Con la circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, partendo dal dato normativo del D.L. n. 35/2013, in corso di conversione, il MEF risponde ad alcuni quesiti operativi in materia di pagamento della prima rata dell’imposta relativa all’anno 2013. Aliquote, sanzioni, estensione dell'agevolazione prima casa e fabbricati al centro dell'attenzione.
Versamento della prima rata sulla base di aliquote e detrazione del 2012 niente sanzioni. La conversione del D.L. n. 35/2013 deve avvenire entro il 7 giugno 2013, a ridosso della scadenza del pagamento della prima rata dell’IMU, causando difficoltà dal punto di vista organizzativo, soprattutto per i Centri di assistenza fiscale CAF che gestiscono un numero elevatissimo di versamenti IMU. Ferma restando, in ogni caso, la potestà di accertamento del tributo da parte dei comuni, si ritiene che nell’ipotesi in cui i contribuenti effettuino il versamento della prima rata dell’IMU tenendo conto delle disposizioni contenute nell’emendamento, ancor prima della conversione in legge del D.L., possa trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 10, comma 3, Legge 27 luglio 2000, n. 212, per cui le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria . Anno nuovo, nuovi requisiti oggettivi e soggettivi. L’emendamento all'art. 10 D.L. n. 35/2013 prevede che il pagamento della prima rata dell’IMU avvenga sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La finalità è quella di semplificare al contribuente la determinazione dell’imposta, poiché alla scadenza prevista per il versamento potrebbero non essere ancora note le aliquote e le detrazioni deliberate dal comune per l’anno in corso. L’applicazione concreta della disposizione in esame comporta, in via generale, che, ai fini della prima rata dell’IMU, la locuzione anno precedente vale esclusivamente per le aliquote e per le detrazioni ma non per gli altri elementi relativi al tributo, come, ad esempio, il presupposto impositivo e la base imponibile, per i quali si deve tenere conto della disciplina vigente nell’anno di riferimento. La prima rata dell’IMU, insomma, potrebbe non coincidere perfettamente con la metà dell’imposta dovuta per l’anno precedente, in quanto non sempre è riscontrabile un’identità di situazioni rispetto all’anno passato. Immobili classificati nel gruppo catastale D, moltiplicare per 65. L’art. 13, comma 4, lett. d , D.L. n. 201/2011, ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l’innalzamento a 65 del moltiplicatore applicabile per determinare la base imponibile dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Sempre da inizio anno, l’art. 1, comma 380, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha introdotto significative novità alla disciplina degli immobili classificati nel gruppo catastale D/2, poiché - la lett. f ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento - la lett. g ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13, D. L. n. 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il MEF spiega che il calcolo per il versamento della prima rata con i codici tributi istituiti dalla Risoluzione n. 33/E deve essere effettuato tenendo conto, innanzitutto, del moltiplicatore elevato a 65 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. In coerenza con le esigenze di semplificazione, i contribuenti applicano sempre l’aliquota vigente nei dodici mesi dell’anno precedente per la fattispecie in questione, anche nel caso in cui detta aliquota risulti inferiore a quella standard stabilita dal citato art. 1, comma 380, lett. f , Legge di Stabilità 2013. Agevolazioni prima casa e pertinenze a maglia larga. Un altro quesito attiene al pagamento della prima rata dell’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze riguarda anche i casi in cui i comuni abbiano assimilato all’abitazione principale i fabbricati degli anziani ricoverati nelle case di riposo e dei residenti all’estero ? L’art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011 attribuisce ai comuni la facoltà di considerare, con regolamento, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari dopo ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Vista la finalità del legislatore di assicurare, comunque, un regime di favore per l’abitazione principale e relative pertinenze, si deve concludere che, sia nel caso in cui detta assimilazione venga disposta per l’anno 2013, sia in quello in cui la stessa è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013, l’assimilazione in questione determina l’applicazione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze, ivi compresa la recente sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU. Immobile per l’ex coniuge, come comportarsi. Infine è stato chiesto se ricadono nella sospensione della prima rata dell’IMU due unità immobiliari destinate ad abitazione principale, la prima dall’ex coniuge assegnatario e la seconda dall’altro non assegnatario. L’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. La norma art. 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, Legge 26 aprile 2012, n. 44, comporta che le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione, per il quale è sospeso il versamento della prima rata dell’IMU. Ovviamente, la sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.
PP_FISCO_13Circ2DF