L’opera intellettuale prestata dal difensore, se valutata di nessuna utilità per la massa dei creditori e prestata in condizioni che sin dall’inizio non consentivano nessun salvataggio dell’impresa, non consente l’ammissione del credito professionale in prededuzione.
L’antefatto. La controversia al centro della vicenda si impernia su un’opposizione allo stato passivo del fallimento di una s.r.l. in liquidazione, presentata da un avvocato al fine di ottenere l’ammissione con il rango della prededucibilità di un credito per prestazioni professionali, effettuate per la consulenza extragiudiziale e l’assistenza del debitore nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, compreso il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato. Il giudice di prime cure, nel rigettare l’opposizione, sosteneva che il difensore non aveva fornito nessuna prova dell’incarico di consulenza, e che le prestazioni nel subprocedimento di revoca erano state svolte nell’interesse esclusivo dell’amministratore che aveva compiuto atti fraudolenti in danno agli stessi creditori. Aggiungeva, inoltre, che la seconda domanda di concordato preventivo era stata inutile, essendo stata dichiarata inammissibile, e pertanto la massa dei creditori non doveva sopportare l’onere delle spese di difesa. Nel successivo ricorso presso la Suprema Corte, l’avvocato lamentava la carenza di motivazione rispetto al credito del compenso per la presentazione della prima domanda di concordato preventivo e per l’assistenza prestata nel procedimento di reclamo contro i decreti del giudice delegato ai sensi dell’articolo 26 l. fall. Nel concordato preventivo sono prededucibili i crediti in funzione della procedura. Occorre ricordare, in proposito, come il nuovo articolo 111 l. fall. assegni il beneficio della prededucibilità ai crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. Si qualificano «occasionali» quei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare e «funzionali» quei crediti sorti prima e in conseguenza di attività strumentali rispetto alla successiva procedura concorsuale. Per quest’ultimi, occorre precisare che rileva un nesso tra l’attività del professionista e la finalità di accesso alla procedura concorsuale, e inoltre che di fatto tali crediti sorgono a seguito di attività svolte precedentemente all’apertura delle procedure concorsuali. Quali crediti professionali sono sicuramente prededucibili? È possibile dunque individuare alcuni crediti professionali che per la loro natura risultano funzionali alla successiva procedura concorsuale, in quanto le attività dalle quali derivano sono imprescindibili per l’ammissione alla stessa. Tra questi è possibile includere, nel concordato preventivo, il credito dell’attività del professionista estimatore ai sensi dell’articolo 160, secondo comma, oppure del professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario di cui all’articolo 161, terzo comma. Tali attività sono comprese tra quelle necessarie ai fini dell’ammissione al concordato preventivo giacché sono accessorie all’attività valutativa esercitata dagli organi giudicanti e tutelano gli interessi dei creditori concorsuali. Pertanto, il credito che sorge in capo al professionista che ha effettuato tale attività, dovrà essere soddisfatto con il rango della prededuzione, con l’ovvia condizione che inizi la procedura concorsuale, in modo da risultare sussistente il nesso di strumentalità. Con la riforma del 2010 il quarto comma del nuovo articolo 182- quater l. fall. ha precisato, in materia di prededucibilità dei crediti professionali con riferimento al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, che per le attività svolte dal professionista ai sensi dell’articolo 161, terzo comma, nel caso di concordato preventivo e dell’articolo 182- bis , primo comma, l. fall. «sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182- bis , primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato». La funzione della prededucibilità è collegata all’interesse dei creditori. Ciò che giustifica infatti il trattamento preferenziale, ovvero la sua ratio , è individuabile proprio nella circostanza che la prestazione professionale abbia reso possibile nell’interesse dei creditori l’accesso alla procedura di concordato quale forma di tutela anche, se non soprattutto, dell’interesse collettivo. Qualora si sostenesse l’ipotesi opposta, si dovrebbe allora ammettere che possono godere ugualmente del beneficio della prededucibilità tutti i crediti in qualunque maniera sorti nel periodo dalla data di deposito del ricorso fino alla pronuncia del provvedimento di apertura o di inammissibilità, per il solo fatto che possano in qualche modo avere una funzione o che siano originati in occasione, cioè durante la procedura concorsuale. L’interesse della massa dei creditori come giustificazione del riconoscimento del rango della prededuzione ai crediti professionali appare maggiormente comprovata dalla considerazione che la «prededuzione» non è una prelazione. Infatti, tale beneficio di cui all’articolo 111 l. fall. non è una «qualità» del credito che sussiste prima della procedura in cui può essere fatta valere, in quanto non preesiste alla procedura, ma sorge unicamente nell’ambito o in funzione della procedura medesima. Del resto, l’articolo 111, comma 2, l. fall. individua un concetto di funzionalità legato non a profili temporali, bensì di genesi del credito per atto degli organi fallimentari. La prestazione dell’avvocato era inutile per i creditori. Correttamente dunque, nella fattispecie al centro della controversia in esame, la Cassazione, ribadisce la pronuncia del Tribunale del merito. Infatti, evidenzia come la motivazione relativa al rigetto dell’istanza di ammissione del credito per onorari attinenti al subprocedimento ai sensi dell’articolo 173 l. fall. assorba il rigetto della domanda sul credito del compenso per la presentazione della prima domanda di concordato. Ciò in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto che l’opera intellettuale prestata dall’avvocato non avesse alcuna utilità per la massa dei creditori, giacché era stata effettuata nell’esclusivo interesse personale di chi era stato indicato come responsabile di atti di frode degli stessi creditori. Del resto, si aggiunge, l’opera professionale era prestata in condizioni che fin dall’inizio non permettevano di prospettare nessun salvataggio dell’impresa che inesorabilmente era destinata alla dichiarazione di fallimento. Per la stessa ragione si respinge il motivo di ricorso relativo al credito per assistenza prestata nel procedimento ex articolo 26 l. fall., in quanto tale attività è stata svolta addirittura contro la curatela e, dunque, contro l’interesse della massa dei creditori. La conclusione della Suprema Corte. La Cassazione dunque respinge, in quanto in violazione delle norme stabilite in tema di concorso dei creditori, il ricorso dell’avvocato, negando l’ammissione in prededuzione del credito per prestazioni professionali poiché tali attività professionali erano state svolte nell’esclusivo interesse della persona fisica dell’amministratore e non dei creditori, rivelandosi peraltro inutili se non dannose per la massa fallimentare.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 febbraio – 10 maggio 2012, numero 7166 Presidente Plenteda – Relatore Bernabai Svolgimento del processo Con decreto emesso il 30 settembre - 11 ottobre 2010 il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione allo stato passivo del fallimento Areamaglia s.r.l. in liquidazione proposta dall'avv. C.M. , per ottenere l'ammissione in prededuzione del proprio credito per prestazioni professionali, svolte per la consulenza extragiudiziale e l'assistenza del debitore nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, incluso un subprocedimento ex articolo 173 legge fallimentare, e in occasione della sua reiterazione, a seguito di rinunzia alla prima domanda. Motivava che non era stata fornita alcuna prova con data certa dell'incarico di consulenza ricevuta, né, a fortiori, del suo svolgimento - che le prestazioni nel subprocedimento ex articolo 173 legge fallimentare erano state svolte nell'esclusivo interesse della persona fisica dell'amministratore, cui erano state contestate dal commissario giudiziale attività fraudolente in danno della massa dei creditori - che la seconda domanda di concordato preventivo era stata dichiarata inammissibile dal tribunale, con la conseguente dichiarazione di fallimento della società a riprova della inutilità - e potenziale dannosità, anzi - della predetta iniziativa, che non ne giustificava l'onere delle spese di difesa a carico della massa dei creditori. Avverso il provvedimento, notificato il 15 ottobre 2010, l'avv. C. proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, notificato il 15 novembre 2010 ed ulteriormente illustrato con memoria. Deduceva 1 l'omessa pronunzia e la carenza di motivazione in relazione al credito del compenso per la presentazione della prima domanda di concordato preventivo del 31 ottobre 2008, per Euro 6.582,00 oltre accessori e spese 2 l'omessa pronunzia e la carenza di motivazione in ordine al credito di Euro 2306,00 per l'assistenza prestata nel procedimento ex articolo 26 legge fallimentare promosso dall'Areamaglia s.r.l. in liquidazione avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva negato l'autorizzazione a proseguire l'esecuzione di un contratto 3 la violazione di legge e la carenza di motivazione nella mancata ammissione al passivo, in prededuzione, del compenso per l'attività resa nel procedimento ex articolo 173 legge fallimentare 4 la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine all'attività prestata nella predisposizione di una nuova domanda di concordato preventivo. 5 la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla richiesta di ammissione del credito per attività resa in materia stragiudiziale. Resisteva con controricorso la curatela del fallimento Areamaglia srl in liquidazione. All'udienza del 16 febbraio 2012 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce l'omessa pronunzia e la carenza di motivazione in relazione al credito del compenso per la presentazione della prima domanda di concordato preventivo. Il motivo è infondato. È del tutto evidente che il rigetto della domanda in ordine al predetto credito è implicito e la sua motivazione assorbita da quella della specifica reiezione dell'istanza di ammissione del credito per onorari relativi sia al subprocedimento ex articolo 173 legge fallimentare promosso per atti di frode compiuti in occasione proprio della presentazione di domanda di concordato preventivo, sia per assistenza professionale prestata per la stesura della seconda proposta di concordato preventivo, dichiarato poi inammissibile. Nell'uno nell'altro caso, infatti, il Tribunale di Vicenza ha valutato l'opera intellettuale di nessuna utilità per la massa dei creditori per di più,prestata in condizioni che sin dall'inizio non consentivano alcun plausibile salvataggio dell'impresa, destinata al fallimento. Con il secondo motivo si censura l'omessa pronunzia e la carenza di motivazione in ordine alla mancata ammissione in prededuzione del credito di Euro 2306,00 per assistenza prestata nel procedimento ex articolo 26 legge fallimentare promosso dall'Areamaglia s.r.l Il motivo è manifestamente infondato, trattandosi di attività prestata addirittura contro la curatela per la tutela di un interesse del soggetto fallito antagonistico a quello della massa dei creditori. Con il terzo motivo vengono denunziate la violazione di legge e la carenza di motivazione nella mancata ammissione al passivo, in prededuzione, del compenso per l'attività resa nel procedimento ex articolo 173 legge fallimentare. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già esposte in ordine alla assenza del requisito della utilità per la massa dei creditori di prestazioni difensive svolte nell'interesse personale di chi era stato indicato come responsabile di atti in frode degli stessi creditori. Il quarto motivo, relativo alla predisposizione di una nuova domanda di concordato preventivo, è inammissibile, risolvendosi in una contestazione nel merito dell'accertamento del tribunale ed in un generico richiamo ad argomentazioni esposte in sede di opposizione, non riportate nel ricorso. Per le medesime ragioni appare inammissibile l'ultimo motivo, volto ad un sindacato della valutazione degli tribunale circa l'assenza di prova, con data certa, dell'incarico di consulenza, come pure dell'effettiva attività svolta sulla base, ancora una volta, di una relatio ad argomentazioni svolte nell'atto di opposizione allo stato passivo. Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte. P.Q.M. - Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari.