E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013, numero 118, il Regolamento che detta le disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio cd. SdI , ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, L. 24 dicembre 2007, numero 244, e successive modificazioni.
Approda in G.U. il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Entrata in vigore prevista per il 6 giugno prossimo. In particolare, nell’allegato A al Regolamento in esame si delinea il contenuto informativo della fattura elettronica. Sono dunque descritte le informazioni presenti nella fattura da trasmettere al SdI, tuti dati che devono essere rappresentati in un file in formato XML eXtensible Markup Language , non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati stessi. Nell’allegato B al Regolamento sono invece descritte le modalità di emissione della fattura elettronica per la formazione del documento nella forma e nel contenuto previsto per la trasmissione successiva attraverso il Sistema di Interscambio . In particolare, la trasmissione della fattura al SdI e da questi ai soggetti riceventi deve avvenire tramite l’utilizzo di uno dei seguenti canali - un sistema di posta elettronica certificata PEC o analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del contenuto delle stesse - un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC Sistema Pubblico di Connettività - un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate su rete SPC Sistema Pubblico di Connettività - un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale - un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati. Le specifiche tecniche. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, saranno rese disponibili sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it, le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche informatiche di tali informazioni.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 3 aprile 2013, numero 55 G.U. 22 maggio 2013, numero 118 Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, numero 244. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE Visto il Titolo V della Costituzione Visto l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e successive modifiche e integrazioni, concernente gli obblighi dei contribuenti in relazione alla fatturazione Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modificazioni, nella parte in cui demanda all'Istituto nazionale di statistica il compito di pubblicare annualmente l'elenco delle amministrazioni pubbliche Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, numero 52, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione in materia di IVA Vista la legge 25 febbraio 2008, numero 34, recante delega al governo per l'attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto Vista la legge 5 maggio 2009, numero 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione Vista la legge 31 dicembre 2009, numero 196, con particolare riferimento all'articolo 1 recante principi fondamentali di coordinamento e di armonizzazione dei sistemi contabili per gli obiettivi di finanza pubblica Visti i commi da 209 a 214 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, numero 244, e successive modificazioni, volti a semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, introducendo l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica, nonche' l'elaborazione dei relativi dati ai fini del monitoraggio della finanza pubblica Viste le modifiche apportate al comma 209 ed al comma 214 dell'articolo 1 della citata legge numero 244 del 24 dicembre 2007 a seguito di quanto disposto dall'articolo 10 comma 13-duodecies del decreto-legge numero 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 214 del 22 dicembre 2011 Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 maggio 2008, numero 103, recante la individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonche' delle relative attribuzioni e competenze Ritenuta la necessita' di attuare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge numero 244 del 2007, e successive modificazioni, in coerenza con il quadro giuridico stabilito con la legge numero 42 del 2009 Ritenuto altresi' che le predette disposizioni della legge numero 244 del 2007 sono essenziali per l'attuazione dei principi costituzionali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario stabiliti dall'articolo 117 della Costituzione Ritenuto di dover assicurare la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente regolamento con le determinazioni assunte dall'Unione Europea in materia di fatturazione elettronica Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, la quale ha espresso parere favorevole Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2012 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400, con nota 3/2079/UCL del 28 febbraio 2013 Adotta il seguente regolamento articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, e successive modificazioni. 2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, numero 244, che ai soli fini del presente regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso, sono definite «amministrazioni». 3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni si adeguano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Allegato A - FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA omissis Allegato B - REGOLE TECNICHE omissis Allegato C - LINEE GUIDA omissis Allegato D - CODICI UFFICIO omissis Allegato E - SERVIZI DI SUPPORTO DI NATURA INFORMATICA omissis articolo 2 Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida 1. Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca i dati e le informazioni indicati e definiti nel documento recante «Formato della fattura elettronica» che costituisce l'allegato A del regolamento. 2. La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro del'economia e delle finanze 7 marzo 2008 riporta obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A al presente regolamento. 3. Le regole tecniche relative alle modalita' di emissione della fattura elettronica, nonche' alla trasmissione e al ricevimento della stessa attraverso il Sistema di interscambio, sono quelle del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento. 4. La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio. 5. Le linee guida per la gestione della fattura elettronica da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono contenute nel documento che costituisce l'allegato C del presente regolamento. articolo 3 Codici degli uffici 1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni IPA , istituito all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2000, numero 272, in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche le stesse amministrazioni curano altresi', agli stessi fini, l'aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad assegnare il codice in modo univoco. 2. La fattura elettronica, fra i dati obbligatori di cui all'articolo 2, comma 2, riporta esclusivamente i codici IPA degli uffici destinatari di fatture elettroniche di cui al comma 1 del presente articolo, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it. 3. Le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell'allegato D del presente regolamento. articolo 4 Misure di supporto per le piccole e medie imprese 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, rende disponibile in via non onerosa sul proprio portale elettronico, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di interscambio e di conservazione, nonche' i servizi di comunicazione con il detto Sistema, secondo quanto previsto nel documento che costituisce l'allegato E del presente regolamento. 2. L'Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione con Unioncamere e sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti, mette a disposizione delle piccole e medie imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica. articolo 5 Intermediari 1. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilita' fiscali dell'ente emittente la fattura nei confronti delle PA. 2. Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni previo accordo tra le parti. articolo 6 Disposizioni transitorie e finali 1. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile alle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalita' del presente regolamento. In tali casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni del presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni e' quella dalle stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2007 numero 244, e successive modificazioni. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi stabiliti dall'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, e successive modificazioni, decorrono dal termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, pubblicato dall'ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno. 3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2 decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, diverse da quelle indicate nei commi 2 e 4, nonche' da quelle di cui all'articolo 1 comma 214 della legge 24 dicembre 2007, numero 244, e successive modificazioni. 4. Con successivo decreto verranno determinate le modalita' di applicazione degli obblighi stabiliti all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 numero 244, e successive modificazioni, al momento escluse dal presente regolamento, alle fatture emesse da parte di soggetti non residenti in Italia e alle fatture, gia' trasmesse in modalita' telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, nonche' al servizio di trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, numero 322. 5. Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici, di cui all'articolo 3 comma 1, entro 3 mesi dalla data di decorrenza degli obblighi di cui ai precedenti commi. 6. A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico. 7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente regolamento ne costituiscono sua parte integrante. Il presente regolamento munito del sigillo di Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.