Questo accorpamento della sezione distaccata alla sede centrale non s’ha da fare prima del 13 settembre 2013

Annullato il decreto del Presidente del Tribunale, che per altro non aveva alcun potere in materia la decisione spetta al Ministero di Giustizia , con cui era stato deciso il trasferimento dell’intero ruolo civile della sede distaccata, in fase di soppressione, allo stesso a partire dallo scorso 12 novembre. Rinviato tutto all’entrata in vigore il D.lgs. 155/12. Sono due delle prime pronunce sul riordino delle circoscrizioni giudiziarie. Interessanti riflessioni processuali.

Le sentenze del Tar Basilicata sez. I nnumero 578 e 25, rispettivamente del 29 dicembre 2012 e del 10 gennaio 2013 hanno così deciso i due ricorsi presentati avverso al «Decreto numero 73 del 24 ottobre 2012, con il quale il Presidente del Tribunale di Matera, ai sensi dell’articolo 48 quinquies, R.D. numero 12/1941» ha disposto l’abolizione della sezione distaccata di Pisticci per un’asserita carenza d’organico, avocando alla sua sede «tutti gli affari civili - anche già pendenti -». Il caso. Era preso malgrado il parere contrario sia del CDO di Matera che del Consiglio giudiziario preso la CDA di Potenza. Le esigenze organizzative, a suo fondamento carenza di organico , erano già state oggetto di due delibere del CSM nel 2006 e nel 2008 tanto che ciò «costituiva una condizione di impossibilità oggettiva di assicurare a Pisticci un livello minimo di funzionalità», non risolta nemmeno con l’apporto di giudici da Matera e l’ivi già parziale trasferimento del carico civile, penale e della sezione feriale. Non era prevista alcuna nuova assunzione e, anzi l’impiego del personale comunale era stato oggetto di un interpello alla CDA per saperne la corretta collocazione presso altri uffici distrettuali o la sede centrale, aggravando ulteriormente la situazione già precaria, sì che la decisione assunta, in ottemperanza dell’articolo 11 D.lgs. numero 155/12, «era funzionale alla migliore organizzazione delle materiali operazioni di trasferimento dalle sedi soppresse a quelle accorpanti» e non avrebbe comportato «disfunzioni nei servizi di cancelleria e nell’attività di supporto al lavori quotidiano dei magistrati addetti, tenuto anche conto del più che probabile e prossimo arrivo in servizio di personale degli Uffici Giudiziari soppressi del Circondario, dopo la definizione del richiamato interpello distrettuale». Veniva impugnato con due ricorsi, non riuniti dal G.A. malgrado gli identici petitum e causa petendi , presentati il primo dal Comune e l’altro da diversi avvocati, dall’OUA, dall’associazione degli invalidi civili e dalla Pro loco. Il Tar, però, al termine di un lungo e dettagliato excursus sulla nuova norma e sulla legittimazione a stare in giudizio dei ricorrenti, rilevando che l’entrata in vigore della riforma è stata posticipata al 13 settembre 2013, lo ha annullato, rinviando l’accorpamento a tale data. Legittimazione processuale del comune e degli avvocati. Nulla questio sul punto è portatore di collettivi interessi socio-economici ed è il datore di lavoro dei dipendenti già distaccati presso gli uffici dei GDP interessati dall’abolizione e di quelli recentemente prestati per due giorni alla settimana per far fronte alle menzionate esigenze. Questa novità contribuisce a ritenere funzionate la circoscrizione sino al prossimo settembre. Chiare le ripercussioni della scelta anche sulla popolazione e la lesione subita aveva contribuito alla ristrutturazione degli uffici interessati dal decreto e si trovava obbligato a pagare gli oneri di leggi ed assicurativi dei lavoratori. Il Tar ha stabilito che il personale dovrà restare presso l’originario luogo di lavoro sino al 13 settembre 2013. Parimenti è palese l’interesse ad agire dei legali con studi nel circondario della sezione sopprimenda. Carenza di legittimazione dell’OUA e delle altre associazioni ricorrenti. Non sono latrici di interessi collettivi, pur non potendo escludersi che alcuni loro iscritti siano coinvolti dal provvedimento. Quadro normativo. La riorganizzazione e la nuova mappa delle circoscrizioni giudiziarie riduzione drastica del numero ed accorpamento delle sezioni distaccate a quelle centrali è stata sancita dall’articolo 1, L. numero 148/11 di conversione del D.L. numero 138/11 e dai citati decreti attuativi, approvati, all’interno del programma di sviluppo, di stabilità del paese contro la crisi e di riforma richiesta dall’UE con la c.d. seconda manovra di agosto. I criteri sopra riassunti impongono, poi, che ciascun distretto di CDA «comprenda non meno di tre degli attuali Tribunali con relative procure della Repubblica» in cui sarà ricollocato il personale amministrativo e magistrati delle sedi soppresse. Inoltre stabiliva, per 5 anni dalla loro vigenza, la disponibilità dell’uso « de gli immobili di proprietà dello Stato ovvero di proprietà comunale, interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell’articolo 19 L. numero 119/1981 cioè mediante mutui contratti dagli Enti Locali con la Cassa Depositi e Prestiti, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato , adibiti a servizio degli Uffici Giudiziari e delle Sezioni Distaccate soppressi». Si decretava, quindi, l’abrogazione degli articolo 48-48 sexies, R.D. numero 12/41, richiamati dal decreto impugnato, per una diminuzione dei costi di giustizia e pubblici v .c.d. spending review , auspicata anche da De Tilla. Orbene i suddetti decreti e le successive note ministeriali sono chiare nel rinviare tutto ciò al 13 settembre 2013, poiché è stata posticipata di un anno l’entrata in vigore di tali disposizioni pubblicate nella G.U. del 13 settembre 2012, escludendo così qualsiasi possibilità di anticipazione, dovendosi considerare illegittime ed arbitrarie le decisioni in senso contrario, come la nostra fattispecie. Ergo il decreto è stato annullato ed il trasferimento è stato rinviato a tale data. Irrilevanti le sollevate questioni di illegittimità costituzionale. Nozione di «gruppi omogenei di procedimenti» e ripartizione dei ruoli lecita solo quella parziale. Netta bocciatura dell’intero passaggio del ruolo civile dalla sezione distaccata al Tribunale di Matera, per violazione dell’articolo 48, R.D. 12/41, perché attiene ad una disciplina non prevista e non prevedibile all’epoca ed incompatibile con le norme contestate. Inoltre, richiamando una giurisprudenza attuale, ma antecedente la novella TT.AA.RR. Sicilia-Palermo sez. I numero 161/12, Lombardia-Milano sez. III ordd. nnumero 115-117/12 e CDs sez. IV ordd. nnumero 616-618/12 , rileva che, pur ricorrendo il criterio delle «particolari esigenze», il trasferimento dei fascicoli da una sede all’altra poteva essere fatto solo per «gruppi omogenei di procedimenti». Questa nozione indica una categoria astratta di processi, comprendenti sia cause civili che penali, rientranti nelle competenze della sezione distaccata, cui sono devoluti tutti i giudizi in cui il tribunale decide in funzione monocratico,salvo quelle del rito lavoro lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria ex combinato disposto degli articolo 48 quater Rd 12/41 e 83 disp.att. cpc che rinvia al principio del giudice naturale dell’articolo 25 Cost «anche se non si tratta di una competenza per territorio in senso tecnico». Nel nostro caso la riorganizzazione dei ruoli aveva riguardato un intero genus di cause, perciò era illecita, senza contare che Matera non aveva un numero di locali sufficiente a far fronte all’aumentato carico di lavoro. Per le stesse ragioni, però, è consentita quella parziale sopra descritta.

