Se l’addebito è archiviato, il bene sequestrato va restituito al legittimo possessore

In tema di appropriazione indebita, ove le esigenze cautelari probatorie, sottese al sequestro del bene oggetto del reato, siano cessate per il venir meno dell’ipotesi accusatoria a seguito di archiviazione, il bene va restituito al legittimo possessore, atteso che non è ammesso ottenere, per mano del giudice, ciò che si è conseguito senza un legittimo titolo o, peggio ancora, del tutto illecitamente in ogni caso, il bene non può essere restituito a colui che lo detiene in forza di un acquisto palesemente illegittimo.

Lo ha stabilito la Seconda sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 8450, depositata il 21 febbraio 2013. Possesso e detenzione nell’appropriazione indebita. Secondo il prevalente orientamento della dottrina, il possesso nel diritto penale è un potere di fatto sulla cosa esercitato autonomamente, cioè fuori della sfera di vigilanza diretta di chi abbia, sulla cosa stessa, un potere maggiore. Sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato, esso consiste nella coscienza e volontà, in capo al possessore, della relazione materiale con la cosa, e dunque con la volontà di tenerla presso di sé c.d. animus rem sibi habendi , altrimenti sarebbe possessore anche chi non sa di avere il bene con sé. Su altro versante si pone l’istituto della detenzione, il quale ricorre nei soli casi di potere di fatto esercitato sotto la sfera giuridica di sorveglianza di chi abbia potere maggiore sulla cosa. Chi ha diritto alla restituzione del bene sequestrato? La sentenza in commento affronta dapprima il problema dell’individuazione dell’avente diritto alla restituzione, in fase esecutiva, di un bene sottoposto a sequestro, richiamandosi al consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte sentenza numero 9149/1996 , secondo il quale il giudice dell'esecuzione, competente alla restituzione delle cose sequestrate, deve accertare l'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore del richiedente, attuando, in caso negativo, la norma di cui all'articolo 264 c.p.p L’orientamento de quo si fonda sul principio in base al quale, per l'accoglimento della domanda di restituzione, non è sufficiente il favor possessionis , ma occorre la prova positiva del jus possidendi , che va fornita dal richiedente. La restituzione del bene in caso di archiviazione. L’aspetto interessante della decisione in commento consiste nell’essersi pronunciata con riguardo alla particolare ipotesi in cui il bene, originariamente sottoposto a sequestro, sia oggetto di richiesta di restituzione a seguito della caducazione dell’accusa, segnatamente per archiviazione. Anche in tale fattispecie, viene richiamata in motivazione quella corrente giurisprudenziale per cui è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, rigetti l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro e restituzione di beni mobili proposta da un imputato prosciolto, sulla base dell'assenza di un legittimo titolo di provenienza dei beni stessi. Per la Suprema Corte, infatti, va considerato che il sequestro probatorio, preordinato a finalità istruttorie, ha una durata necessariamente commisurata a queste ultime e, comunque, destinata a cessare a processo concluso, fatta salva, ove ne sussistano i presupposti, la sua conversione in sequestro preventivo o conservativo, oppure nella confisca. Pertanto la caducazione del vincolo di sequestro, ad esempio per intervenuta archiviazione come nel caso in esame, importa l'obbligo di restituzione del bene alla libera disponibilità di colui al quale sia stato sottratto, e dunque a colui che può ritenersi legittimo possessore di esso. Tale restituzione non può essere subordinata ad una inversione dell'onere della prova sulla originaria legittimità del possesso, né alla deroga, in carenza di contrapposte pretese di terzi o della sicura illiceità dell'acquisto emergente dagli atti, alle regole in tema di possesso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 novembre 2012 – 21 febbraio 2013, numero 8450 Presidente Fiandanese – Relatore Taddei Osserva 1. Con ordinanza, deliberata il 4.5.2011, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto l'opposizione, proposta da F.V. già indagato per appropriazione indebita dell'autovettura Mercedes S320 da lui condotta in leasing avverso il decreto di restituzione dell'autovettura alla società di leasing, ritenuta proprietaria dell'autovettura. 