«È esclusa la rilevanza penale della condotta di uso di gruppo di stupefacenti a condizione che l’acquirente – mandatario che ‘trattì l’acquisto sia in concreto anche assuntore, che sia ab origine certa l’identità di tutti i componenti del gruppo, che sia manifesta la condivisa volontà di procacciarsi la sostanza per un consumo paritario condiviso e che vi sia intesa circa luogo e tempo dell’ assunzione il tutto in assenza di passaggi intermedi».
Il caso e l’iter processuale. La Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di prime cure, avente condannato l’imputato per il reato di cui all’articolo 73, comma 5, d.p.r. 309/1990, dal momento che lo stesso avrebbe detenuto illecitamente e poi ceduto ad una amica uno spinello di hashish. Avverso tale pronuncia la difesa del prevenuto proponeva ricorso per cassazione, deducendo in primo luogo il vizio di carenza ed insufficienza della motivazione relativamente al rigetto della richiesta rinnovazione dibattimentale avente ad oggetto l’escussione della ragazza che cui era stata ceduta la sostanza, dappoi la manifesta illogicità della motivazione per la parte in cui la Corte territoriale respinge la richiesta di rinnovazione istruttoria, sostenendo che a seguito della novella numero 49/2006 non è più configurabile il cd. «uso di gruppo». Secondo il ricorrente, invece, nonostante la riforma suddetta, sussisterebbe ancora la figura giuridica di un uso esclusivamente personale anche se esercitato in gruppo, e il caso in oggetto ben rientrerebbe proprio in tale fattispecie, in quanto l’imputato e la sua amica avrebbero consumato insieme - ma ognuno individualmente - la propria dose di sostanza, a seguito di accordo circa il suo reperimento. È stata introdotta la fattispecie della detenzione di stupefacenti destinati ad «uso non esclusivamente personale». Ad opera della Legge numero 49/2006 è stato introdotto all’articolo 73 il comma 1 bis lett. a che incrimina la detenzione di stupefacenti che appaiano destinati ad ‘uso non esclusivamente personale’ in base al tenore letterale di questa novità, dottrina e giurisprudenza si sono trovate a lungo concordi nel ritenere assorbita in questa nuova figura criminis la condotta del consumo di gruppo. La sentenza di appello impugnata e ancor prima quella del Tribunale ha ribadito tale orientamento, rimarcando come in ipotesi di mandato all’acquisto o di acquisto in comune non possa ravvisarsi un uso esclusivamente personale che sarebbe rilevante solo sul piano amministrativo ex articolo 75 d.p.r. 309/90 , bensì un vero e proprio reato sussumibile nell’articolo 73 comma 1 bis lett. a d.p.r. 309/90. Tutto ciò prendendo in considerazione il dato letterale della riforma di cui alla Legge numero 49 del 2006, dal momento che da più parti si interpreta l’aggiunta dell’avverbio ‘esclusivamente’ come una restrizione dell’area del penalmente tollerato. Ma il fatto non è previsto dalla legge come reato parola della Cassazione. La Sesta Sezione della Cassazione ha invece ritenute fondate le doglianze del ricorrente, annullando senza rinvio la sentenza impugnata poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato, essendo rilevante ai soli fini amministrativi. I Giudici di Legittimità, sulla scia di una precedente decisione della medesima sezione, hanno ritenuto che il consumo di gruppo di stupefacenti, a seguito di mandato all’acquisto collettivo ad uno degli assuntori, non sia sanzionabile sul piano penale neppure dopo la novella numero 49/2006. Da un punto di vista letterale, infatti l’aggiunta dell’avverbio ‘esclusivamente’ alla precedente locuzione ‘uso personale’ sarebbe una mera ridondanza, un’aggiunta pleonastica che, però, non altererebbe il significato della norma nel suo complesso, e comunque non sarebbe sufficiente a far ritenere il consumo condiviso rilevante penalmente. Quando l’uso di gruppo configura il mero illecito amministrativo? Gli Ermellini hanno affermato che, sussistendo determinate condizioni, il consumo di gruppo può configurare un ‘uso esclusivamente personale’ e quindi non essere perseguibile penalmente, ma integrare un semplice illecito amministrativo. Quindi, per poter escludere la rilevanza penale della condotta di ‘uso di gruppo’ è necessario che sussistano un preciso e preventivo mandato ad acquistare - conferito da tutti i membri e finalizzato ad un futuro consumo comune, una previa e certa individuazione dei soggetti assuntori e dell’ora e del luogo in cui si verificherà tale consumazione dello stupefacente, la condivisa volontà di procurarsi la sostanza per utilizzarla in maniera paritaria e, infine, l’assenza di passaggi intermedi tra mandatario e mandanti che formano il gruppo. Nel caso concreto, dalle dichiarazioni rese dall’amica dell’imputato emerge come vi fosse stato accordo tra i due per incontrarsi e fumare insieme uno ‘spinello’, con conferimento di incarico al prevenuto affinché recuperasse la sostanza necessaria e con volontà di destinarla al paritario consumo personale inoltre, si riscontra la cessione diretta dello spinello tra imputato e amica co-assuntrice. Così esaminati i fatti, è corretta ed apprezzabile la sentenza con cui la Suprema Corte annulla la impugnata pronuncia di merito, escludendo la perseguibilità penale dell’episodio, essendosi trattato di un mero illecito amministrativo, per come tale sanzionato dall’articolo 75 d.p.r. 309/90.
Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, sentenza 27 febbraio – 9 maggio 2012, numero 17396 Presidente Milo – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto 1. - Con fa decisione in epigrafe la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del 16 ottobre 2007 con cui il Tribunale di Vallo della Lucania aveva ritenuto T B. responsabile del reato di cui all'articolo 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, per avere detenuto illecitamente e poi ceduto a M M. uno spinello di hashish, condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione ed Euro 2.000 di multa. 2. - Nell'interesse dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo i motivi di seguito indicati - carenza e insufficienza della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento, avente ad oggetto l'escussione di M M. - manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria, ritenendo che a seguito della novella di cui alla legge numero 49 del 2006 non è più configurabile l'uso di gruppo. Secondo il ricorrente, invece, la legge in materia di stupefacenti non esclude che vi possa essere un uso esclusivamente personale anche in gruppo ed è quanto sarebbe accaduto nel caso in esame, in cui B. e M. avrebbero consumato assieme, ma ciascuno per conto suo, la propria dose. Considerato in diritto 3. - Il ricorso è fondato. 3.1. - Non è condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui a seguito della novella introdotta dalla legge 49/2006, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nella duplice ipotesi del mandato all'acquisito ovvero dell'acquisto in comune, è ora sanzionato penalmente e ciò in quanto, non essendo ipotizzabile in questi fatti un uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente, entrambe le suddette ipotesi sarebbero sussumibili nella fattispecie di cui all'articolo 73 comma 1 bis, lett. a d.P.R. 309/1990. Invero, la Corte d'appello di Salerno ha seguito un orientamento di questa Corte di cassazione Sez. II, 5 giugno 2009, numero 23574 che ha ritenuto che il problema della valutazione penale dell'uso di gruppo di stupefacenti, come risolto da una consolidata giurisprudenza della Cassazione cfr., Sez. Unumero , 28 maggio 1999, numero 4 , sia radicalmente da rivedere a seguito della legge numero 49 del 2006 la quale, nel modificare il d.P.R. numero 309 del 1990, al comma I-bis dell'articolo 73 cit. ha stabilito che è punito, con le medesime pene di cui al primo comma chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità . ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale , prevedendo, inoltre, nel novellato articolo 75 che è punito con sanzioni amministrative chiunque . comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1 bis . . Ora, secondo la sentenza citata, le due norme stanno a significare che è soggetto alle sanzioni amministrative solo colui che detiene sostanze stupefacenti o psicotrope al fine di immediato personale consumo e tale conclusione si ottiene dal raffronto della nuova normativa con quella previgente. Si sostiene che il legislatore ha inteso reprimere in modo più severo ogni attività connessa alla circolazione, vendita e consumo di sostanze