TAR Basilicata, sez. I, sentenza 5 – 29 dicembre 2012, numero 578 Presidente Perrelli Estensore Mastrantuono Fatto e diritto A. -Con nota prot. numero 1453 del 13.9.2012 il Presidente del Tribunale di Matera, dopo aver richiamato il D.Lg.vo numero 155/2012 il quale ha previsto la soppressione della Sezione distaccata di Pisticci ed il suo accorpamento al Tribunale di Matera con decorrenza dal 13.9.2012 , chiedeva, ai sensi dell’articolo 48 quinquies R.D. numero 12/1941, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera il parere sulla proposta di accentramento presso la Sede centrale del Tribunale di Matera “di tutti gli affari civili pendenti presso la Sezione distaccata di Pisticci e dei nuovi che dovessero sopravvenire”. Nella richiesta si evidenziava da un lato “la perdurante carenza di risorse umane” della predetta Sezione distaccata, dove, “a fronte di un organico di 7 unità” “peraltro del tutto inadeguato alle reali esigenze del ridetto Ufficio”, risultavano presenti in servizio soltanto 1 Cancelliere titolare, affiancato da 1 operatore giudiziario, in applicazione dall’Ufficio del Giudice di Pace di Rotondella in via continuativa e per l’intera settimana, 1 ausiliario, in applicazione dall’Ufficio del Giudice di Pace di Stigliano per tre giorni alla settimana, e 2 unità che, non rivestendo la qualifica di pubblici dipendenti, potevano svolgere solo attività manuali , assegnate dal Comune di Pisticci dall’altro lato che il carico di lavoro, gravante su 2 magistrati togati e 2 GOT, consisteva in 2.630 cause civili, pendenti al 31.7.2012, ed in 1.757 affari penali, pendenti al 31.8.2012. Nella seduta del 6.10.2012 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera esprimeva parere contrario sui rilievi che la copertura dei posti vacanti poteva essere assicurata mediante gli istituti della mobilità intra ed extracompartimentale e del trasferimento d’ufficio, della contrastante Ordinanza TAR Milano Sez. III numero 116 del 18/20.1.2012, confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con Ordinanza numero 618 del 14.2.2012, ed anche degli articolo 8 ed 11 del D.Lg.vo numero 155/2012. Anche il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza, a maggioranza, esprimeva nella seduta del 17.10.2012 parere sfavorevole, in quanto il trasferimento di tutto il contenzioso civile di pertinenza della Sezione distaccata di Pisticci presso la Sede centrale di Matera risultava contrastante “con l’esegesi testuale dell’articolo 48 quinquies R.D. numero 12/1941, che, nel fare riferimento a gruppi omogenei di procedimenti, non può inerire all’intero genus della materia civilistica”. A.1 -Ciononostante, con Decreto numero 73 del 24.10.2012, il Presidente del Tribunale di Matera, ai sensi dell’articolo 48 quinquies R.D. numero 12/1941, ha disposto che “a decorrere dal 12.11.2012 tutti gli affari civili -anche già pendenti-, che per il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientrano nella circoscrizione della Sezione distaccata di Pisticci, saranno trattati presso la Sede centrale di Matera”, attesocchè 1 la carenza di organico, evidenziata con la citata nota prot. numero 1453 del 13.9.2012, costituiva una condizione di “impossibilità oggettiva di assicurare a Pisticci un livello minimo di funzionalità” 2 doveva escludersi qualsiasi ipotesi di copertura delle vacanze e/o potenziamento dell’organico amministrativo della Sezione di Pisticci, in quanto il 19.10.2012 nell’ambito della Corte di Appello di Potenza era stato indetto un interpello, riservato ai dipendenti in servizio negli Uffici soppressi dal D.Lg.vo numero 155/2012, per cui poteva ragionevolmente presumersi che i due predetti dipendenti, che lavoravano “in applicazione” presso la sede distaccata di Pisticci sarebbero stati trasferiti in altri Uffici Giudiziari del Distretto, con ulteriore ed irrimediabile compromissione della funzionalità della Sezione distaccata di Pisticci 3 della carenza di organico presso la sede di Pisticci si era già occupato con Delibere del 5.7.2006 e del 22.10.2008 il Consiglio Superiore della Magistratura ed, in attuazione di tali Delibere, il Presidente del Tribunale di Matera, ai sensi dell’articolo 48 quinquies R.D. numero 12/1941, aveva già disposto il trasferimento dalla Sezione distaccata di Pisticci alla Sede centrale di Matera di tutti i ricorsi per decreto ingiuntivo e tutti i giudizi di esecuzione mobiliare ed eventuali relative opposizioni dal 2.1.2007, di tutti gli affari civili e penali da trattare durante il periodo feriale dall’anno 2008, dei procedimenti penali per direttissima con udienza necessariamente a fissarsi nel giorno prefestivo e festivo e dei procedimenti cautelari civili dall’anno 2010 4 pur potendo destare qualche preoccupazione per i cittadini, la soluzione disposta rappresentava un sicuro miglioramento per la funzionalità complessiva dell’organizzazione del Circondario, in quanto la scarsezza delle risorse umane rendeva “il servizio giustizia erogato presso la Sezione di Pisticci decisamente insufficiente, avuto riguardo ai tempi della risposta giudiziaria, che molto spesso è fonte di risarcimento per irragionevole durata” 5 il Dirigente amministrativo aveva riferito che il maggior carico di lavoro presso la sede centrale non avrebbe comportato “disfunzioni nei servizi di cancelleria e nell’attività di supporto al lavori quotidiano dei magistrati addetti, tenuto anche conto del più che probabile e prossimo arrivo in servizio di personale degli Uffici Giudiziari soppressi del Circondario, dopo la definizione del richiamato interpello distrettuale” 6 la giurisprudenza, richiamata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera, non era pertinente, in quanto anteriore al D.Lg.vo numero 155/2012, il cui articolo 11 era “funzionale alla migliore organizzazione delle materiali operazioni di trasferimento dalle sedi soppresse a quelle accorpanti”, mentre presso la sede di Pisticci permanevano “gravi ed indifferibili esigenze di servizio”, che non consentivano “attualmente il minimo funzionamento del settore civile di Pisticci” 7 le parole “gruppi omogenei di procedimenti”, contenute nell’articolo 48 quinquies R.D. numero 12/1941, presupponevano “lo spostamento di affari dalla sede distaccata alla centrale quando vi siano reciproche esigenze di miglior funzionamento del servizio e non, come nella fattispecie, il caso in cui la Sezione distaccata non è in grado di funzionare, per quanto attiene agli affari civili non ancora centralizzati”. A.2 -Tale Decreto numero 73 del 24.10.2012 è stato impugnato con il presente ricorso notificato il 13.11.2012 , deducendo 1 violazione del D.Lg.vo numero 155/2012 e degli articolo 48 e ss. R.D. numero 12/1941 1° motivo 2 dell’articolo 1, comma 2, della Legge numero 148/2011 di conversione del D.L. numero 138/2011, della L. numero 241/1990 e dei Decreti Legislativi nnumero 155 e 156 del 2012, nonché l’eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti di fatto e di diritto e manifesta ingiustizia 2° motivo 3 violazione degli articolo 7, 11 e 15 L. numero 241/1990 3° motivo 4 eccesso di potere per motivazione apparente e/o inesistente, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e sviamento della causa tipica 4° motivo 5 illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della Legge numero 148/2011 di conversione del D.L. numero 138/2011 e conseguentemente dei Decreti Legislativi nnumero 155 e 156 del 2012 per contrasto con gli articolo 3, 24, 70, 72, 76, 77 e 97 della Costituzione, tenuto pure conto dell’articolo 15, commi 2, lett. a , e 3, L. numero 400/1988, dell’articolo 96 bis, comma 7, del Regolamento della Camera dei Deputati e dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato 5° motivo . Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente ed ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del Comune ricorrente oltre all’infondatezza del ricorso, anche sulla scorta a di un successivo parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza del 13.11.2012, con il quale viene evidenziato che il Decreto Presidente Tribunale di Matera numero 73 del 24.10.2012 “viene incontro ad un’esigenza eccezionale che si sostanzia nell’impossibilità di funzionale mento della Sezione Civile della sede distaccata di Pisticci” b dell’atto prot. numero 2004 del 29.11.2012, con il quale il funzionario dell’Area Amministrativa del Tribunale di Matera ha attestato che dal 12.11.2012 le udienze civili della Sezione distaccata di Pisticci vengono svolte presso la sede centrale di Matera dagli stessi magistrati assegnati tabellarmente alla predetta Sezione distaccata e che tutti fascicoli del settore civile della Sezione distaccata di Pisticci sono stati trasferiti presso la Cancelleria della sede di Matera. B. -In via preliminare, va affermata la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere del Comune di Pisticci, in quanto, a sensi dell’articolo 3, coma 2, D.Lg.vo numero 267/2000, il Comune rappresenta la propria comunità, nella cura dei suoi interessi e nella promozione del suo sviluppo, e fra gli interessi del Comune risulta compreso anche quello di cui è causa, finalizzato al mantenimento del contenzioso di diritto civile presso la Sezione distaccata del Tribunale nel proprio centro abitato, mentre il provvedimento impugnato produce sicuramente effetti diretti ed indiretti nei confronti degli abitanti del Comune medesimo. Inoltre, va evidenziato che il Comune ha contribuito alla ristrutturazione dell’Ufficio Giudiziario di cui è causa. B.1 -Nel merito, il presente ricorso risulta fondato. Al riguardo, va premesso che con l’articolo 1, comma 1, della L. numero 148/2011 è stato convertito in Legge il D.L. numero 138/2011, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo cd. seconda manovra di agosto, per fronteggiare le eccezionali situazioni in atto di crisi economica internazionale e di instabilità dei mercati finanziari, finalizzata all’anticipazione del pareggio del bilancio dello Stato nell’anno 2012 . Con tale norma , commi da 2 a 5, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più Decreto Legislativi, per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli Uffici Giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi a ridurre gli Uffici Giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del Tribunale Ordinario nei Circondari di Comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 b ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l’assetto territoriale degli Uffici Giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane c . d procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle Sezioni distaccate di Tribunale, anche mediante accorpamento ai Tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b e . f garantire che, all’esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun Distretto di Corte d’Appello, incluse le sue Sezioni Distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali Tribunali con relative procure della Repubblica g prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell’organico, rispettivamente, dei Tribunali e delle Procure della Repubblica presso il Tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di Tribunale, di Sezioni Distaccate e di Procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze h . i . l prevedere la riduzione degli Uffici del Giudice di Pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b , dell’analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro m . n . o . p . q In attuazione del detto articolo 1, comma 2, il D.Lg.vo numero 155/2012 sopprimeva la Sezione distaccata di Pisticci e disponeva il suo accorpamento al Tribunale di Matera, prevedendo agli articolo 9, commi 1 e 2, e 11, commi 1 e 2, che “le udienze fissate dinanzi ad uno degli Uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l’entrata in vigore del presente Decreto” e “12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto”, cioè tra il 13.9.2012 giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed il 13.9.2013, “sono tenute presso i medesimi Uffici”, specificando che in tale periodo “il processo si considera pendente davanti all’Ufficio Giudiziario destinato alla soppressione”, con la puntualizzazione che le udienze successive al 13.9.2013 dovevano tenersi presso l’Ufficio Giudiziario incorporante. Inoltre, il D.Lg.vo numero 155/2012, all’articolo 2, comma 1, lett. c , ha abrogato espressamente gli articolo 48 bis, 48 ter, 48 quater, 48 quinquies e 48 sexsies R.D. numero 12/1941, cioè le norme che disciplinava le Sezioni distaccate di Tribunale, mentre, all’articolo 8, commi 1 e 2, ha previsto che il Ministro della Giustizia, sentiti il Presidente del Tribunale, il Consiglio Giudiziario, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e le Amministrazioni Locali interessate, poteva disporre l’utilizzo, “a servizio del Tribunale”, per 5 anni decorrenti dal 13.9.2013, “ de gli immobili di proprietà dello Stato ovvero di proprietà comunale, interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell’articolo 19 L. numero 119/1981” cioè mediante mutui contratti dagli Enti Locali con la Cassa Depositi e Prestiti, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato , “adibiti a servizio degli Uffici Giudiziari e delle Sezioni Distaccate soppressi”. Sempre in attuazione del predetto articolo 1, comma 2, L. numero 148/2011, il D.Lg.vo numero 156/2012 ha soppresso, nell’ambito del Circondario del Tribunale di Matera, gli Uffici di Giudici di Pace di Pisticci, Irsina, Rotondella, San Mauro Forte, Stigliano e Tricarico, cioè tutti gli Uffici di Giudice di Pace del Circondario, eccetto quello di Matera. Dalla normativa sopra descritta si evince chiaramente che le Sezioni distaccate di Tribunale, destinate alla soppressione, continuano ad operare fino al 13.9.2013, per cui anche l’abrogazione degli articolo 48 bis, 48 ter, 48 quater, 48 quinquies e 48 sexsies R.D. numero 12/1941, cioè della normativa che disciplina tali Uffici Giudiziari, decorre dalla predetta data del 13.9.2013. Conseguentemente, deve ritenersi che fino al 13.9.2013 il Presidente del Tribunale di Matera può emanare, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, quinquies R.D. numero 12/1941, i provvedimenti di trasferimento di “gruppi omogenei di procedimenti” dalla Sezione distaccata