Congedo parentale: fruizione disciplinata anche dalla contrattazione collettiva di secondo livello

Con l’interpello numero 25 del 22 luglio 2013, il Ministero del Lavoro ha chiarito che anche la contrattazione collettiva di settore di secondo livello può intervenire nel disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria ai sensi dell’articolo 1, comma 339, L. numero 228/2012 Legge di stabilità .

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in risposta ad un interpello presentato dai sindacati Interpello 22 luglio numero 25/2013 , ha chiarito che anche la contrattazione collettiva di settore di secondo livello può intervenire nel disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria ai sensi dell’articolo 1, comma 339, della L. numero 228/2012 cd. Legge di Stabilità . Fruizione del congedo parentale disciplinata anche dai contratti di secondo livello. Come si legge nel nuovo documento diffuso dal Ministero, non vi sono infatti motivi ostativi ad un’interpretazione della norma, secondo la quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare - le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria di cui all’articolo 1, L. numero 228/2012 -nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello. Il dubbio sollevato da CGIL, CISL e UIL, è nato dal fatto che, a differenza di quanto avviene in altre discipline che regolamentano il rapporto di lavoro ed, in particolare, a differenza del D.Lgs. numero 66/2003, in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, in cui si richiede il livello “nazionale” della contrattazione, il D.Lgs. numero 151/2001, all’articolo 32 recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità , fa riferimento solo alla contrattazione “di settore”. fonte www.fiscopiu.it

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