stupefacenti, così equiparando in tale ottica ogni tipo di sostanza stupefacente, graduando diversamente il trattamento sanzionatorio penale e prevedendo nuove misure repressive. Il mutato quadro legislativo imporrebbe di ripensare l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il previgente regime, considerato il significato pregnante che l'introduzione dell'avverbio esclusivamente assume. Si osserva in proposito che una cosa è l'uso personale di sostanze stupefacenti, altra e ben diversa cosa è l'uso esclusivamente personale , frase questa che, proprio in virtù dell'avverbio, non può che condurre ad un'interpretazione più restrittiva rispetto a quella corrente nella vigenza del precedente testo. Da ciò l'affermazione che non può più farsi rientrare nell'ipotesi di consumo esclusivamente personale la fattispecie del c.d. uso di gruppo, all'interno della quale è inclusa l'ipotesi in cui un gruppo di persone dia mandato ad uno di loro di acquistare dello stupefacente, sia l'altra ipotesi in cui l'intero gruppo procede all'acquisto di stupefacente destinato ad essere consumato collettivamente. 3.2. - Si tratta di un orientamento che non appare condivisibile e che è stato oggetto di un'approfondita e argomentata critica da parte di una decisione di questa stessa Sezione Sez. VI, 26 gennaio 2011, numero 8366, D'Agostino , a cui il Collegio ritiene di aderire integralmente, che ha ritenuto che il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, conseguente al mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori, non è penalmente sanzionabile ai sensi dell'articolo 73 comma 1 bis, lett. a , d.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, anche dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla legge 21 febbraio 2006, numero 49. In particolare, da un lato si è evidenziato che l'espressione non esclusivamente personale ha il medesimo intercambiabile significato di tassativamente personale , suggerendo così all'interprete la ragionevole impressione di un'aggiunta ridondante, superflua e pleonastica dall'altro si è riconosciuto che il disegno perseguito dai soggetti partecipanti all'acquisto deve caratterizzarsi palesemente nel denominatore comune di un uso esclusivamente personale e si è precisato che l'adesione preliminare a simile progetto comune esclude che colui o coloro che acquista, su incarico degli altri sodali, si ponga in una posizione di estraneità rispetto ai mandanti l'acquisto destinatari dello stupefacente, come si verifica in ambito civilistico per colui che operi in nome e per conto altrui, ma rimanga estraneo agli effetti del negozio che egli ha concluso . In conclusione, per escludere il rilievo penale della condotta di uso di gruppo si richiede che l'acquirente-mandatario, il quale opera materialmente o conclude le trattative di acquisto, sia anche lui uno degli assuntori che sia certa sin dall'inizio l'identità dei componenti il gruppo, nonché manifesta la comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale e si sia del pari raggiunta un'intesa in ordine al luogo ed ai tempi del relativo consumo che gli effetti dell'acquisizione traslino direttamente in capo agli interessati, senza passaggi mediati. 3.3. - Una volta affermato che l'uso di gruppo, a determinate condizioni, è una forma di uso esclusivamente personale , deve riconoscersi che la condotta dell'imputato rientra in tale ipotesi. Infatti, dalle dichiarazioni rese da M M. , puntualmente allegate al ricorso al fine di evidenziare il denunciato travisamento della prova, risulta che i due si erano accordati per incontrasi e fumare assieme uno spinello d'altra parte, è la stessa sentenza a riferire che fu proprio la M. ad incaricare l'imputato di recuperare un po' di sostanza . Sulla base di questi elementi, pacificamente emergenti dagli atti, deve escludersi che vi sia stata una condotta qualificabile come cessione, dovendo affermarsi che si è trattato di un uso di gruppo della sostanza stupefacente il mandatario Bove ha egli stesso consumato lo spinello risulta la comune volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale non vi sono stati passaggi intermedi. 4. - In conclusione si è trattato di una condotta rilevante solo sul piano amministrativo pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.