di Pisticci alla Sede centrale di Matera. In tema, questo Tribunale ritiene condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, richiamato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera nel parere negativo del 6.10.2012 cfr. Ordinanze TAR Milano Sez. III nnumero 115, 116 e 117 del 18/20.1.2012, confermate dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con Ordinanze nnumero 616, 617 e 618 del 14.2.2012 , secondo cui il suddetto potere ex articolo 48, comma 2, quinquies R.D. numero 12/1941, per poter essere esercitato, deve veder ricorrere sia il presupposto delle “particolari esigenze” come per es. quella di cui è causa relativa alla carenza di personale amministrativo , sia l’altro presupposto della devoluzione di “gruppi omogenei di procedimenti”, cioè di tipologie astratte di controversie e perciò di una parte delle cause civili o delle cause penali, ma certamente non tutte le controversie civili, come avvenuto nella specie sul punto cfr. pure TAR Palermo Sez. I Sent. numero 161 del 20.1.2012 . Ciò perché l’articolo 48 quater R.D. numero 12/1941, quando stabilisce che alle Sezioni distaccate sono attribuiti “gli affari civili e penali sui quali il Tribunale giudica in composizione monocratica”, eccetto “le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie”, tenendo conto di quanto statuito dall’articolo 83 ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile, assume la configurazione di una norma riconducibile al principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all’articolo 25, comma 1, della Costituzione, anche se non si tratta di una competenza per territorio in senso tecnico. Tale orientamento giurisprudenziale non risulta intaccato dal D.Lg.vo numero 155/2012, in quanto, come sopra già detto, dal combinato disposto di cui agli articolo 2, comma 1, lett. c , 9, commi 1 e 2, e 11 comi 1 e 2, di tale Decreto Legislativo si desume agevolmente che l’articolo 48, comma 2, quinquies R.D. numero 12/1941 -e perciò anche la sua prevalente interpretazione giurisprudenziale continuano a rimanere vigenti fino al 13.9.2013. Conseguentemente, anche gli effetti dell’interpello, indetto il 19.10.2012 dalla Corte di Appello di Potenza e riservato ai dipendenti in servizio negli Uffici soppressi dal D.Lg.vo numero 155/2012, diventano efficaci dopo il 13.9.2013, per cui deve ritenersi che sia l’operatore giudiziario, in applicazione dall’Ufficio del Giudice di Pace di Rotondella in via continuativa e per l’intera settimana, sia l’ausiliario, in applicazione dall’Ufficio del Giudice di Pace di Stigliano per tre giorni alla settimana, rimarranno a lavorare presso la sede distaccata di Pisticci, anche perché l’efficacia della soppressione degli Uffici di Giudice di Pace si estenderà oltre il 13.9.2013 sul punto cfr. articolo 3 D.Lg.vo numero 156/2012 . Pertanto, l’articolo 48, comma 2, quinquies R.D. numero 12/1941 non può essere interpretato in senso così estensivo, come ritenuto dall’Amministrazione resistente, per attuare, prima del 13.9.2013, il generale trasferimento dalla Sezione distaccata di Pisticci alla Sede centrale di Matera di tutti gli affari civili pendenti. Per completezza di indagine, vista la Pianta Organica, che prevede l’impiego presso la Sezione distaccata di Pisticci di sole 7 unità, con presenza attuale di 4,5 unità tenuto conto anche delle due unità provenienti dal Collocamento, di cui 1 addetto a mansioni d’ordine di segreteria ed 1 tecnico informatico, con prestazione lavorativa per entrambi di 20 ore settimanali e con impegno del Comune di Pisticci di corrispondere a ciascuna di tali 2 unità l’indennità mensile di 400,00 € oltre “oneri assicurativi INAIL, costo polizza RCT e quant’altro necessario”, le quali, se non possono svolgere alcuna funzione certificativa, sicuramente espletano tutte le attività necessarie al funzionamento dell’Ufficio Giudiziario , va pure rilevato che la Sezione di Pisticci potrà ora giovarsi dell’apporto per due giorni alla settimana di altri due dipendenti del Comune di Pisticci cfr. nota Presidente Consiglio Comunale di Pisticci prot. numero 21451 del 27.9.2012 . Pertanto, anche alla luce di quest’ultima novità deve ritenersi che la Sezione distaccata di Pisticci possa funzionare fino al 13.9.2013. Infine, sotto il profilo logistico-strutturale, va pure rilevato che dalla successiva nota prot. numero 1792 del 7.11.2012, con la quale il Presidente del Tribunale di Matera, ai sensi dell’articolo 8 D.Lg.vo numero 155/2012 ed in adesione ad apposita decisione assunta all’unanimità dalla Commissione Circondariale di Manutenzione del Tribunale di Matera nella seduta del 18.10.2012, ha chiesto al Ministro della Giustizia di poter utilizzare dopo il 13.9.2013, a servizio del Tribunale di Matera, l’immobile, dove attualmente ha la sede la Sezione distaccata di Pisticci, si desume agevolmente che i locali del Tribunale di Matera risultano al momento insufficienti per incorporare la Sezione distaccata di Pisticci. Si considerano assorbite le altre censure. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della Legge numero 148/2011 di conversione del D.L. numero 138/2011 e conseguentemente dei Decreti Legislativi nnumero 155 e 156 del 2012 per contrasto con gli articolo 3, 24, 70, 72, 76, 77 e 97 della Costituzione, sollevata dalle parti ricorrenti, essa risulta irrilevante poichè la controversia in esame è stata definita senza la necessità di dover trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale. Comunque, va rilevata l’omogeneità tra le disposizioni del D.L. numero 138/2011 ed il citato articolo 1, comma 2, della Legge numero 148/2011 di conversione del D.L. numero 138/2011 e la conformità della soppressione della Sezione distaccata di Pisticci alla lett. a della norma di delega, sospettata di incostituzionalità, che garantisce comunque la permanenza del Tribunale nei Comuni capoluogo di provincia. Mentre il diritto di difesa va contemperato con le esigenze di carattere finanziario. B.2. -A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnato Decreto Presidente Tribunale di Matera numero 73 del 24.10.2012. Tenuto conto dell’incongruità della Pianta Organica della Sezione distaccata di Pisticci, peraltro mai interamente coperta, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, mentre il Contributo unificato va posto a carico dell’Amministrazione resistente. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il Decreto Presidente Tribunale di Matera numero 73 del 24.10.2012. Spese compensate, con rifusione del Contributo unificato da parte dell’Amministrazione resistente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

