La manifesta sproporzione tra contenuto sms, inviato da un uomo per criticare la cura dei figli da parte della sua ex moglie, e gesto violento dimostra che non sussiste il nesso psicologico tra il primo e il secondo.
La fattispecie. Una lite tra ex moglie e marito finisce male, per lui. L’uomo infatti viene ferito alla testa da una coltellata infertagli dalla donna, “provocata” - secondo lei, ma non secondo i giudici che non riconoscono la relativa attenuante – dall’invio di un sms di critiche aventi ad oggetto la cura dei figli minori. Un sms di critica attenua la condotta dell’imputata? La questione viene affrontata anche dai giudici di cassazione su ricorso dell’imputata sentenza numero 4359/2013 depositata il 29 gennaio . Quest’ultima sostiene che le critiche rivolte dalla parte lesa via sms, costituisca un fatto ingiusto idoneo a giustificare un’attenuazione della sanzione irrogata, anche perché la fondatezza delle doglianze era stata confermata dalle credibili dichiarazioni dell’uomo. Non esiste nesso psicologico tra sms e gesto violento. Ma la S.C. sottolinea che «la manifesta sproporzione tra contenuto sms e gesto violento dimostra che non sussiste il nesso psicologico tra il primo e il secondo», che invece si inserisce nel contesto conflittuale, «ma senza che sia possibile ricondurre lo stesso in modo univoco alla persona offesa». Pertanto, ritenuti infondati i motivi di ricorso, la Cassazione lo rigetta e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 novembre 2012 – 29 gennaio 2013, numero 4359 Presidente Ferrua – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30/11/2011, la Corte d'appello di Lecce, decidendo sull'appello proposto da D M. nei confronti della sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Galatina datata 08/03/2010, ha parzialmente riformato la decisione, assolvendo l'imputata in relazione al reato di cui all'articolo 4 legge 18 aprile 1975, numero 110, confermando l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli articolo 582, 585, 577, numero 2 cod. penumero , e rideterminando la pena in mesi otto di reclusione. 2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto a che la versione della parte offesa, F C. , coniuge separato della M. , il quale aveva riferito di essere stato ferito da quest'ultima con un coltello da cucina, era compatibile con le lesioni riscontrate ferite superficiali al capo e alle orecchie ed era riscontrata dalla disinteressata deposizione del carabiniere Ci. , il quale, nell'immediatezza dei fatti, aveva visto il C. allontanarsi dall'abitazione della donna, perdendo sangue dalla testa, e aveva sequestrato il coltello consegnatogli dalla parte offesa b che non poteva essere riconosciuta l'attenuante della provocazione, dal momento che l'invio di un sms di critiche aventi ad oggetto la cura dei minori, la cui pretestuosità o infondatezza era rimasta indimostrata e la cui fondatezza era sostenuta dalle parole della parte offesa, complessivamente attendibile , non poteva essere assunto a ragione giustificatrice dell'invocata attenuante. 3. Nell'interesse della M. viene proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all'articolo 606, comma 1, lett. b cod. proc. penumero , violazione dell'articolo 62, numero 2 cod. penumero e, in relazione all'articolo 606, comma 1, lett. e cod. proc. penumero , illogicità manifesta della motivazione. In particolare, ella si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, dal momento che era stato lo stesso C. ad ammettere di avere inviato alla donna un sms, con il quale le aveva scritto di pensare ai bambini invece di andare a girare a vuoto , in tal modo offendendone l'onore e provocando lo stato d'ira nel quale l'imputata aveva poi agito. La sentenza impugnata, alterando le regole relative all'onere della prova, aveva ritenuto che fosse la M. a dover dimostrare la pretestuosità delle accuse a lei rivolte dal marito. Del resto, la dimostrazione della loro fondatezza non poteva essere affidata alle generiche affermazioni della parte offesa che non aveva operato alcun riferimento a fatti specifici. 3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all'articolo 606, comma 1, lett. b cod. proc. penumero , inosservanza ed erronea applicazione degli articolo 132, 133 3 69 cod. penumero e, in relazione all'articolo 606, comma 1, lett. e cod. proc. penumero , mancanza di motivazione. In particolare, ella rileva che la richiesta rivolta alla Corte, di procedere alla congrua riduzione della pena, in relazione ai criteri di cui all'articolo 133 cod. penumero , era stata disattesa senza che i giudici di secondo grado spiegassero le ragioni che avevano giustificato la conferma della pena irrogata dal giudice di prime cure, con riferimento al reato ritenuto sussistente, e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulla contestata aggravante. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha escluso che l'invio dell'sms, con il quale il C. aveva rivolto delle critiche alla ricorrente quanto alla gestione della prole, costituisse un fatto ingiusto idoneo a giustificare un'attenuazione della sanzione irrogata, ai sensi dell'articolo 62, numero 2 cod. penumero , aggiungendo che la fondatezza delle doglianze era confermata dalle credibili dichiarazioni del C. stesso. A ben esaminare la motivazione, in definitiva, essa si articola in due distinti profili l'inidoneità del messaggio a rappresentare nel caso di specie il fondamento dell'attenuante l'assenza di profili di pretestuosità. Essa, pertanto, si colloca nel solco del condiviso orientamento, secondo cui la circostanza attenuante della provocazione di cui all'articolo 62, numero 2 cod. penumero non ricorre ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira, pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione connotato della circostanza attenuante medesima Sez. 1, numero 30469 del 15/07/2010, Luciano, Rv. 248375 . In definitiva, la manifesta sproporzione tra contenuto sms e gesto violento dimostra che non sussiste il nesso psicologico tra il primo e il secondo, che invece si inserisce nel contesto conflittuale, del quale da genericamente conto l'imputata nel ricorso, ma senza che sia possibile ricondurre lo stesso in modo univoco alla persona offesa. Per completezza, si aggiunge che la tesi secondo cui il messaggio sarebbe pretestuoso o infondato e pertanto idoneo a giustificare la reazione della ricorrente dovrebbe passare attraverso la necessaria critica della vantazione di attendibilità della persona offesa, operata dalla Corte territoriale. Tuttavia, le censure della ricorrente non mostrano una manifesta illogicità della motivazione fondata su atti processuali la conflittualità tra le parti non dimostra la riconducibilità della stessa a comportamenti provocatori del C. , ma aspirano soltanto ad una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. L'atto di appello, dopo avere insistito, in subordine, per il riconoscimento dell'attenuante della provocazione e per l'esclusione del contestato reato di cui all'articolo 4 l. 110/1975, conclude nel senso che, alla stregua di tali elementi pertanto la Corte non avrebbe che potuto ridurre congruamente la pena, in applicazione dei principi di cui all'articolo 133 cod. penumero e in considerazione delle reali modalità dell'azione, della non rilevante gravità del danno e dell'assenza di precedenti penali, confermando l'applicazione delle attenuanti generiche, riconoscendo l'ulteriore attenuante della provocazione, ma escludendo la ricorrenza delle contestate aggravanti ovvero, in subordine, ritenendo le riconosciute attenuanti prevalenti sulle aggravanti stesse. Ora, la sentenza ha, con congrua motivazione, escluso la sussistenza della provocazione, ha motivatamente giustificato sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma, ha accolto il gravame con riferimento all'ipotesi contravvenzionale, rideterminando in conseguenza la pena. La richiesta di un diverso bilanciamento non si fonda su specifici motivi diversi da quelli già considerati dal giudice di primo grado ai fini della concessione delle circostanze generiche e idonei a scalfire il giudizio di bilanciamento operato dal primo giudice. 3. Alla pronuncia consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.