Determinazione della spesa per incrementi patrimoniali: come si calcola il prezzo versato per l’acquisto?

Ai fini della determinazione della spesa per incrementi patrimoniali, funzionale alla determinazione sintetica del reddito ex articolo 38, comma 5, d.p.r. 600/73 - il prezzo versato per l'acquisto di un bene si deve presumere fino a prova contraria il cui onere grava sul contribuente, corrispondente al valore definitivamente attribuito a tale bene ai fini dell'imposta di registro.

Conseguentemente,il giudice di merito deve motivare sulle circostanze, dedotte dal contribuente per superare la suddetta presunzione semplice. Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza numero 16334 del 28 giugno2013. Il caso. L’ufficio ha rettificato il reddito di un contribuente sinteticamente, ex articolo 38, comma 5, d.p.r. 600/73, sulla base dell'acquisto di un immobile avvenuto negli anni successivi. In particolare, l'Ufficio, poiché era stato accertato, in via definitiva per mancata impugnazione, il maggior valore ai fini del registro ben superiore rispetto a quello dichiarato nel rogito, ha attribuito per la rettifica sintetica del reddito degli anni precedenti all'acquisto, un quinto del nuovo valore. I giudici di merito tributari hanno confermato l'operato dell'Amministrazione. I giudici di appello, in particolare, hanno sottolineato che si era in presenza di una compravendita la cui determinazione, in sede di imposta di registro, non era stata contestata dalla contribuente e come tale si era resa definitiva. Da qui il legittimo utilizzo anche ai fini della determinazione sintetica del reddito dell'acquirente. Nel ricorso per cassazione, il contribuente ha lamentato che l'articolo 38, Dpr 600/73 dispone che l'accertamento sintetico di maggior reddito debba basarsi su circostanze ed elementi di fatto certi. Pertanto il giudice del gravame ha erroneamente applicato tale norma ritenendo sufficiente il valore determinato ai fini del registro con atto non oppugnato dal contribuente. Presunzione semplice superabile dalla prova contraria del contribuente. Secondo gli Ermellini i maggiore valore dell'immobile definitivamente accertato ai fini del registro, costituisce una presunzione semplice anche per il calcolo del reddito sintetico dell'acquirente salvo che questi non motivi le ragioni della differenza di valore. La Suprema Corte, che ha accolto il ricorso del contribuente, ha ribadito l'orientamento secondo cui sussiste una presunzione semplice, superabile dalla prova contraria del contribuente, di conformità del valore di mercato definitivamente accertato ai fini del registro rispetto al prezzo incassato per la vendita per la determinazione della plusvalenza in capo al venditore. In tale contesto, tale presunzione opera anche ai fini del prezzo pagato per la determinazione del reddito sintetico. Nella specie il ricorso è stato accolto perché il contribuente aveva offerto delle prove circa il differente valore non esaminate dalla Ctr.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 12 - 28 giugno 2013, numero 16334 Presidente Cicala – Relatore Cosentino Fatto e diritto «La sig.ra C.D. ricorre contro l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando in parte qua la sentenza di primo grado, ha confermato la rettifica del reddito della contribuente operata per gli anni 1999 e 2000 in considerazione dell'incremento patrimoniale rappresentato dall'acquisto, tra l'altro, di un immobile in Roma, via , dalla stessa effettuato nell'anno 2000. L'Ufficio - rideterminata la spesa per l'acquisto di detto immobile da 180 milioni di lire dichiarati nel rogito a 551 milioni di lire accertati ai fini dell'imposta di registro con avviso non impugnato - aveva spalmato il valore di tale incremento patrimoniale e di altri che in questa sede non rileva menzionare nell'anno dell'acquisto e nei cinque precedenti, secondo il disposto dell'articolo 38, quinto comma, dpr 600/73, nel testo applicabile ratione temporis. La Commissione Tributaria Regionale ha disatteso la contestazione mossa dalla contribuente alla valutazione dell'incremento patrimoniale effettuata dall'Ufficio con riferimento a detto immobile, argomentando che si tratta di una compravendita la cui determinazione in sede di registro non è stata contestata dalla controparte e come tale resasi definitiva . Il ricorso della contribuente si articola su tre motivi. Con il primo motivo, riferito all'articolo 360 numero 4 cpc, si denuncia la nullità della sentenza per difetto del requisito della concisa esposizione dello svolgimento del processo e per carenza assoluta di una motivazione corrispondente al modello legale, in violazione dell'articolo fissato dall'articolo 132, numero 4, cpc. Con il secondo motivo, riferito all'articolo 360 numero 5 cpc, si denuncia l'insufficiente motivazione della sentenza gravata. Con il terzo motivo, riferito promiscuamente ai nnumero 3 e 5 dell'articolo 360 cpc, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 38, commi 4 e 5, dpr 600/73 e l'omessa pronuncia su un punto essenziale della controversia. Il primo motivo da intendere formulato con riferimento all'articolo 36 D.Lgs. numero 546/32 va disatteso, in quanto la sentenza gravata indica, seppur succintamente, il thema decidendum nel penultimo capoverso dello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO è dà conto, col brano sopra trascritto, della ratio decidendi. Con il secondo e terzo motivo, che per la loro intima connessione devono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente - premesso che l'articolo 38 dpr 600/73 dispone che l'accertamento sintetico del maggior reddito sia basato su elementi e circostanze di fatto certi - lamenta la violazione di tale disposizione ed il vizio di motivazione in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa ritenendo sufficiente, ai fini del suddetto accertamento, il rilievo che la spesa pur incremento patrimoniale determinata dall'Ufficio con riferimento all'acquisto dell'immobile di via in Roma corrisponde al valore di tale immobile accertato ai fini dell'imposta di registro con avviso non oppugnato. I motivi appaiono fondati. AI riguardo si rileva che la Sezione tributaria di questa Corte ha già avuto modo di precisare, con riferimento all'accertamento delle plusvalenze imponibili ai fini dell'imposta sui redditi, che Iprincipi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell'imposta che si deve applicare, sicché quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di una plusvalenza realizzata nell'ambito di un'impresa occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione. così sent. 23608/11 la stessa Sezione tributaria ha peraltro reiteratamente ribadito che sussiste una presunzione semplice, superabile dalla prova contraria eventualmente offerta dal contribuente, di conformità tra il valore di mercato definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro ed il prezzo incassato per la vendita, sul quale calcolare la plusvalenza imponibile ai fini dell'imposta sui redditi sentt. 14581/01, 21055/05, 4057/07, 5070/11 . Si ritiene che il principio giurisprudenziale, elaborato in materia di tassazione delle plusvalenze patrimoniali, di presunzione semplice di corrispondenza tra il prezzo di trasferimento di un cespite e il valore definitivamente attribuito a tale cespite ai fini dell'imposta di registro operi sempre in materia di accertamento dell'imposta sui redditi, ossia non soltanto quando il prezzo di trasferimento di un cespite rilevi come prezzo ricevuto ai fini della tassazione della plusvalenza del venditore , ma anche quando esso rilevi come prezzo pagato ai fini della determinazione della spesa per incrementi patrimoniali sostenuta dal compratore, e quindi, ai fini della determinazione sintetica del reddito del compratore stesso nell'anno dell'acquisto ed in quelli precedenti . Ciò premesso, deve rilevarsi che la sentenza gravata - ritenendo provato che la spesa sostenuta dalla contribuente per l'acquisto dell'immobile di via in Roma spesa posta dall'Ufficio a base dell'accertamento sintetico del reddito di costei corrispondesse al valore del suddetto cespite accertato ai fini dell'imposta di registro - ha applicato una presunzione semplice effettivamente desumibile dall'ordinamento ma ha omesso di motivare sulle circostanze di fatto dedotte dal contribuente per superare detta presunzione. La contribuente infatti - come si precisa nel ricorso per cassazione, in osservanza dell'onere di autosufficienza - nell'atto di controdeduzioni e appello incidentale depositato davanti alla Commissione Tributaria Regionale il 2.7.09 aveva dedotto, a fondamento del proprio appello incidentale a che l'atto relativo all'immobile di via in Roma era una compravendita a tutela di minore b che, conseguentemente, il relativo prezzo era stato determinato da un professionista abilitato ed era stato ritenuto congruo dal tribunale di Nola c che l'avviso di rettifica dell'imposta di registro non era stato oppugnato dalla contribuente nell'erroneo convincimento che il prezzo pagato non fosse suscettibile di variazione per essere stato riconosciuto congruo dal Tribunale di Nola pag. 15 del ricorso . La Commissione Tributaria Regionale - pur dando atto della deduzione di tale circostanze da parte della contribuente nel penultimo capoverso dello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - non svolge sulle stesse alcuna argomentazione motivazionale, nemmeno per contestarne la attendibilità o la concludenza, così incorrendo nel denunciato vizio di motivazione. Si propone quindi l'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza gravata e il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, perché si attenga al principio di diritto che - ai fini della determinazione della spesa per incrementi patrimoniali, funzionale alla determinazione sintetica del reddito ex articolo 38, quinto comma, d.p.r. 600/73 - il prezzo versato per l'acquisto di un bene si deve presumere, fino a prova contraria il cui onere grava sul contribuente, corrispondente al valore definitivamente attribuito a tale bene ai fini dell'imposta di registro e, conseguentemente, motivi sulle circostanze, sopra richiamate, dedotte dalla contribuente per superare la suddetta presunzione semplice.» che la parte intimata si è costituita ai soli fini della discussione orale, a cui non ha peraltro partecipato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti che non sono state depositate memorie difensive. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, la sentenza gravata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che motiverà il proprio giudizio dando conto della valutazione delle circostanze di evidenziate nella relazione valutazione, va precisato, che compete esclusivamente al giudice di merito, nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento delle risultanze istruttorie d'onde l'impossibilità di adottare una decisione nel merito ex articolo 384 cpc, come richiesto in udienza dal procuratore della ricorrente . P.Q.M. Cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.