TAR Basilicata, sez. I, sentenza 22 novembre 2012 – 11 gennaio 2013, numero 25 Presidente Perrelli Estensore Pennetti Fatto Premette il Ministero ricorrente che gli uffici giudiziari di Potenza sono collocati in un edificio di mq. 14.022 a suo tempo costruito con diversi finanziamenti statali concessi al comune ai sensi dell’articolo 2 l.numero 26/57 contributi erogati con provvedimenti del 20/9/72 e del 2/3/78 , dell’articolo 11 del d.l. 662/79 contributo erogato con provvedimento del 13/5/81 , dell’articolo 28 della legge numero 146/80 e dell’articolo 19 l.numero 119/81 contributi erogati con provvedimenti del 6/3/84, del 12/8/87, del 17/1/89 e del 28/11/91 per un importo complessivo di euro 17.345.160,00. A sua volta il comune ha contribuito alla costruzione del palazzo con fondi propri e/o mutui a proprio carico contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per euro 4.751.405,27. L’edificio in parola è sottoposto al vincolo della destinazione ad uso uffici giudiziari. Ciò premesso il Ministero fa presente che soltanto con nota numero 24673 del 5/4/12 il Comune lo ha portato a conoscenza dell’adozione degli atti impugnati fra i quali la delibera numero 84/08 con cui il consiglio comunale di Potenza ha deciso di procedere all’alienazione, con patto di locazione, dell’immobile destinato a sede degli uffici giudiziari a condizione che l’acquirente non ne modifichi le attuali condizioni d’uso. Rileva il ricorrente che il comune con la sopraindicata delibera ha considerato che il valore del costo di costruzione del palazzo di giustizia fosse pari a circa euro 53.200.000 e che in caso di sua vendita il canone annuo dovuto per prenderlo in locazione sarebbe stato pari circa a euro 3.100,000 in tal modo con la vendita l’alienante avrebbe ricavato l’immediata disponibilità dell’intero prezzo senza particolari oneri a proprio carico e ciò in considerazione del fatto che la spesa per il canone solo apparentemente avrebbe gravato sulle casse comunali, onerando in realtà totalmente lo Stato, in quanto, secondo l’amministrazione, “l’articolo 1 della Legge numero 392/41 prevede che lo Stato rimborsi, attraverso un contributo annuale disciplinato dal d.p.r. numero 187/98, le spese per le pigioni ai comuni nei quali hanno sede gli Uffici Giudiziari” cfr. delib. numero 84/08 . Dalla summenzionata nota è emerso che il comune ha poi aggiudicato la vendita dell’immobile alla Maya Immobiliare s.r.l. con sede in Napoli, per il minore importo di 32 milioni di euro e che in data 28/12/11 sarebbe stato stipulato con tale società un preliminare di vendita con annesso un contratto di locazione dell’immobile in favore del comune di durata trentennale col quale assume l’obbligo di pagare un canone annuo pari a 3.290.000 euro. Avverso gli atti impugnati, col presente gravame, notificato il 25 e 26 maggio 2012 e depositato il 6 giugno 2012, si deduce quanto segue 1.-violazione degli articolo 2 l. numero 26/57, 11 d.l. numero 662/79, 28 l. numero 146/80 e 19 l. numero 119/81 violazione dell’articolo 828 co. 2 c.c. violazione e disapplicazione di provvedimenti ministeriali statali segnatamente, decreti interministeriali 15/4/72 e 7/1/77 di approvazione dei progetti e decreti vari di approvazione delle perizie di variante successive privazione di causa giuridica ai decreti di finanziamento eccesso di potere. Premesso che le leggi di finanziamento della realizzazione dell’opera hanno determinato il vincolo di destinazione sulla stessa avente natura pubblica, si rileva che lo stesso è sostanzialmente diverso rispetto al vincolo privatistico di mantenimento della destinazione a uso ufficio giudiziario pattuito in atti negoziali di diritto privato. In quest’ultimo caso infatti il vincolo non è opponibile a terzi aventi causa dall’acquirente né sarebbe suscettibile di trascrizione. Si aggiunge ancora che l’attuazione dell’obbligo di mantenimento della destinazione a sede di uffici giudiziari è stata dedotta ad oggetto di un autonomo contratto di locazione e che pertanto trattandosi di obbligazione inserita in un rapporto sinallagmatico vi sarebbe il concreto rischio che una qualsiasi inadempienza contrattuale del comune p.e. ritardo del pagamento nel canone legittimi il locatore a chiedere ed ottenere la risoluzione del contratto e la liberazione dal vincolo . Conseguenze non riproducibili nel caso del vincolo di destinazione di natura pubblica. Ancora si rileva che fra i modi di sottrazione dei beni patrimoniali indisponibili non risulta previsto che possano adottarsi atti negoziali. Il comune non sarebbe legittimato a modificare con propri atti amministrativi gli effetti derivanti dai provvedimenti statali non solo con riferimento agli atti di finanziamento ma anche con riguardo ai singoli atti di approvazione dei progetti di variante. Si aggiunge che poiché i provvedimenti di finanziamento hanno come propria causa l’assicurare il bene effettivamente a sede di uffici giudiziari, il mutamento di destinazione comporterebbe l’obbligo del comune di restituire l’intero importo dei finanziamenti 2. violazione ed erronea interpretazione degli articolo 29 del d.l. 269/03 convertito nella legge 326/03. La disciplina citata in rubrica e invocata dal comune non giustifica gli atti impugnati atteso chè riguarda solo la cessione di immobili dello Stato. Oltretutto detta norma dispone che la vendita faccia venire meno l’uso governativo, ovvero l’uso pubblico ma ciò è stato escluso proprio per il fatto che il comune nella vendita ha inserito l’obbligo per l’acquirente di mantenere la suddetta destinazione 3.-violazione degli articoli 7 e ss. l.numero 241/90. E’ stata omessa la formalità in rubrica benchè la delibera numero 83/08 coinvolgesse certamente la posizione del Ministero della Giustizia 4.-violazione ed erronea interpretazione dell’articolo 12 della legge numero 127/97. La disciplina in rubrica, anch’essa richiamata dal comune nelle determinazioni impugnate, riguarda in realtà unicamente le alienazioni del patrimonio disponibile e non anche la fattispecie. Inoltre, la vendita avrebbe dovuto essere preceduta da un regolamento dell’ente interessato, nella specie insussistente 5.-violazione ed erronea interpretazione dell’articolo 1 l.numero 392/41 e del d.p.r. numero 187/98. Sarebbe in errore il comune là dove, negli atti impugnati, ritiene che l’articolo 1 in rubrica preveda la corresponsione al comune d’un contributo pari al canone che sarà pattuito e pagato dal comune al nuovo proprietario. Ciò in primo luogo perché la determinazione del contributo avviene a seguito di valutazioni e apprezzamenti, anche discrezionali, di più organi. In ogni caso il contributo annuo tiene conto delle erogazioni appositamente fatte dallo stato per la provvista dei locali degli uffici giudiziari con i finanziamenti eventualmente già assentiti per la loro costruzione tali erogazioni, proprio perché finalizzate alla provvista stabile e definitiva dei locali, costituirebbero anticipazioni dei contributi e tali sono configurati dalle richiamate leggi nnumero 26/57, 662/79, 146/80 e 118/81. Non sarebbe sostenibile che lo Stato, che ha pagato i 4/5 della costruzione anticipando i contributi annui veda dispersa e azzerata tale anticipazione e si veda costretto a pagare al comune non più il contributo annuo depurato dai citati 4/5 del costo dell’immobile già pagato dallo Stato, bensì il contributo pieno commisurato all’intero valore locativo del bene. Comunque poi il comune non sarebbe legittimato a ottenere dallo Stato qualunque canone eventualmente pattuito con i privati ma solo un canone corrispondente ai criteri comuni di mercato. Nella specie quello accordato alla società