terzo. 2.1 - Con memoria difensiva avanzata, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., il difensore di F.A. , ha ripreso e approfondito le doglianze già espresse in ricorso, insistendo per l'accoglimento delle medesime. Osserva in diritto 3. - Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. 3.1 - Sulla questione di diritto affacciata dal ricorrente deve richiamarsi il principio già espresso da questa Corte di legittimità, e che il Collegio condivide, secondo cui sono nulle le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato, qualora non risulti che l'indagato sia stato avvisato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità dell'indicazione stessa, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. Fattispecie in cui né dal verbale di scarcerazione, né da altro atto del processo risultava essere stato dato il suddetto avviso, Sez. 4, 16 settembre 2008, n. 38557, rv. 240968, Angora . La dichiarazione o elezione di domicilio, ma anche la determinazione di domicilio, come nella fattispecie, per essere perfetta” deve dunque contenere anche l'avvertimento detto, in modo che la medesima indicazione di un luogo per le notificazioni possa essere tenuta ferma nel tempo e possa continuare a costituire un sicuro e certo punto di contatto tra Autorità giudiziaria e indagato per un più agevole ed ergonomico espletamento del rapporto processuale. 3.1.1 - Occorre rilevare tuttavia che nulla deve impedire che gli avvertimenti ex art. 161 cod. proc. pen. possano giungere in un secondo momento o meglio non contestualmente alla prima determinazione di domicilio, come avvenuto nella fattispecie, ma possano pervenire successivamente a integrazione della precedente dichiarazione, posto che non è alla formalità dell'atto che occorre aver riguardo, ma alla funzionalità processuale dell'istituto, vale a dire che lo stesso possa espletare lo specifico compito che l'ordinamento gli ha assegnato di facilitare lo scambio comunicativo/informativo tra l'Autorità giudiziaria procedente e la persona coinvolta nel procedimento. Se dunque, come avvenuto nelia vicenda che ci occupa, in sede di convalida di sequestro atto temporalmente successivo alla perquisizione domiciliare la notificazione è stata effettuata ai domicilio detto con, in aggiunta, gli avvertimenti prima mancanti, essendo avvenuta tale Integrazione durante il funzionamento fisiologico della determinazione di domicilio rimasta sino a quel momento valida ed efficace nel senso che l'indagato non lo aveva ancora mutato pur versando nella non conoscenza dell'onere comunicativo all'Autorità giudiziaria di ogni mutamento, pena le conseguenze di legge dianzi richiamate la ratio della legge può dirsi rispettata essendo venuto comunque a conoscenza del prefato, in tempo per lui ancora utile, l'obbligo ex lege di far risultare ogni modificazione del luogo notificativo. 3.2 — In relazione al secondo punto, che attiene alla richiesta di restituzione in termini, occorre richiamare il principio di diritto più volte espresso da questa suprema Corte secondo cui la medesima non può essere dedotta implicitamente dalla sola indicazione di parte richiedente dell'art. 670 cod. proc. pen., ma deve essere esplicita cfr. Cass., Sez. 5, 15 novembre 2006, n. 4395, rv. 235446, Cat Berrò trattandosi di un'autonoma doglianza e anche perché, ai fini del vaglio di regolarità, deve consentirsi al giudice di valutare la tempestività della domanda, giusta la proponibilità della stessa nel termine di decadenza di trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento che si vuole gravare. La giurisprudenza di questa Corte ha già infatti avuto modo di affermare, in proposito, che anche in base al nuovo testo dell'art. 175 cod. proc. pen., novellato dal D.L. n. 17 del 2005, art. 1, convertito con L. n. 60 del 2005 spetta all'imputato che chiede la restituzione in termini per l'impugnazione dare la prova della conoscenza effettiva della sentenza pronunciata nel giudizio contumaciale, con la conseguenza che, ove detta prova non sia pienamente raggiunta, non può essere concesso il nuovo termine per l'impugnazione Cass., Sez. 2, 22 gennaio 2010, n. 5443, Sadraoui Sez. 5, 19 settembre 2005, Alvaro, rv 233206 Sez. 1, 8 febbraio 2006, Harnou, rv 233700 . Nella fattispecie, proprio a riguardo della conoscenza effettiva, in conseguenza della non espressa richiesta di restituzione in termini, nulla è stato adombrato dal ricorrente. 4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.