Abbandona del materiale obsoleto davanti alla sua autofficina inconsistente la tesi del deposito transitorio, anche perché si tratta di rifiuti speciali.
Il caso. Un uomo veniva condannato in primo grado alla pena di 9 mesi di reclusione e 900 euro di multa per i reati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata articolo 51 d.lgs. numero 22/1997 e invasione di terreni articolo 633 c.p. , unificati dal vincolo della continuazione. All’esito del secondo grado, vista la prescrizione del primo reato, la pena veniva rideterminata in 5 mesi di reclusione. Materiale provvisoriamente depositato? L’imputato presenta ricorso per cassazione sentenza numero 10066/13, depositata il 4 marzo deducendo vizio di motivazione in relazione alla conferma di responsabilità per il reato di invasione di terreni, sull’assunto che egli avesse abbandonato in via definitiva del materiale davanti alla sua autofficina e lungo parte della banchina, mentre era solo «provvisoriamente depositato». Si tratta di rifiuti speciali. Niente da fare però. Anche i giudici della Cassazione, così come la Corte territoriale, ritengono «peregrina la tesi di un deposito transitorio in attesa di lavorazione» del materiale meccanico di cospicua entità allocato sui marciapiedi, anche perché si trattava – viene precisato in sentenza – «di materiali obsoleti costituenti rifiuti speciali». Il ricorrente, quindi, oltre a vedersi dichiarare inammissibile il ricorso, dovrà pagare le spese processuali e versare 1.000 euro in favore della Casse delle ammende.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 20 febbraio – 4 marzo 2013, numero 10066 Presidente Macchia – Relatore Davigo Ritenuto in fatto Con sentenza del 6.3.2008, il Tribunale di Patti, Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, dichiarò O.S. responsabile de reati di cui agli artt A 51 comma 2 D. Lgs. numero 22/1997 B 633 - 639 bis cod. penumero , unificati sotto il vincolo della continuazione e lo condannò alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 900,00 di multa. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame e la Corte d'appello di Messina, con sentenza del 26.10.2011, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarò non doversi procedere per la contravvenzione di cui al capo A per prescrizione e rideterminò la pena per il reato sub B in mesi 5 di reclusione. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo 1. violazione della legge processuale in relazione alla mancanza di motivazione la Cote d'appello, pur riconoscendo di dover integrare la motivazione della sentenza di primo grado, non ha operato tale integrazione 2. vizio di motivazione in relazione alla conferma di responsabilità per il reato sub B sull'assunto che O. avesse abbandonato in via definitiva del materiale davanti alla sua officina e lungo parte della banchina che fiancheggia via OMISSIS , mentre era solo provvisoriamente depositato inoltre la Corte territoriale ha affermato che l'imputato non avrebbe fornito la prova della non consumazione del reato 3. vizio di motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria solo sull'assunto della gravità del fatto 4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto quale illecito amministrativo ai sensi degli articolo 20 e 21 c. d. s. 5. In ogni caso l'intervenuta prescrizione del reato alla data del 9.1.2012 dovrebbe comportare la pronunzia della relativa declaratoria da parte della Corte di cassazione. Considerato in diritto Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. La motivazione nella sentenza impugnata non è affatto assente, come del resto evidenziato dal fatto che, con il secondo motivo di ricorso si denunzia il viziatale motivazione. La Corte territoriale ha affermato che dagli atti risultava che vario materiale meccanico di cospicua entità era allocato sui marciapiedi che costeggiavano la pubblica via ed ha ritenuto peregrina la tesi di un deposito transitorio in attesa di lavorazione, posto che si trattava di materiali obsoleti costituenti rifiuti speciali. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ai fini della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria il giudice ricorre ai criteri previsti dall'articolo 133 cod. penumero tuttavia, ciò non implica che egli debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione. Cass. Sez. 5 sent. numero 10941 del 26/01/2011 dep. 16/03/2011 rv 249717. In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di appello -confermando la decisione del G.u.p. che aveva condannato l'imputato alla pena di mesi due di reclusione per il reato di lesioni personali - ha rigettato l'istanza di conversione, ritenendo la pena pecuniaria inadeguata alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, non esercitando la stessa efficacia afflittiva né rieducativa in presenza di un comportamento violento . Nel caso in esame la Corte ha motivato il rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria alla luce della non trascurabile gravità del fatto desunta dalle modalità della condotta. Il quarto motivo di ricorso non è stato dedotto con i motivi di appello, sicché è inammissibile ai sensi dell'articolo 606 comma 3 cod. proc. penumero . Il quinto motivo di ricorso, alla luce della inammissibilità degli altri motivi è inammissibile. Anzitutto il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le norme sulla prescrizione del reato, pur essendo maturati i relativi termini, dal momento che - secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte - l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'articolo 581 cod. proc. penumero , ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. penumero cfr Cass. Sez. Unumero , sent. numero 21 del 11.11.1994 dep. 11.2.1995 rv 199903 Cass. Sez. Unumero , sent. numero 32 del 22.11.2000 dep. 21.12.2000 rv 217266 . D'altro canto è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'articolo 581, lett. c cod. proc. penumero ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'articolo 606 dello stesso codice. Cass. Sez. Unumero sent. numero 33542 del 27.6.2001 dep. 11.9.2001 rv 219531 . Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.