Confermata la condanna nei confronti di una band siciliana per aver eseguito, senza autorizzazione, alcuni brani di un ex componente. Assolutamente irrilevante questa vecchia appartenenza. Ciò che conta è che la tutela per il diritto d’autore non distingue tra opera ed esecuzione.
Musica carissima. Ma, questa volta, non per il prezzo dei compact disc. A pagare, difatti, è una band siciliana per l’esecuzione – non autorizzata – in pubblico di alcuni brani, messi ‘nero su bianco’ da un cantautore che, paradossalmente, aveva fatto parte della band. Ciò perché la legge sul diritto d’autore non può certo distinguere tra “opera” ed “esecuzione” Cassazione, sentenza numero 16181/2013, Terza Sezione Penale, depositata oggi . Concerti fatali. Tre esibizioni in appena quattro mesi. Tanto basta per vedere la band sanzionata decisiva è l’esecuzione «in pubblici spettacoli», però «senza autorizzazione dell’autore e della SIAE», di «canzoni e brani musicali». Nessun dubbio per i giudici, sia di primo che di secondo grado così, in Appello, i componenti della band vengono condannati a pagare una multa di 600 euro e a provvedere al «risarcimento dei danni» in favore dell’autore dei brani ‘incriminati’. Autore che, per giunta, ha anche fatto parte della band E proprio quest’elemento è l’appiglio per il legale dei componenti della band, il quale sostiene che «l’oggetto del diritto d’autore è solo l’opera o la composizione musicale, e non l’esecuzione di essa», aggiungendo poi che il cantautore «aveva fatto parte, in precedenza, del complesso, e con esso aveva già eseguito le canzoni ed i brani da lui composti, sicché gli artisti esecutori avevano supposto, in buona fede, l’esistenza della sua autorizzazione alle esecuzioni successive all’uscita dal gruppo». Peraltro, afferma ancora il legale, i componenti della band «avevano proceduto a “personali arrangiamenti”», operazione che avrebbe «conferito loro il diritto di inserire quei brani nel proprio repertorio e di diffonderli». Opera o esecuzione pari sono. Ma l’ottica proposta dal legale della band viene ritenuta assolutamente erronea dai giudici della Cassazione, i quali fissano subito il paletto decisivo «la distinzione tra “opere” ed “esecuzione di opere” è del tutto irrilevante ai fini della configurazione del reato di diffusione abusiva». Non a caso, viene ricordato, la norma «punisce “chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma” “rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui od una composizione musicale”». Ancora più chiaramente, i giudici chiariscono che «l’esecuzione dell’opera musicale è l’esternazione della creazione musicale e si configura come una delle forme o dei modi di espressione dell’opera su cui l’autore ha il diritto esclusivo», quindi «il legame ontologico tra autore e opera musicale, che caratterizza il diritto d’autore, non può essere vanificato dalla circostanza che l’opera venga eseguita con “arrangiamenti personali” dell’interprete». Assolutamente irrilevante, poi, in questa vicenda, è il fatto che il cantautore abbia anche fatto parte della band. Ciò che conta è che l’esecuzione dei brani non era autorizzata da confermare, quindi, la condanna nei confronti dei componenti della band.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 febbraio – 9 aprile 2013, numero 16181 Presidente Teresi – Relatore Fiale Ritenuto in fatto La Corte di appello di Palermo, con sentenza dei 13.3.2012, ha confermato la sentenza 28.5.2009 del Tribunale di Agrigento, che aveva affermato la responsabilità penale di C.A., F.G., B.G.G. e G.S., in ordine al reato di cui - agli articolo 81 cpv. cod. penumero e 171, 1° comma - lett. b , legge numero 633/1941 [per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive dei medesimo disegno criminoso, quali componenti dei complesso musicale denominato “I teppisti dei sogni”, eseguito in pubblici spettacoli canzoni e brani musicali di cui è autore S.R. senza l’autorizzazione dell’autore e della S.I.A.E. - in Campobello di Licata il 19.3.2004 in Favara il 26.6.2004 in Ravanusa il 15.8.2004] e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i fatti nel vincolo della continuazione, aveva condannato ciascuno alla pena complessiva interamente condonata di euro 600,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi con apposito giudizio, in favore dei Romano, costituitosi parte civile. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale ha eccepito - erronea interpretazione dell’articolo 171, 1o comma - lett. b , della legge numero 633/1941, poiché l’oggetto del diritto d’autore è solo l’opera o la composizione musicale e non l’esecuzione di essa. Il R. aveva fatto parte, in precedenza, dello stesso complesso musicale e con esso aveva già eseguito le canzoni ed i brani da lui composti, sicché gli artisti esecutori avevano supposto in buona fede l’esistenza della sua autorizzazione alle esecuzioni successive all’uscita dal gruppo ed avevano altresì proceduto, in occasione delle medesime, a “personali arrangiamenti” che, pur non rendendoli titolari di autonomo diritto d’autore, avrebbero conferito loro il diritto di inserire quei brani nei proprio repertorio e di diffonderli anche attraverso Incisioni su supporti magnetici in relazione ai quali erano stati adempluti gli obblighi nei confronti della S.I.A.E. - erronea affermazione della responsabilità penale di ciascuno degli esecutori, laddove l’articolo 51 del Regolamento di esecuzione della legge sul diritto d’autore statuisce che soltanto “chi dirige l’esecuzione di opere musicali” ha l’obbligo di compilare il programma di tutte le opere o dei brani musicali da eseguire in pubblico - la prescrizione del reato, che si sarebbe maturata anteriormente alla pronunzia della decisione impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rigettato, poiché le doglianze in esso svolte sono infondate. 