Residenza all’estero, proprietà immobiliari in Italia: tassazione possibile

Diversi e corposi gli elementi che portano i giudici a ritenere che, nonostante la residenza all’estero, l’uomo abbia il centro dei propri interessi ancora in Italia. A dimostrarlo le proprietà immobiliari ma anche gli incarichi di rappresentanza di numerose società italiane, oltre alla presenza di un figlio minorenne.

Proprietà immobiliari, incarichi societari, e, per giunta, anche un figlio minorenne residente in Italia questo il ‘contesto’ della presenza – seppur saltuaria – nel Belpaese di un uomo residente ormai all’estero, con tanto di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. Di fronte a tali elementi non si può, però, non considerare concreta la possibile tassabilità in Italia dei redditi prodotti Cassazione, sentenza numero 6598/2013, Sezione Tributaria, depositata oggi . Residenza Eppure, in secondo grado, grazie alla pronunzia della Commissione tributaria regionale, l’uomo si è visto annullare «l’avviso con il quale era stato rettificato, ai fini dell’Irpef e dell’Ilor, il reddito dichiarato» per l’anno 1995 ed erano stati «recuperati a tassazione maggiori redditi». Secondo i giudici – che hanno ribaltato la prospettiva adottata dall’Agenzia delle Entrate –, difatti, non vi è «il presupposto della prevalenza di presenza in Italia, non disponendo» l’uomo «di una abitazione in Italia». Eppoi, viene aggiunto, egli «ha divorziato all’estero» e i suoi figli «hanno studiato all’estero». E, infine, vengono considerati non di rilevante valore i dati portati dal Fisco, dati relativi alle proprietà immobiliari e agli incarichi societari dell’uomo, aventi sempre l’Italia come habitat. e domicilio. Ma è davvero corretta la visione dei giudici tributari regionali? A porre la domanda, con relativi dubbi, sono i giudici della Cassazione, i quali, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, mettono in discussione la valutazione sulla effettività della residenza all’estero per l’uomo finito nel mirino del Fisco. E tali perplessità vengono motivate con la semplice considerazione degli elementi portati dal Fisco, e relativi a dati concreti possesso di «numerosi immobili in Italia» ruolo di «rappresentante di società con sede in Italia», con tanto di «riunioni presiedute» fisicamente nel Belpaese e, infine, «figlio minorenne residente in Italia». Di fronte a questo quadro, come si può smentire che l’uomo abbia «nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali»? Evidente come l’ottica adottata dai giudici della Cassazione, inevitabilmente, porti a ritenere legittima la tassazione applicata dall’Agenzia delle Entrate. Ma ora a dover affrontare la vicenda – proprio tenendo presenti le linee guida indicate dalla Cassazione – saranno nuovamente i giudici della Commissione tributaria regionale.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 28 settembre 2012 – 15 marzo 2013, numero 6598 Presidente Pivetti – Relatore Greco Svolgimento del processo L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo l’appello di A.B., ha annullato l’avviso con il quale era stato rettificato, ai fini dell’IRPEF e dell’ILOR, il reddito dichiarato per l’anno 1995 da A.B., e recuperati a tassazione, segnatamente, maggiori redditi da fabbricati e da lavoro autonomo. L’ufficio aveva infatti rilevato che, pur essendo il contribuente iscritto all’AIRE come residente in Venezuela, conservava in Italia il centro degli affari. Il giudice d’appello ha infatti osservato come non ricorra il presupposto della prevalenza di presenza in Italia, non disponendo il B. di una abitazione in Italia, e come sia stato “dimostrato che ha divorziato all’estero ed i figli hanno studiato all’estero” l’ufficio aveva “accentrato l’attenzione sulla circostanza delle molteplici intestazioni catastali riconducibili al ricorrente, tuttavia, in questo grado del giudizio, considerate le giuste doglianze del contribuente in ordine alla scarsa affidabilità delle risultanze catastali, non ha saputo fornire una prova più adeguata ed attuale della effettiva titolarità degli immobili in questione, quali visure ipotecarie, atti notarili ecc. Mentre il contribuente ha dimostrato, seppure a campione per le difficoltà della prova negativa, che molte di tali intestazioni catastali sono state superate da successivi atti di vendita”. Con riguardo alle cariche societarie, il contribuente aveva dimostrato che “nell’anno in accertamento le stesse erano ridotte sia per numero che per importanza, tanto da non supportare l’indizio di un centro di riferimento economico-sociale in Italia”. Infine, fra le stesse parti era stata emessa sentenza di appello “con cui sono state accolte le doglianze di parte contribuente”, sicché non poteva non “tenersi conto del giudicato interno che ha definitivamente, in quanto giudicato, escluso che il contribuente sia residente in Italia”. Il contribuente resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l’unico motivo del ricorso, la cui indicazione del fatto controverso, contenuta nell’ultimo paragrafo di pag. 8, e nel primo della pagina successiva, è conforme alle prescrizioni dell’articolo 366-bis cod. proc. civ. l’Agenzia delle entrate, denunciando “omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’articolo 360, numero 5, c.p.c.”, deduce che la Commissione regionale non avrebbe motivato sulla contestazione mossa già nel giudizio di primo grado e riproposta nell’atto di appello circa la validità delle visure catastali, allegate all’atto di accertamento, ai fini dell’individuazione dei soggetti titolari di diritti reali sui beni, né sulla validità dei dati forniti dall’anagrafe