acquirente, pari a oltre il 10% del prezzo di acquisto sarebbe fuori mercato. Si costituito il Comune di Potenza che resiste e deduce l’irricevibilità, l’inammissibilità dell’impugnativa per difetto di giurisdizione in relazione agli atti negoziali posti in essere il 28/12/11, l’inammissibilità del ricorso relativamente alla nota del 5/4/12, l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse posto che l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale non pregiudica la destinazione, nonché l’infondatezza del gravame. Analoghe eccezioni vengono sollevate dalla contro interessata Maya Immobiliare oltre alla deduzione d’infondatezza del gravame. Con autonomo atto di intervento ad adiuvandum si è costituita l’Associazione di Avvocati “Autonomia Forense” che chiede l’accoglimento del gravame. Con ordinanza collegiale numero 96 del 21/6/12 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e fissata l’udienza di discussione del presente gravame. Nella pubblica udienza del 22 novembre 2012 il ricorso è stato ritenuto per la decisione. Diritto Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti resistenti. La stessa è fondata limitatamente alla domanda di annullamento del contratto preliminare di vendita e del collegato contratto di locazione dato che la cognizione sugli stessi è riservata alla cognizione dell’AGO cui quindi l’amministrazione statale istante, ai fini della “translatio”, deve rivolgersi al fine della declaratoria d’invalidità. Viceversa l’eccezione non ha pregio se, come si evince dalla memoria della contro interessata Maya del 23/10/12, riguarda pure la domanda di annullamento della delibera consiliare comunale erroneamente denominata determina dirigenziale numero 84/08. Con quest’ultima infatti l’amministrazione, valutata la situazione finanziaria comunale con particolare riferimento a quella debitoria, ha ritenuto di alleggerire il peso dell’indebitamento “anche attraverso procedure di dismissione del patrimonio immobiliare del comune sia disponibile che indisponibile”, individuando nell’immobile destinato a sede degli uffici giudiziari un bene da alienare e prevedendo pure, di tale dismissione, l’articolazione procedimentale. Trattasi dunque, con evidenza, d’un atto di esercizio della potestà discrezionale dell’amministrazione di scelta d’una modalità di realizzazione di nuove entrate e del bene da sottoporre a dismissione il tutto, per intrinseca natura giuridica di tale delibera e delle correlate posizioni giuridiche dei soggetti toccati da tali scelte amministrative, da ricondurre alla competenza giurisdizionale del G.A. Occorre ora esaminare le eccezioni di tardività del gravame, basate sia sul presupposto dell’applicabilità, nella fattispecie, del principio generale per cui il termine d’impugnazione da parte dei soggetti non direttamente contemplati dai provvedimenti di cui si chiede l’annullamento decorre dalla data della loro pubblicazione e sia sull’assunto della estraneità del Ministero ad una procedura di vendita. Le eccezioni sono infondate, come già chiarito nell’ordinanza cautelare numero 96/12. Infatti, la delibera consiliare numero 84 del 30/7/08, avente a proprio oggetto specifico l’alienazione con patto di locazione dell’immobile sede degli uffici giudiziari e che dispone in modo definitivo la vendita del Palazzo di Giustizia di Potenza da definire sul piano procedurale mediante successivi atti di competenza della Direzione Generale dell’ente contempla espressamente il Ministero della Giustizia pag.2 della relazione sindacale quale fruitore del vincolo di destinazione afferente l’immobile in parola e come tale onerato “ex lege” del rimborso al comune degli oneri di gestione per l’uso della sede degli uffici giudiziari. Ne consegue che al Ministero ricorrente, per la posizione giuridica rivestita, riconducibile a quella di soggetto destinatario degli effetti giuridici della statuizione amministrativa adottata, tale delibera doveva essere notificata o comunicata individualmente. Viceversa, solo con la nota prot. numero 24673 del 5/4/12 con allegati il contratto preliminare e lo schema di contratto di locazione il Comune ha informato il Ministero della Giustizia dell’esistenza di detta delibera nonché di tutte le altre determine e sviluppi procedurali intervenuti fino alla sottoscrizione del contratto preliminare del 28/12/11 e del collegato schema di contratto di locazione. Appunto a seguito di detta comunicazione si è formata la piena conoscenza in capo al Ministero ricorrente. Pure infondate paiono a questo collegio le eccezioni di inammissibilità. Queste ultime sono riconducibili tutte all’assunto che l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale destinato a sede di uffici giudiziari non pregiudica tale destinazione in altri termini, il sistema di negozi collegati posto in essere dalle parti con la previsione, contestualmente alla sigla del contratto definitivo di compravendita dell’immobile fra il Comune e la Maya Immobiliare, della stipula, fra le medesime parti, d’un contratto di locazione del detto immobile, adibito a sede degli uffici giudiziari di Potenza, finirebbe per mantenere la destinazione attuale senza pregiudizio nella sfera giuridica del Ministero. Senonchè sul punto il collegio rileva che la posizione giuridica qualificata posto a base dell’azione giurisdizionale promossa dal Ministero ricorrente, nella specie, trova il suo sostrato sostanziale, dal punto di vista giuridico, nell’essere il ricorrente il soggetto concretamente fruitore del vincolo di destinazione gravante sull’immobile, dell’avere esso Ministero a suo tempo concesso, ai fini dell’edificazione dell’immobile in parola, importanti contributi finanziari pubblici a favore del Comune quale soggetto realizzatore e proprietario dello stesso e infine dell’essere, detto Ministero, assieme ad altri Ministeri, tenuto per legge cfr. articolo 2 l. numero 392/41 ad erogare un contributo annuale alla spese, obbligatorie per i comuni, necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari, pigioni etc. meglio specificate nell’articolo 1 comma 1 della menzionata legge. La lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente che abilita questi a proporre ricorso riguarda pertanto -in primo luogo l’interesse dell’amministrazione giudiziaria al mantenimento dell’attuale configurazione pubblicistica del vincolo posto a base della menzionata fruizione dell’immobile alla cui realizzazione lo Stato ha a suo tempo concorso sul piano finanziario da parte dei servizi giudiziari in esso allocati rispetto al vincolo scaturente dalla novazione del diritto vantato dal comune sull’immobile che da diritto di proprietà diventa diritto personale di godimento col conseguente nuovo regime contrattuale e di diritto comune cui questi deve di necessità soggiacere -in secondo luogo l’interesse dell’amministrazione statale ad evitare accordi contrattuali basati sul presupposto, contrattualmente inespresso, ma esplicitato nella relazione istruttoria/illustrativa giustificativa della delibera consiliare numero 84/08, secondo cui “il canone di locazione è a carico dello Stato”, solo così potendosi evitare effetti finanziari negativi per le casse comunali. Per altro verso invece -in accoglimento dell’eccezione sollevata sul punto dal Comune va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnativa della nota comunale prot. numero 24673 del 5/4/12 in quanto atto endoprocedimentale avente la sola funzione di informare il Ministero ricorrente delle vicende relative alla procedura di alienazione, con patto di successiva locazione, dell’immobile sede degli Uffici Giudiziari di Potenza. Infine, occorre rigettare l’eccezione, sollevata con la memoria del 18/6/12 dalla controinteressata, secondo cui l’Associazione Professionale intervenuta a sostegno del Ministero sarebbe priva di legittimazione a costituirsi in giudizio. Invero l’associazione intervenuta ha depositato copia dello Statuto fra i cui scopi rientra quello di promuovere ogni utile iniziativa per favorire una corretta ed efficace gestione degli uffici giudiziari. Nella specie, l’intervento “de quo” si giustifica alla luce della medesima esigenza posta a base dell’azione principale e cioè l’ausilio all’impugnativa di quegli atti amministrativi che, nell’ottica degli istanti, espongono i servizi giudiziari al cui funzionamento gli avvocati concorrono in maniera determinante al rischio di pregiudizio per la loro corretta ed efficace gestione. Tutto ciò esposto occorre passare all’esame del merito del ricorso. Va premesso che non può dubitarsi della riconducibilità dell’immobile in questione alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili la cui disciplina di legge è rintracciabile anzitutto negli articolo 826 e 828 c.c. Nella specie si è in presenza di un bene del patrimonio comunale indisponibile per destinazione, fra i quali appunto rientrano gli edifici destinati a sede di uffici pubblici articolo 826 ultimo comma c.c. . Riguardo al regime giuridico l’articolo 828 co. 2 stabilisce che tali beni “non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”. I beni patrimoniali indisponibili, perciò, sono commerciabili, ma sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all’uso pubblico, pur potendo formare oggetto di negozi traslativi di diritto privato cfr. Cass. Civ. SS.UU. 16/2/11 numero 3813 . Occorre tuttavia chiarire natura e consistenza giuridica di detto vincolo di destinazione. In particolare occorre chiedersi se, nella fattispecie, si sia in presenza di una vicenda traslativa del bene in parola priva di riflessi modificativi del vincolo di destinazione. Sul punto occorre precisare che il citato vincolo, avente natura pubblicistica, trova il proprio fondamento, dal punto di vista formale, nelle delibere comunali a suo tempo dagli inizi degli anni ’70 adottate recanti approvazione del progetto dell’opera e delle richieste al Ministero di Grazia e Giustizia di concessione di contributi straordinari per l’esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia di Potenza, nonché nei decreti ministeriali di concessione di tali contributi adottati a tale specifica finalità della realizzazione del Palazzo di Giustizia di Potenza dal punto di vista sostanziale, poi, il vincolo si concretizza nell’effettiva utilizzazione dell’opera realizzata per la finalità prevista. Ora, ad avviso del collegio, qualsiasi vicenda traslativa d’un bene pubblico patrimoniale indisponibile “per destinazione”, implica -tanto più nel caso in cui il bene passi nella proprietà d’un soggetto privato il problema del regime giuridico del vincolo di destinazione che lo accompagna. Se la commerciabilità del bene non deve implicare anche il vincolo di destinazione, allora la predetta disposizione di cui all’articolo 828 co.2, va interpretata non semplicemente come limite alla sottrazione del bene alla sua destinazione ma, in una accezione più ampia, come norma preclusiva di modifiche a tale destinazione pubblicistica effettuate al di fuori dei “modi stabiliti dalle leggi” che riguardano i beni patrimoniali indisponibili. In dottrina è stato notato che, in mancanza, in diritto positivo, d’una regolamentazione generale circa la formazione e l’estinzione della destinazione pubblica, il contenuto positivo della norma positiva viene meno, così restando di essa il contenuto negativo e cioè il richiamo esclusivo del diritto pubblico con esclusione del diritto comune. In altri termini non può ritenersi consentito alle parti contrattuali del trasferimento di proprietà del bene immobile intervenire sulla condizione giuridica del vincolo, sostituendo il regime giuridico pubblicistico dello stesso con un altro di tipo privatistico. Sotto questo profilo è dunque fondato il primo motivo di ricorso atteso chè, attraverso la prefigurazione d’un rapporto contrattuale locativo di diritto privato intercorrente fra l’alienante Comune di Potenza e l’acquirente Maya Immobiliare “giustificativo”, in termini legali, dell’uso dell’immobile da parte dell’amministrazione giudiziaria, il vincolo di destinazione ha perso la propria originaria connotazione pubblicistica, così come sopra specificata, per assumere quella, tipicamente privatistica, propria degli atti negoziali espressione dell’autonomia privata con conseguente assoggettamento delle sorti giuridiche della “destinazione” dell’immobile alle clausole del contratto e alle norme di diritto comune afferenti il rapporto contrattuale tra le parti come noto, quello di locazione è contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata . Tali considerazioni trovano puntuale riscontro p.e. nell’articolo 3 dello schema contrattuale “l’eventuale recesso esercitato da una delle parti in violazione delle disposizioni di cui al presente contratto determinerà l’obbligo al pagamento di una penale calcolata dal Giudice Competente” che dispone che l’eventuale recesso illegittimo è sanzionato solo con la comminatoria di una penale, senza cioè la previsione d’un meccanismo che in tali ipotesi assicuri la stabilità della destinazione. Pari trascuratezza delle esigenze di stabilità del vincolo è rinvenibile nell’articolo 9 dello schema contrattuale che vieta al comune di Potenza qualsiasi forma di ritardo nel pagamento del canone locativo e preclude qualsiasi azione o eccezione se non a pagamento già eseguito. La stessa clausola prevede pure che il mancato pagamento anche parziale del canone o delle quote relative agli oneri accessori e/o qualsiasi altro pagamento dovuto dal comune entro i termini e modi contrattualmente previsti determina la risoluzione contrattuale per colpa del Comune medesimo in sintesi potrebbe accadere che anche un mero ritardo del comune nei propri pagamenti determinerebbe la liberazione della Maya Immobiliare dall’obbligo di concedere in locazione l’immobile de quo al comune. Non serve poi, come fa il comune di Potenza, richiamare, a garanzia della conservazione del vincolo di destinazione anche dopo l’alienazione dell’immobile e la contestuale concessione in locazione al Comune i rimedi della trascrizione ai sensi degli articolo 2645-ter e 2645 quater del codice civile. Il primo rappresenta una eccezione all'articolo 2740 c.c., per effetto della quale ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni “con tutti i propri beni presenti e futuri”. Secondo quanto prescrive l’articolo in parola, per effetto della trascrizione dell’atto istitutivo di un vincolo di destinazione, quest’ultimo diviene opponibile ai terzi e i beni “vincolati” e i loro frutti sono sottratti a qualsiasi azione esecutiva. La disposizione prefigura un vincolo privatistico di destinazione “atipico”, nel quale gli scopi non sono predeterminati dal Legislatore ma rimessi all’autonomia privata, sempreché riconducibili a un giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti ex articolo 1322 co.2 c.c. . A ben vedere il suo richiamo da parte dell’amministrazione conferma il sostanziale azzeramento del regime giuridico pubblicistico del vincolo di destinazione, sostituito da un regime giuridico ma così facendo da un diverso vincolo di destinazione a carattere privatistico, del tutto “nuovo” che trae origine dal sistema di negozi collegati posto in essere al fine di svolgere la funzione economica voluta dalle parti è agevole rilevare come, per effetto di ciò, l’interesse pubblico sotteso alla destinazione all’uso pubblico uffici giudiziari dell’immobile in parola veda sfumare i propri caratteri tipici all’interno della indistinta categoria degli interessi meritevoli di tutela rimessi alla valutazione delle parti del contratto. Relativamente poi all’articolo 2645 quater Trascrizione di atti costitutivi di vincolo , pure richiamato dall’amministrazione nella memoria difensiva, è vero che esso sembra prefigurare una norma generale in materia di trascrizione di atti costitutivi di vincoli pubblici, ma lo stesso, non può essere preso in considerazione nel senso proposto dall’amministrazione perchè entrato in vigore col d.l. 2/3/12 numero 16, cioè successivamente all’adozione degli atti impugnati. In ogni caso la dottrina, in sede di esame della nuova disposizione, ha già fatto presente che l’articolo 2645 quater c.c., quale norma generale in materia di trascrizione, sembra prevedere l’adozione della formalità trascrittiva dei vincoli pubblici su beni immobili con funzione di mero ausilio sul piano della pubblicità notizia, ma non sembra svolgere alcuna funzione sul piano dell’opponibilità dei vincoli. Tali considerazioni danno altresì giuridico sostegno al terzo motivo di ricorso omessa adozione delle formalità partecipative dell’articolo 7 atteso chè il Ministero, se previamente informato dell’avvio del procedimento volto a stabilire l’eventuale alienazione dell’immobile avrebbe, nella propria qualità di utilizzatore dell’immobile, potuto partecipare in sede procedimentale -e quindi preventivamente alla previa “verifica di compatibilità” fra l’alienazione dell’immobile e le condizioni di permanenza della destinazione ad uso pubblico. E’ poi fondato il secondo motivo di gravame in quanto l’articolo 29 cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici del d.l. numero 269/03, convertito nella legge numero 326/03, richiamato dal comune negli atti impugnati, disciplina esclusivamente la cessione di immobili statali, come si evince chiaramente dall’incipit della disposizione “Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l’anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, . Parimenti, è fondato il quarto motivo atteso chè l’articolo 12 Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica della legge numero 127/97 si applica alla vendita dei beni patrimoniali disponibili e non a quelli indisponibili. Inoltre, non risulta mai essere stato adottato il regolamento dell’ente interessato nel quale prefissare e definire criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto di cui è cenno nella norma in questione. Pure fondato poi è il quinto motivo di gravame nei sensi che ora si espongono. L’articolo 1 della legge 24/4/41 numero 392 trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili giudiziari , all’articolo 1 comma 1 stabilisce l’obbligatorietà per i comuni delle spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici, le spese di pulizia dei locali. Il successivo articolo 2 specifica che le spese predette < < sono a carico esclusivo dei comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari.Ai detti comuni sedi di uffici giudiziari sarà corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge> > . Si prevede poi la possibilità che detti contributi “potranno” essere riveduti ed eventualmente modificati annualmente e comunque in ogni momento in presenza di particolari esigenze, con decreto del Ministro della Giustizia. Tanto premesso, ne consegue l’erroneità dell’assunto, riportato nella relazione giustificativa della delibera di consiglio comunale impugnata, secondo cui l’articolo 1 predetto prevede che lo Stato rimborsi, attraverso un contributo annuale disciplinato dal d.p.r. numero 187/98 regolamento di disciplina dei procedimenti di concessione ai comuni dei contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari le spese per le pigioni ai Comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari e che l’entità di tale contributo sia pari al canone che sarà pattuito e pagato dal Comune al nuovo proprietario. Invero la normativa regolamentare soprarichiamata prevede che la determinazione del contributo annuo avvenga sulla base d’un procedimento caratterizzato da plurime valutazioni, anche discrezionali di più organi. In particolare l’articolo 2 comma 3 chiarisce che la rata a saldo è determinata tenendo presente “le spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, numero 392, sostenute dai comuni, il parere delle commissioni di manutenzione nonché gli stanziamenti del bilancio di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.”. Come rilevato dal Ministero ricorrente il limite costituito dalla previsione del singolo stanziamento di bilancio introduce un elemento di incertezza sull’effettiva entità del contributo. Ritiene comunque il collegio che, anche a prescindere dall’ulteriore considerazione attorea secondo cui il contributo annuo tiene conto delle erogazioni fatte dallo Stato per la provvista dei locali degli uffici giudiziari con i finanziamenti già assentiti per la loro costruzione per cui tali erogazioni sarebbero anticipazioni dei contributi , sta di fatto in ogni caso che il comune non è legittimato ad ottenere dallo Stato qualunque canone eventualmente pattuito con i privati. Tanto sopra esposto ne consegue l’accoglimento del gravame con annullamento degli atti e provvedimenti amministrativi impugnati. Quanto alle spese, le stesse possono essere compensate nei confronti della Maya Immobiliare relativamente invece al Comune di Potenza, a rettifica dell’errore materiale contenuto nel dispositivo depositato il 30/11/12 nel quale sono state liquidate le spese oltre che in favore del ricorrente anche di due interventori anziché dell’unico costituito in giudizio, questi è tenuto al rimborso di complessivi euro 3.750 di cui euro 2.500 in favore del Ministero ricorrente e di euro 1.250 in favore dell’associazione “Autonomia Forense”. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la delibera consiliare del Comune di Potenza numero 84 del 30/7/08 e gli atti consequenziali. Spese regolate in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.