2. L’articolo 171, 1° comma - lett. b , della legge numero 633/1941 punisce “chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma” “rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale”. Il legislatore, nella complessiva formulazione di tale articolo, ha equiparato l’esecuzione! effettuata in privato, ma equiparata al pubblico, a quella eseguita in presenza dei pubblico ed ha sanzionato sia il fatto della diffusione sia quello dell’esecuzione o rappresentazione in difetto di autorizzazione. La distinzione tra “opere” ed “esecuzione di opere” è dei tutto irrilevante al fini della configurazione dei reato di diffusione abusiva. Qualora, infatti, si attribuisse all’autore della composizione musicale un diritto meramente nominale sulle note dei pentagramma e sullo spartito e, quindi, sulla mera composizione grafica, suscettibile soltanto di pubblicazione e di distribuzione , si sottrarrebbe ad esso la principale e fondamentale facoltà di utilizzazione funzionalmente legata all’esecuzione, per mezzo della quale l’opera musicale viene normalmente comunicato attraverso la realizzazione fonica del suo contenuto rappresentata, eseguita in pubblico, ovvero radiotrasmesse . Non si terrebbe conto, inoltre, che l’attività di interpretazione o di esecuzione artistica presuppone l’esistenza di un’opera già completa nei suoi elementi creativi ed ha sostanzialmente una funzione di “mediazione” tra l’autore ed il pubblico, al quale comunica l’opera in forma personalizzata. L’esecuzione dell’opera musicale non è altro che l’esternazione in evento sonoro della creazione musicale e si configura come una delle forme o dei modi di espressione dell’opera su cui l’autore ha il diritto esclusivo. Il legame ontologico tra autore e opera, che caratterizza il diritto d’autore, e specificamente il legame tra autore e opera musicale, non può essere vanificato perciò dalla circostanza contingente che l’opera venga eseguita con “arrangiamenti personali” dall’interprete. E’ ammessa la libertà dell’artista esecutore di Interpretare l’opera secondo “una personale lettura”, egli però deve comunque conservarne l’essenza e gli elementi individuanti in caso diverso si applicherebbe la disciplina delle “elaborazioni”, secondo la nozione fornita dall’articolo 4 della legge numero 633/1941 e la legge appresta una protezione specifica agli artisti interpreti ed esecutori articolo da 81 a 85bis della legge numero 633/1941 . Senza dubbio l’esecuzione musicale è un’attività che esprime pure un lavoro intellettuale, e per questa ragione è protetta anch’essa dal legislatore, ma è attività successiva e dipendente dalla creazione dell’opera musicale, in quanto la presuppone. La disciplina legale dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori non costituisce una limitazione dei diritli degli autori, i quali l’hanno largamente preceduta nel tempo, e la tutela accordata dalla legge alle prestazioni degli artisti interpreti ed esecutori non può estendersi Sino al punto di consentire la libera utilizzazione delle opere e di pregiudicare i diritti degli autori di queste. 3. Quanto alla riconosciuta responsabilità di tutti i componenti dei complesso musicale denominato “I teppisti dei sogni”, esattamente la Corte territoriale ha ritenuto inconferente il richiamo difensivo all’articolo 51 del Regolamento di esecuzione della legge sul diritto d’autore, che impone soltanto a “chi dirige l’esecuzione di opere musicali” l’obbligo di compilare il programma di tutte le opere o dei brani musicali da eseguire in pubblico e di consegnarlo all’ufficio incaricato dell’esazione del diritto patrimoniale al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo o trattenimento. L’inosservanza di tale obbligo è autonomamente sanzionata dall’articolo 64 del Regolamento medesimo ed integra fattispecie contravvenzíonale diversa dal delitto di cui all’articolo 171, 1° comma - lett. b , della legge numero 633/1941, che sanziona penalmente l’abusiva esecuzione in pubblico di un’opera musicale da parte di “chiunque”, indipendentemente dagli adempimenti imposti ai soli organizzatori della spettacolo ed al direttore dell’esecuzione. 4. I reati non erano prescritti all’epoca della pronuncia della sentenza impugnata e non lo sono tuttora. I fatti più vecchi tra quelli unificati nel vincolo della continuazione risalgono al 19.3.2004 e la scadenza dei termine ultimo di prescrizione coinciderebbe pertanto per essi con il 19.9.2011. Va computata, però secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, numero 1021, ric. Cremonese una sospensione dei corso della prescrizione per complessivi anni 1, mesi 6 e giorni 10, in seguito a rinvio disposto ex articolo 2ter dei D.L. numero 195/2008 [dall’1.7.2010 all’11.1.2012], li termine ultimi di prescrizione resta perciò fissato, già per l’illecito più remoto, al 29.3.2013. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta li ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.