Con nota numero 11241/2016, il Ministero del Lavoro esprime un parere in merito al provvedimento di prescrizione da impartire in caso di accertamento, durante le ispezioni, dell’installazione e impiego illecito di impianti audiovisivi finalizzati al controllo a distanza dei lavoratori.
Il Ministero del Lavoro, con la nota numero 11241/2016, esprime il suo parere in merito al provvedimento di prescrizione da impartire in caso di accertamento, durante le ispezioni, dell’installazione e impiego illecito di impianti audiovisivi finalizzati al controllo a distanza dei lavoratori. Presupposti per l’installazione. Il Dicastero chiarisce, innanzitutto, che anche la nuova formulazione dell’articolo 4, l. numero 300/1970 reca quali presupposti per l’installazione di un impianto di videosorveglianza il relativo accordo con le rappresentanze sindacali o, in subordine, l’autorizzazione rilasciata dalla DTL competente. In assenza di tali requisiti, vige il divieto dell’installazione di tali impianti, a prescindere dall’effettivo utilizzo. La violazione dell’articolo 4, infatti, non è esclusa dal fatto che le telecamere siano utilizzate in modo discontinuo, non siano ancora funzionanti o siano finte. Prescrizione. L’ispettore che riscontri l’installazione non autorizzata dovrà impartire una prescrizione ex articolo 20, d.lgs. numero 758/1994 per eliminare la contravvenzione accertata entro un termine congruo, mediante cessazione della condotta illecita e rimozione materiale degli impianti. Qualora medio tempore sia siglato l’accordo sindacale o rilasciata l’autorizzazione dalla DTL, vengono meno i presupposti dell’illecito ed il contravventore potrà essere ammesso, ai sensi dell’articolo 21, d.lgs. numero 758/1994, a pagare entro 30 giorni in sede amministrativa una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Fonte www.lavoropiu.info