Il Pm può impugnare entro 10 giorni dalla comunicazione del Gip

I 10 giorni per l’impugnativa da parte del PM del provvedimento cautelare emesso dal Gip decorrono dalla comunicazione del provvedimento all’ufficio della procura.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28843/13, depositata il 5 luglio scorso. Il caso. Il termine di 10 giorni per la proposizione dell’appello decorre dalla data di comunicazione dell’ordinanza del Gip al PM – con la quale era stata parzialmente accolta la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere –o dall’esecuzione di tale provvedimento? Questo è quanto, sottoforma di ricorso per cassazione, viene sottoposto ai Supremi Giudici. Conoscenza effettiva del provvedimento. Sull’argomento la Corte di legittimità si è più volte espressa, fino al principio di diritto tracciato dalle Sezioni Unite n. 27777/06 , secondo cui – viene ricordato anche nella sentenza n. 28843 - occorre far riferimento alla conoscenza effettiva del provvedimento, conoscenza effettiva che può essere legittimamente desunta anche dal momento esecutivo del provvedimento giurisdizionale impugnabile ovvero dalle comunicazioni a tal fine eseguite dall’ufficio giudicante a quello funzionalmente investito dall’onere esecutivo . In estrema sintesi, i 10 giorni per l’impugnativa da parte del PM del provvedimento cautelare emesso dal Gip decorrono dalla comunicazione del provvedimento all’ufficio della Procura. I 10 giorni decorrono dalla comunicazione del provvedimento all’ufficio della Procura. Infine, la Cassazione ha affermato un principio di diritto secondo il quale nell’ipotesi in cui il Gip, corrispondendo ad istanza cautelare di natura personale del PM, accolga parzialmente la richiesta, rigettandola in parte, la comunicazione del provvedimento all’Ufficio della Procura nelle forme di cui al comma 2 art. 153 c.p.p. notificazioni e comunicazioni al Pubblico Ministero , mediante consegna di copia dell’atto alla segreteria, anche se eseguita ai fini esecutivi, comunque assicurando l’effettiva conoscenza di esse da parte dell’organo della pubblica accusa, determina il momento iniziale per decorrenza del termine di 10 giorni imposta a pena di inammissibilità dal combinato disposto dell’art. 591, comma 1, lett. c con gli artt. 310, comma 2 e 309, comma 1, c.p.p., per l’impugnativa dell’ordinanza del Tribunale del riesame .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 20 giugno – 5 luglio 2013, numero 28843 Presidente Agrò – Relatore Serpico Ritenuto in fatto e considerato in diritto Sull'appello proposto dal FM presso 11 Tribunale di Nola avverso l'ordinanza In data 16-5-2011 del GIP presso tale Tribunale con la quale era stata parzialmente accolta la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di G.F. e dei soggetti indicati in epigrafe,indagata di molteplici episodi criminosi nell'ambito della tenenza dei CC. di Casalnuono concorso in concussione corruzione, falso ed usura , disponendo per il detto G. gli arresti domiciliari in relazione a talune imputazioni come indicate nel relativo provvedimento, applicando la misura del divieto di dimora nei confronti di altri indagati come indicati in epigrafe in ordine a talune imputazioni loro rispettivamente ascritte con l'impugnata ordinanza del GIP e rigettando nel resto la richiesta cautelare intramuraria, il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza In data 8-5-2012, dichiarato inammissibile per tardività l'appello del PM con riferimento alle doglianze relative alla scelta della misura applicata agli indagati nei cui confronti il GIF ha parzialmente accolto le richieste del PM di cui al punto 2 dell'atto di appello , in parziale accoglimento del gravame di cui al punto I nei confronti di G. e P.A. in ordine alle imputazioni di cui ai capi H ed HI loro rispettivamente ascritte concorso in usura aggravata , applicava al G. la misura cautelare in carcere ed al P. quella degli arresti domiciliari, rigettando nel resto il proposto gravame in ordine alle doglianze sub punto 3 di detta impugnazione. Avverso tale decisione il PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di NOLA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame I Violazione di legge In relazione agli artt. 309 e 310 cpp., quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello in ordine al punto 2 di esso, posto che, ad avviso dell'Ufficio ricorrente, si era erroneamente ritenuto che i termini di gg. 10 per la proposizione dell'appello decorressero dalla data di comunicazione dell'ordinanza dal GIP al PM e non dalla esecuzione di detto provvedimento, come da corretta interpretazione della normativa in materia, secondo esigenze di logica e coerenza dell'intero sistema 2 Violazione di legge in relazione agli artt. 309 co. 7 e 310 cpp., stante l'omessa pronuncia sull’ammissibilità e nel merito del secondo appello proposto dall'Ufficio ricorrente avverso l'ordinanza del GIP do Nola in data 6-6-2011. Dal canto loro G. e P. hanno parimente