Controllo fatale a un cittadino peruviano. Il controllo dei documenti porta alla luce il fatto che il suo permesso di soggiorno è scaduto da quasi due mesi. A rendere la sua posizione meno grave, però, la constatazione che egli ha presentato domanda di rinnovo.
‘Permesso di soggiorno’ scaduto. Presentata, però, la richiesta di rinnovo. Ciò mette in discussione il reato contestato allo straniero, cioè “illegale trattenimento nel territorio dello Stato”. Cassazione, sentenza numero 33981, sezione Prima Penale, depositata il 2 agosto 2016 Controllo. A dare il ‘la’ alla vicenda giudiziaria è un controllo effettuato dalle forze dell’ordine. Fermato un uomo, di nazionalità peruviana, munito di «permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare». Situazione regolare, almeno in apparenza Emerge, difatti, dopo una verifica dei documenti, che il ‘permesso’ è scaduto da quasi due mesi. Il resoconto fatto dalle forze dell’ordine conduce alla condanna dello straniero per «illegale trattenimento» in Italia, con conseguente «ammenda di 3mila e 400 euro». Rinnovo. Il difensore del cittadino peruviano, però, pone in evidenza un elemento il suo cliente aveva sì il «permesso di soggiorno scaduto» a metà luglio, ma tre settimane dopo aveva già «presentato richiesta di rinnovo, ancora un valutazione al momento del controllo», avvenuto nei primi giorni di settembre. Ciò mette seriamente in discussione le valutazioni compiute prima dal Giudice di Pace e poi dai giudici del Tribunale. L’obiezione mossa dal legale, difatti, viene ritenuta plausibile in Cassazione. Dai magistrati arriva una sottolineatura importante «non può essere equiparata la condizione del soggetto ab initio entrato illegalmente nel territorio nazionale a quella del soggetto titolare di ‘permesso di soggiorno’ rinnovabile ma scaduto, in presenza di richiesta di rinnovo». Allo stesso tempo, va tenuto presente che laddove «sia stata proposta una domanda di rinnovo del ‘permesso’», non è consentita «l’espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione» se «detta domanda è ancora oggetto di valutazione». Di conseguenza, si può ipotizzare la «non punibilità» dello straniero, poiché vige la «regola della legittima protrazione della permanenza nel territorio dello Stato sino alla valutazione della domanda di rinnovo del ‘permesso’». Va verificato, però, aggiungono i magistrati, che, in questa vicenda, «la domanda di rinnovo sia stata proposta prima della scadenza del titolo abilitativo». E questo compito è affidato ora al Giudice di Pace.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 6 aprile -2 agosto 2016, numero 33981 Presidente Siotto – Relatore Magi In Fatto e in Diritto 1. Con sentenza emessa in data 12 febbraio 2013 il Giudice di Pace di Ancona ha affermato la penale responsabilità di C.N.J.H. di nazionalità peruviana per il reato di illegale trattenimento nel territorio dello stato articolo 10 bis d.lgs. numero 286 del 1998 accertato in Ancona il 6 settembre 2012, con condanna alla pena di euro 3.400,00 di ammenda. Avverso detta sentenza ha proposto appello - a mezzo del difensore - C.N.J.H., articolando distinti motivi. Al primo motivo si deduce vizio processuale. Si contesta la validità della dichiarazione di contumacia, posto che l'atto di citazione non è stato notificato all'imputato. Lo stesso risulta ritirato presso il comando di polizia municipale di Ancona dalla sorella minorenne, N.M Non vi era, pertanto, rituale comunicazione dell'atto introduttivo del giudizio, con conseguente nullità della dichiarazione di contumacia e della decisione di primo grado. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della norma incriminatrice. L'imputato era titolare di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare scaduto in data 12 luglio 2012. Tuttavia in data 9 agosto 2012 - come documentato in udienza - era stata presentata richiesta di rinnovo, ancora in valutazione al momento del controllo, avvenuto il 6 settembre del 2012. Si sostiene, pertanto, che in presenza di richiesta di rinnovo, non ancora oggetto di valutazione, non poteva dirsi illegale la permanenza sul territorio dello Stato del C.N. e non poteva, pertanto, applicarsi alcuna sanzione penale. Soltanto in data 28 dicembre 2012 veniva comunicato - come risulta dagli atti - il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, peraltro fondato su argomenti che l'appellante contesta. 2. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 30 giugno 2014, oggi impugnata, dichiarava inammissibile l'appello proposto da C.N.J.H Nel valutare il contenuto della impugnazione, al primo motivo, si riteneva ritualmente operata la notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Quanto al contenuto del secondo motivo, lo stesso non veniva valutato in virtù del fatto che la decisione con cui viene applicata la sola pena pecuniaria non è appellabile. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - C.N.J.H Il ricorrente si duole della mancata applicazione del principio generale in tema di qualificazione della impugnazione articolo 568 co.5 cod.proc.penumero e ribadisce la validità degli originari motivi. 4. Il ricorso è fondato, nei sensi che seguono. 4.1 Erroneamente il Tribunale di Ancona ha, peraltro solo in parte, trattato e deciso l'appello lì dove - ai sensi degli articoli 593 co.3 inappellabilità della decisione e 568 co.5 cod.proc.penumero l'atto di impugnazione andava qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte. 4.2 Ciò posto, valutando i contenuti della impugnazione, va precisato quanto segue. Il primo motivo è infondato, posto che dalla relata di notifica - in atti - si evince che l'atto di citazione è stato notificato presso il domicilio a persona capace e convivente. Nessuna invalidità può dirsi, pertanto, prodotta. La questione posta con il secondo motivo, già innanzi al giudice di pace, doveva - per contro - essere oggetto di compiuta valutazione in sede di merito, posto che non può essere equiparata la condizione del soggetto ab initio entrato illegalmente nel territorio nazionale a quella del soggetto titolare di permesso di soggiorno rinnovabile ma scaduto, in presenza di richiesta di rinnovo Il dove sia stata proposta una domanda di rinnovo del titolo abilitativo questa Corte ha già avuto modo di precisare, sul tema, che non è consentita l'espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione lì dove detta domanda sia ancora oggetto di valutazione Sez. I numero 12547 del 16.3.2010 rv 246703 . Ora, dalla documentazione esibita dalla difesa è lecito dedurre che all'atto del controllo il 6 settembre del 2012 era ancora in valutazione una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, respinta solo successivamente. Tale condizione, ove risulti effettivamente rispondente alla realtà, è astrattamente idonea a comportare una sospensione della punibilità quantomeno sino alla comunicazione del diniego posto che, in termini generali, il comma 9 bis dell'articolo 5 d.lgs. 286 del 1998 pone la regola della legittima protrazione della permanenza nel territorio dello Stato sino alla valutazione della domanda. Ciò tuttavia è correlato al fatto che la domanda di rinnovo sia stata proposta prima della scadenza del titolo abilitativo articolo 5 comma 4 il che impone una verifica istruttoria circa la decorrenza del precedente titolo e i tempi di proposizione della domanda di rinnovo. Il giudice di merito non compie valutazione alcuna su tale profilo, da ritenersi rilevante, così verificandosi una incompletezza argomentativa della decisione. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Ancona. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona il 30 giugno 2014 e, qualificato l'appello come ricorso, annulla la sentenza emessa in data 12.2.2013 dal Giudice di Pace di Ancona e rinvia per nuovo giudizio al medesimo Giudice di Pace. Così deciso il 6 aprile 2016