Cause connesse pendenti davanti allo stesso ufficio: sì alla riunione, no alla sospensione

Nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione, ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c, a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 16955, depositata l’8 luglio 2013, pronunciandosi su un ricorso per regolamento di competenza. Questione pregiudiziale relativa a una causa di successione. Il Giudice del Tribunale aveva disposto la sospensione del procedimento dinanzi a esso pendente, in attesa della definizione, da parte di altro giudice dello stesso Tribunale, di un diverso procedimento. Infatti, aveva rilevato che l’esito del giudizio in questione – nel quale erano in discussione i diritti successori di una signora - sarebbe stato condizionato dalla decisione dell’altro procedimento – relativo ai diritti successori del marito della signora -, essendo la donna erede del defunto coniuge. Contro la sospensione del processo è stata proposta istanza di regolamento di competenza. Il giudice deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto, nel caso di specie, l’esistenza di una pretesa connessione per pregiudizialità fra i due procedimenti relativi a una causa di successione, pendenti dinanzi a giudici diversi della stessa sezione, avrebbe dovuto indurre il Tribunale, che ha pronunciato l’ordinanza impugnata, a provvedere ai sensi dell’art. 274 c.p.c. riunione di procedimenti relativi a cause connesse , rimettendo gli atti al capo dell’ufficio, e non ad adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c. Perciò, gli Ermellini hanno annullato l’ordinanza di sospensione, in quanto illegittima.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 10 maggio - 8 luglio 2013, n. 16955 Presidente Settimj – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 9 ottobre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. Il Giudice del Tribunale di Milano, con ordinanza in data 7 marzo 2012, ha disposto la sospensione del processo dinanzi ad esso pendente, inscritto al NRG 8199/06, in attesa della definizione, da parte di altro Giudice dello stesso Tribunale, della causa inscritta al NRG 64483/10. Il provvedimento è cosi motivato Rilevato che la definizione del procedimento n. 64483/10 condizionerà l'esito di questo giudizio nel quale si controverte dei diritti successori della signora B.G. , infatti nel procedimento n. 64483/10 si controverte dei diritti successori relativi alla morte del signor S.V. , marito della signora G B. , essendo quest'ultima erede del defunto marito appare pregiudiziale la decisione relativa alla successione del signor S.V. e pertanto ritenuto il rapporto di pregiudizialità dispone la sospensione del processo sino alla definizione del procedimento n. 64483/10 pendente dinanzi al Dott. G V. . Avverso l'ordinanza di sospensione per pregiudizialità-dipendenza N.M S. ha proposto istanza di regolamento di competenza. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è fondato. Nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione. Nel caso di specie, l'esistenza di una pretesa connessione per pregiudizialità fra il procedimento inscritto al NRG 8199/06 e quello, asseritamene pregiudicante, pendente dinanzi ad altro giudice della stessa sezione NRG 64483/10 , avrebbe dovuto indurre in primo luogo il Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza impugnata a provvedere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ., e per ciò solo l'ordinanza stessa si profila illegittima Cass., Sez. III, 22 maggio 2008, n. 13194 ”. Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici che, pertanto, l'ordinanza di sospensione deve essere annullata che il regolamento delle spese va rimesso al Tribunale di Milano, dinanzi al quale la quale dovrà essere riassunta nel termine di legge. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza di sospensione e rimette il regolamento delle spese al Tribunale di Milano, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di legge.