1.1 Avverso tale ordinanza ricorre personalmente F.V. chiedendo l'annullamento del provvedimento e deducendo a motivo la violazione dell'articolo 606 co 1 lett.a cod.proc.penumero . Deduce il ricorrente, dopo aver premesso che il sequestro dell'autovettura è stato effettuato dalla P.G., su querela della GÈ Capital SpA e che il P.M. non aveva convalidato il provvedimento chiedendo contestualmente l'archiviazione del procedimento, che il GIP, che pure aveva disposto l'archiviazione, non aveva alcuna giurisdizione sulla questione civilistica posta a base della rivendicazione della società di leasing e che,in un caso siffatto, il bene andava restituito al legittimo possessore, vertendosi fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 633 cod.proc.penumero Lamenta inoltre il ricorrente che il P.M. non aveva potere di disporre la restituzione del bene altri che a chi ne era stato spossessato, vertendosi in un caso di diritto controverso, da risolvere nel contraddittorio delle parti. Motivi della decisione 2.Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2.1 Va innanzitutto rilevato che le Sezioni di questa Corte, hanno stabilito che il giudice dell'esecuzione, competente alla restituzione delle cose sequestrate, deve accertare l'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore del richiedente, attuando, in caso negativo, la norma di cui all'articolo 264 c.p.p., stante il principio che, per l'accoglimento della domanda, non è sufficiente il favor possessionis , ma occorre la prova positiva dello jus possidendi sentenza 3 luglio 1996, numero 9149, Chabni Samir, massima numero 205705 cui adde Sez. 3A, 20 febbraio 1997, numero 720, Giustozzi, massima numero 207637 Sez. 1A, 10 maggio 2005, numero 22154, Secchiano, massima numero 231666 e, da ultimo, Sez. 1^, 13 febbraio 2008, numero 8997, Lattanzi, massima numero 239517, secondo la quale la restituzione deve essere disposta solo a favore di chi vanti una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova rigorosa del suo jus possidendi . 2.2 È del tutto pacifico, infatti, che non è ammesso conseguire per mano del giudice ciò che si è conseguito senza un legittimo titolo o peggio ancora, del tutto illecitamente il bene non può comunque essere restituito a colui che lo deteneva in forza di un acquisto palesemente illegittimo, in forza cioè di un rapporto materiale con la cosa non solo non apprezzabile giuridicamente ma addirittura contra ius . 2.3 Se tale è il non controverso principio che deve presiede alla decisione sulla restituzione dei beni in caso di cessata esigenza della cautela reale, un' attenzione particolare richiede il caso di cessate esigenze cautelari probatorie per il venir meno dell'ipotesi accusatoria, come nel caso in esame. 2.4 È già stato detto,infatti, che il venir meno delle prove e del relativo sequestro,in assenza di contrapposte pretese di terzi o della sicura illiceità dell'acquisto emergente dagli atti, rende inutile derogare alla regola generale in tema di possesso del possideo quia possideo sentenza numero 35370 del 2006 rv 235205 sentenza numero 26462 del 2005 rv 231960 . Dalla sentenza citata è stato ricordato che, in caso contrario, si trasformerebbe la fattispecie restitutoria, effetto riflesso della caducazione di una misura cautelare, ad un ordinario procedimento civile - se non di rivendica con la necessità addirittura, dell'allegazione di un legittimo titolo di provenienza , quanto meno di tipo possessorio - soggetto ai principi della domanda e dell'onere della prova. Si deve, per contro, rilevare la perfetta simmetria di presupposti tra il momento genetico del provvedimento cautelare, legato al fumus commissi delicti che giustifichi la sottoposizione a vincolo delle cose oggetto di reato o pertinenti al reato, ed il momento risolutivo della misura, che evidentemente non può introdurre elementi ulteriori e diversi da quelli dell'originaria disponibilità da parte dei soggetti spossessati, per giustificare la restituzione, ponendone a loro carico l'onere probatorio . L'ordinanza impugnata va, per i motivi che precedono, annullata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio in punto di restituzione dell'autovettura, secondo i principi su menzionati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia.