Tutto sull’IMU. Quando e come effettuare il versamento: in 2 o 3 rate?

I contribuenti possono versare l’Imu dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze in due o in tre rate. In particolare, nel primo caso la rata di acconto del 18 giugno è pari al 50% del tributo calcolato applicando l’aliquota base e le detrazioni di cui all’articolo 13, d.l. numero 201/2011 e la terza rata del 17 dicembre è a saldo mentre nel secondo caso la prima rata del 18 giugno e la seconda rata del 17 settembre sono pari al 33% del tributo e la terza rata del 17 dicembre è a saldo.

Abitazione principale e pertinenze. Nella circolare si esclude che il versamento in tre rate possa essere effettuato per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati. Anche per questi profili, nella circolare e nelle slides che l’accompagnano sono riportati alcuni esempi di calcolo dell’Imu e di compilazione del modello F24, cui si rinvia. Versamento a rate dell’Imu sull’abitazione principale comunicati stampa del 24 e 25 maggio 2012 . Per il versamento dell’Imu dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, nella delega di pagamento F24 è necessario indicare il numero di rate scelto dal contribuente per il pagamento di giugno rispettivamente 0101 e 0102 . Con comunicato stampa del 25 maggio 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha illustrato le modalità di compilazione del modello F24 versamento in tre rate - acconto del 18 giugno barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0102” pagamento della prima rata - acconto del 17 settembre barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0202” pagamento della seconda rata - saldo del 17 dicembre barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101” versamento in due rate - acconto del 18 giugno barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101” 0101 significa “pagamento dell’acconto in unica soluzione” - saldo del 17 dicembre barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101” Con comunicato stampa del 24 maggio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione . Fabbricati rurali strumentali. Per i fabbricati rurali strumentali, l’Imu relativa al 2012 deve essere versata secondo le seguenti modalità - 18 giugno la prima rata è pari al 30% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota base - 17 dicembre la terza rata è a saldo Fabbricati rurali non censiti. Nella circolare si precisa che il pagamento in un’unica soluzione entro il 17 dicembre 2012 per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, da dichiarate al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, riguarda non solo quelli ad uso strumentale ma anche quelli ad uso abitativo. La dichiarazione. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 1° ottobre 2012 il 30 settembre 2012 cade di domenica . Per garantire al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione, se l’obbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 31 agosto il contribuente potrà presentare la dichiarazione entro il 29 novembre 2012. La dichiarazione per i fabbricati rurali non censiti in catasto ex articolo 13, comma 14 ter , d.l. numero 201 del 2011 deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del 30 novembre 2012, termine ultimo previsto dalla stessa norma ed entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di detti immobili nel catasto edilizio. Nella circolare si osserva che è stato estremamente ridotto il nucleo delle ipotesi in cui è richiesta la presentazione della dichiarazione e al contempo sono salvi i principi su cui si basava la dichiarazione ICI. Per fruire dell’esenzione prevista per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali ex articolo 7, comma 1, lett. i , d.lgs. numero 504 del 1992, è necessaria la presentazione di un’apposita dichiarazione relativa a detti immobili. I rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi. L’Imu è un tributo patrimoniale sostitutivo, per la componente immobiliare, dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche Irpef , delle addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell’Imposta Comunale sugli Immobili Ici . Nella circolare si ricorda che la sostituzione dell’Irpef comporta che - sia dovuta la sola Imu per gli immobili non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista - siano dovute sia l’Imu sia l’Irpef per gli immobili locali. In caso di terreni non affittati, risultano dovute l’Irpef e le relative addizionali sul reddito agrario, mentre l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul solo reddito dominicale. In caso di abitazione principale “parzialmente locata”, trattandosi al tempo stesso di un immobile non locato per la parte adibita ad abitazione principale e di un immobile locato per la rimanente parte, sulla falsariga delle scelte interpretative operate ai fini Irpef fino al 31 dicembre 2011, nella circolare si ritiene applicabile la sola Imu nel caso in cui l’importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca , mentre si ritengono dovute sia l’Imu che l’Irpef nel caso in cui l’importo del canone di locazione abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%. Sono assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali gli immobili esenti da Imu. L’accertamento e la riscossione. Nella circolare si puntualizza che le nuove misure delle sanzioni applicabili in caso di definizione agevolata 1/3 invece di 1/4 si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del d.l. numero 201 del 2011, vale a dire dal 6 dicembre 2011. Qualora il Comune abbia notificato avvisi di accertamento relativi all’Ici per periodi antecedenti all’entrata in vigore della norma in commento , all’eventuale definizione agevolata andranno applicate le sanzioni nella misura più favorevole di 1/4.