proposto ricorso avverso la cennata decisione del Tribunale del riesame partenopeo, deducendo a motivi di gravame sostanzialmente omologhi, a mezzo del difensore I Violazione dell'art. 606 lett. c ed e cpp., posto che, in aderenza al tracciato interpretativo da ultimo operato da questa Corte di legittimità anche a S.U., era dato cogliere il criterio guida per la verifica della tempestività del gravame in materia di misure cautelari personali in quello di verifica dell'idoneità dell'avviso finalizzato ad assicurare comunque la conoscenza del provvedimelo da impugnare con l'abbandono consequenziale di ogni formalistica interpretazione circa le forme del provvedimento da portare alla cognizione dell'interessato 2 Violazione dell'art. 606 lett. b ed e cpp. per mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto di asserita sussistenza di concreto pericolo di recidivanza legittimante l'imposizione della misura cautelare personale. La difesa di C.C.P. ha depositato memoria ex art. 121 cpp., ribadendo l'intempestività dell'atto di appello del PM, con ogni conseguenza di legge. Il motivo di ricorso sub I , dedotto omologamente dalla difesa del G. e del P. , è fondato e va accolto con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per inammissibilità dell'appello del PM perché tardivo. Ed invero, il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola ripropone la controversa questione processuale della determinazione del momento iniziale dal quale computare il termine di dieci giorni per l'utile proposizione dell'impugnazione al Tribunale del riesame aderse lo ordinanze del GIP, termine, com'è noto, imposto a pena di inammissibilità dal combinato disposto dell'art. 591 co. I lett. c , dell'art. 310 co. 2 e dell'art. 309 co. I cpp. e, in particolare, se in caso di impugnazione avverso provvedimenti empiessi, con articolata diversificazione oggettiva e soggettiva della materia, in parte di accoglimento ed in parte di rigetto come nell'ipotesi in esame , la comunicazione di essi al fini esecutivi determini, altresì, la decorrenza del termine ad impugnare ovvero se occorra, viceversa, una comunicazione formale del provvedimento, nei modi generalmente stabiliti per l'avviso alla parti, onde consentir loro la proposizione di eventuale gravame. Sul punto si registrano non coincidenti affermazioni interpretative, secondo un esame di ampio respiro dell'indirizzo di questo giudice di legittimità in subiecta materia. Ed infatti, secondo un più risalente indirizzo cfr. in termini Cass. penumero sez. IV, 28-02-1966, numero 686 la legale conoscenza di un atto o provvedimento del giudice da parte del PM segue solo alla comunicazione effettuata dalla cancelleria nella forma di avviso di deposito ex art. 128 cpp. ovvero integralmente, secondo le modalità ex art. 153 cpp., con l'unica eccezione dell'avvenuta presa di conoscenza del contenuto dell'atto da parte del PM, attestata con la sottoscrizione della persona fisica che rappresenta l'accusa nel procedimento nel quale l'atto stesso è stato compiuto o il provvedimento pronunciato. Ne consegue che,secondo tale indirizzo interpretativo, la semplice ricezione degli atti del procedimento da parte della segreteria dell'Ufficio del PM, attraverso il c.d. registro di passaggio , non integra la formalità di comunicazione dell'atto o del documento come prescritto dalla legge cit. e, pertanto, non è idonea a far decorrere il termine perentorio per impugnare. Nella stessa scia ermeneutica, si è successivamente sviluppata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità chiamata a valutare la fattispecie di provvedimenti del GIP a c.d. contenuto misto , ossia di parziale accoglimento di talune richieste del PM e contestuale rigetto di altre, confermando sostanzialmente il predetto principio di diritto, con l'affermazione che, qualora, a seguito di richiesta del PM di misura cautelare nei confronti di più indagati, il GIP accolga la domanda per alcuni e la respinga per altri, la comunicazione del suddetto provvedimento al PM comprensivo di accoglimento e rigetto ai fini dell'esecuzione delle misure cautelari nel confronti degli indagati ad esse assoggettati, non equivale a notizia legale anche del provvedimento di rigetto, essendo detta comunicazione finalizzata esclusivamente all'anzidetto scopo esecutivo delle misure la cui richiesta e stata accolta,e non anche a quello di portare a conoscenza del PM le statuizioni di rigetto cfr. in termini Cass. penumero Sez. VI, 18-01-2000 numero 287, RV 215593 . Ne consegue, secondo tale indirizzo, che non decorre da tale data il termine per la proposizione dell'appello del PM avverso i provvedimenti reiettivi della sua richiesta, bensì dalla data di comunicazione degli stessi. Di analoga sostanziale portata ermeneutica in fattispecie analoga provvedimenti a contenuto c.d. misto” , va segnalata anche Cass. penumero Sez. 1, 21-04-2005 numero 22705 RV 231766 caratterizzata, in particolare, dal fatto che la fattispecie esaminata si riferiva a decisione del GIP, a seguito di richiesta del PM di misura cautelare nei confronti di più indagati, con accoglimento della domanda per alcuni e rigetto per altri, con disposta trasmissione degli atti al PM per l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi nei confronti delle persone ad essi assoggettate, omettendo la comunicazione dell'ordinanza di rigetto relativa alle altre posizioni. Fino a questo punto, pertanto, e di palese evidenza che questa Corte di legittimità ha ritenuto di privilegiare il dato della conoscenza legale collegata alla comunicazione formale dell'esito del provvedimento. Successivamente, con la nota decisione delle S.U. dell'11-7-2006 numero 27777, si e registrato un primo fondamentale mutamento di prospettiva giuridica della materia in esame, ancorché riferita segnatamente a misure cautelari reali, con l'affermazione del principio di diritto secondo cui agli effetti del termine utile per la proposizione dell'istanza di riesame, si deve tener conto della data di esecuzione della misura cautelare reale o eventualmente alla diversa data di effettiva conoscenza, senza che rilevi l'eventuale notificazione peraltro non obbligatoria dell'avviso di deposito del provvedimento. Tale decisione si pone come determinante pronuncia nel percorso evolutivo della materia attinente l'individuazione del termini iniziali di decadenza posti dall'ordinamento ai fini dell'utile proposizione di un gravame, essendosi valorizzata la nozione di effettiva conoscenza del provvedimento , nozione contenuta nel co. I dell'art. 324 cpp. quanto alla materia delmisure cautelari reali. Si è in tal modo sostanzialmente superato il formalistico argomentare con richiamo al combinato disposto dell’art. 582 co. 2 con l’art. 128 cpp. rendendo in tal modo sostanzialmente superflue dette normalità a fronte della conoscenza effettiva del provvedimento che si intende impugnare. Nel caso di specie, la tesi del ricorrente PM che, infatti, non manca di richiamare proprio i precedenti di questa Corte del 2000 e del 2005 dianzi segnalati, è proprio nel senso che la comunicazione all'Ufficio della Procura della Repubblica dell'ordinanza del GIP di Nola del 16-5-2011 era stata eseguita ai fini di porre in esecuzione la parte di essa dispositiva delle misure cautelari personali accolte, ma che, in relazione alla parte del provvedimento reiettiva delle richieste del PM e pertanto da tale Ufficio impugnabile, il termine relative decorreva dalla comunicazione formale ex art. 128 cpp., nel caso de quo, giammai eseguita, come è dato atto nella stessa ordinanza impugnata cfr. fol. 2 . Ciò posto, come esattamente dedotto con il motivo sub I del ricorso omologo del G. e del P. ,la tesi del PM impugnante di cui al motivo sub I del relativo ricorso non può essere accolta, fondata apparendo la motivata contro deduzione dei predetti ricorrenti privati circa la intempestività dell'appello del PM, determinandone l’inammissibilità, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Ed invero, come dimostrato dalla sintetica rassegna dell'ermeneutica più recente di questo giudice di legittimità, sopratutto in chiave di lettura del principio di diritto tracciato dalle S.U. numero 21777/06 citata innanzi, nelle fattispecie riferibili al caso in esame, occorre far riferimento alla conoscenza effettiva del provvedimento, conoscenza effettiva che può essere legittimamente desunta anche dal momento esecutivo del provvedimento giurisdizionale impugnabile ovvero dalla comunicazioni a tal fine eseguite dall'ufficio giudicante a quello funzionalmente investito dell'onere esecutivo. Di qui il principio di diritto secondo cui nell’ipotesi in cui il GIP, corrispondendo ad istanza cautelare di natura personale del PM, accolga parzialmente la richiesta, rigettandola in parte, la comunicazione del provvedimento all’Ufficio di Procura nelle forme di cui al co. 2 dell’art. 153 cpp., mediante consegna di copia dell’atto alla segreteria, anche se eseguita ai fini esecutivi, comunque assicurando l’effettiva conoscenza di esso da parte dell’organo della pubblica accusa, determina il momento iniziale per decorrenza del termine di giorni dieci imposto a pena di inammissibilità del combinato disposto dell’art. 591, co. I lett. c con gli artt. 310 co. 2 e 309 co. I cpp., per l’impugnativa dell’ordinanza del Tribunale del riesame cfr. in termini Cass. penumero Sez. I. 31.01.2012 numero 19203, Rv 25277 . Alla stregua di quanto sopra esposto, avuto riguardo alla data di comunicazione dell’ordinanza del GIP di Nola al PM, l’impugnazione di tale Ufficio innanzi al Tribunale del riesame di Napoli è tardiva e, come tale, inammissibile, con il conseguente effetto dell’annullamento senza rinvio del provvedimento de quo. Il tenore e portata di tale decisione, rende intuibilmente ultroneo ed irrilevante l’esame di ogni altro motivo di ricorso sia del PM che delle parti private G. e P. . P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.