tributaria al fine di ricostruire le cariche amministrative ricoperte all’interno di una società, ovvero della residenza in Italia del figlio minore, indizi idonei ad avvalorare la tesi che l’interessato avesse fatto dell’Italia il proprio centro di affari e interessi economici e personali non vi sarebbe stata alcuna valutazione critica sulle censure sollevate, e pertanto in ordine alla decisività delle circostanze di fatto al fine di desumere che era in italia il domicilio del contribuente. Esclude poi che la sentenza della CTR del Lazio numero 132/29/06, relativa ad identica questione e riferita al precedente anno d’imposta, sia passata in giudicato, essendo stata erroneamente notificata presso l’Avvocatura dello Stato avverso di essa penderebbe ricorso per cassazione. Il ricorso è fondato. Secondo il fermo orientamento di questa Corte, in tema d’imposte sui redditi, l’articolo 1, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917 richiede, per la configurabilità della residente fiscale nello Stato e quindi perché il cittadino italiano sia considerato soggetto passivo -, tre presupposti, indicati in via alternativa il primo, formale, rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, e gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi dell’articolo 48 del codice civile ne consegue che l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali, e ciò in base a vari elementi presuntivi – fra i quali, è stato di recente ritenuto, “l’acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un’abitazione nella quale trascorra diversi periodi dell’anno” Cass. numero 29576 del 2011 , l’intestazione presso una banca avente sede in Italia di conti correnti continuamente implementati Cass. numero 12259 del 2010 . A tal fine, non risulta determinante il carattere soggettivo ed elettivo della “scelta” dell’interessato, rilevante solo quanto alla libertà dell’effettuazione della stessa, ma non ai fini della verifica del risultato della scelta stessa dovendosi contemperare la volontà individuale con le esigenze di tutela dell’affidamento dei terzi, il centro principale degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione dei detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi Cass. numero 14434 del 2010, numero 24246 del 2011, numero 13803 del 2001 . Nella specie, va anzitutto escluso che la sentenza della CTR del Lazio numero 132/29/06, relativa a giudizio fra le stesse parti avente ad oggetto un altro periodo d’imposta, sia passata in giudicato. Questo Collegio in pari data, investito in altro giudizio, con il ricorso r.g.numero 7362/00, dell’impugnazione della detta sentenza della CTR del Lazio numero 132/29/06, ha rilevato come essa non era divenuta definitiva, in quanto “è nulla la notifica della sentenza di appello eseguita nei confronti della “Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro delle finanze”, soggetto che non aveva partecipato al giudizio di secondo grado, svoltosi nei confronti dell’Agenzia delle entrate, il cui ricorso per cassazione nel termine previsto dall’articolo 327 cod. proc. civ. è stato tempestivamente proposto”. Quanto alla censura formulata, si osserva che a fronte delle puntuali deduzioni dell’ufficio, formulate nel ricorso in appello, ma già nell’atto di costituzione in primo grado, debitamente trascritte nel ricorso per cassazione – secondo cui in Italia il B. possedeva numerosi immobili ventuno per una quota del 66,66% e quattro per una quota del 16,66% così le controdeduzioni in primo grado , circostanza documentata con l’interrogazione al catasto urbano allegata all’avviso di accertamento secondo cui era rappresentante di un gran numero di società con sede in Italia delle quali, all’esito delle indagini presso il sistema informativo dell’anagrafe tributaria era stato indicato l’elenco nell’avviso di accertamento secondo cui dai verbali del consiglio di amministrazione della società C.H. risultava che le relative riunioni erano da lui presiedute e che era stato incaricato, dal 1995, di eseguire operazioni concernenti l’intera gestione della società in Italia come all’estero secondo cui il figlio minorenne era residente in Italia -, la motivazione della sentenza impugnata si esaurisce nel rilevare che il ricorrente in Italia soggiorna in albergo, “ha divorziato all’estero ed i figli hanno studiato all’estero” con riguardo alle documentate “intestazioni catastali riconducibili al contribuente”, ha rilevato che “considerando le giuste doglianze del contribuente in ordine alla scarsa affidabilità delle risultanze catastali”, era l’ufficio che non aveva “saputo fornire una prova più adeguata ed attuale della effettiva titolarità degli immobili in questione, quali visure ipotecarie, atti notarili ecc.”, che il contribuente aveva invece “dimostrato che molte di tali intestazioni catastali sono state superate da successivi atti di vendita”, ma lo aveva dimostrato “a campione per le difficoltà della prova negativa” che, con riguardo alle cariche societarie, il contribuente aveva “dimostrato che nell’anno di accertamento le stesse erano ridotte sia per numero che per importanza tanto da non potere supportare l’indizio di un centro di riferimento economico sociale in Italia”. Una motivazione siffatta, a fronte della pluralità degli elementi presuntivi offerti, non priva di conforto documentale, e a fonte di talune difese dello stesso B., riportate nello svolgimento del processo della sentenza impugnata, si appalesa come insufficiente, su taluni punti illogica e contraddittoria, e non congrua, e perciò inidonea a dare conto delle ragioni della decisione. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.