Il verbale di accertamento di violazione del codice della strada deve essere notificato direttamente all’interessato e non ad un sostituto, quale il portinaio, attraverso il sistema della raccomandata postale. Solo in tal caso potrà ritenersi valida la notifica dell’atto e legittima la richiesta di pagamento attraverso cartella esattoriale.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 13201, depositata l’11 giugno 2014. Il caso. Un uomo ricorreva avverso la cartella di pagamento, notificatagli nel 2010, emessa a seguito di un verbale di accertamento di violazione del c.d.s. dell’anno 2006, chiedendo l’annullamento per la mancata notifica del verbale ad essa presupposto e per l’illegittima applicazione della maggiorazione prevista dall’articolo 27 l. numero 689/1981 in caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta. Il giudice accoglieva l’opposizione ritenendo irregolare la notifica a mani del portiere dello stabile di residenza del proprietario del veicolo, per mancato invio della raccomandata prevista ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., e stabiliva che per equità fossero liquidate le spese e compensate le competenze. Avverso tale decisione l’uomo proponeva appello denunciando la violazione dell’articolo 92 c.p.c. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese . Il giudice di secondo grado, ritenendo giustificata la compensazione delle spese, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale esistente sino al 2007 in ordine alle conseguenze del mancato invio della raccomandata al destinatario in caso di notifica al portiere, rigettava l’appello. Il soccombente, quindi, adiva la Suprema Corte, lamentando la falsa applicazione dell’esercizio arbitrario del potere di compensazione delle spese processuali. Compensazione delle spese se vi sono gravi ed eccezionali ragioni. La Cassazione riteneva fondato il ricorso e cassava la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione. Nel dettaglio, i giudici ritenevano che la nuova formulazione dell’articolo 92 c.p.c., che dispone la compensazione delle spese tra la parti nel caso in cui sussistano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, fosse applicabile a tutti i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009, e quindi anche al ricorso in oggetto. La Corte d’appello aveva compensato le spese perché si era affidata all’orientamento giurisprudenziale prevalente all’epoca che riteneva il mancato invio della raccomandata una mera irregolarità e non un vizio della notifica stessa. La Suprema Corte non condivide tale motivazione, atteso che la spedizione della raccomandata è considerata requisito necessario al perfezionamento dell’operazione di notificazione e non più carattere estrinseco della stessa Cass. numero 1258/2007 , tuttavia al momento della notifica della cartella esattoriale, nel 2010, questo orientamento giurisprudenziale era ormai consolidato. La Cassazione quindi conclude che non può ritenersi idonea a giustificare la compensazione delle spese la notificazione del verbale, se questa aveva a presupposto un verbale di contestazione, la cui notificazione doveva ritenersi invalida.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 16 maggio – 11 giugno 2014, numero 13201 Presidente/Relatore Petitti Fatto e diritto Ritenuto che J.D. proponeva ricorso, dinanzi al Giudice di pace di Roma, avverso la cartella di pagamento numero 09720100017668757, notificatagli il 5 marzo 2010, emessa a seguito di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada dell'anno 2006, chiedendone l'annullamento per la mancata notifica del verbale ad essa presupposto e per l'illegittima applicazione della maggiorazione ex articolo 27 della legge numero 689 del 1981 che il Comune di Roma si costituiva in giudizio depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso che il Giudice di Pace di Roma, con sentenza numero 27798 del 2011, accoglieva l'opposizione ritenendo irregolare la notifica del VAV a mani del portiere dello stabile di residenza del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 139 cod. procomma civ., per mancato invio della raccomandata prevista ai sensi dell'articolo 139, quarto comma, cod. procomma civ., e stabiliva che per equità fossero liquidate le spese e compensate le competenze che avverso la predetta sentenza il D. proponeva appello innanzi al Tribunale di Roma dolendosi della violazione dell'articolo 92, secondo comma, cod. procomma civ. che Roma Capitale non si costitutiva in giudizio che l'adito Tribunale, con sentenza numero 3409 del 2013, rigettava l'appello, ritenendo giustificata la compensazione delle spese in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente fino al 2007 in ordine alle conseguenze del mancato invio della raccomandata al destinatario in caso di notifica al portiere che per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma il D. ha proposto ricorso articolato in tre motivi 1 violazione o falsa applicazione degli articolo 91, 92, 118 comma 2° disp. att., 132 comma 2° numero 4 c.p.c., 111 Cost. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. esercizio arbitrario del potere di compensazione delle spese processuali 2 omesso esame In violazione degli articolo 91, 92, 118 comma 2° disp. att., 132 comma 2° numero 4 c.p.c., 111 Cost. sulla mancata liquidazione degli onorari e dei diritti del giudizio di primo grado in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c. 3 violazione dell'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, del punto 31 del capitolo V della Raccomandazione della CCJE del 17/11/2010 e punto 15 della Magna Carta dei Giudici Europei, in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. violazione dei principi sancito per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali che Roma Capitale non ha svolto difese nel presente giudizio che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'articolo 380-bis cod. procomma civ., che è stata comunicata alle parti. Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle parti «[ ] Il primo e il secondo motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. La nuova formulazione dell'articolo 92, secondo comma, cod. procomma civ., applicabile a tutti i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009, e, ratione temporis, anche al ricorso in oggetto, dispone che il giudice può compensare le spese tra le parti purché sussistano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Nella specie, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese processuali sulla base della seguente valutazione al momento della notifica anno 2006 l'Amministrazione comunale si è rifatta ad una interpretazione consolidata e completamente prevalente della Corte di cassazione che riteneva il mancato invio della raccomandata una mera irregolarità che non viziava la notifica stessa . Orbene, tale motivazione non può essere condivisa, atteso che, come correttamente rilevato dal giudice a quo, la spedizione della raccomandata è si considerata solo dal 2007 requisito necessario al perfezionamento dell'operazione di notificazione e non più carattere estrinseco della stessa Cass. numero 1258 del 2007 Cass. numero 17915 del 2008 tuttavia, al momento della notifica della cartella esattoriale 2010 , il detto orientamento giurisprudenziale era ormai consolidato, sicché la giustificazione che poteva valere per la notificazione del verbale, non può ritenersi idonea a giustificare la compensazione delle spese in relazione alla notifica di un atto che, al momento della sua emissione e notificazione, aveva a presupposto un verbale di contestazione la cui notificazione doveva ritenersi invalida. Il Comune avrebbe quindi dovuto evitare di dare avvio ad un'esecuzione ab origine illegittima. Il terzo motivo di gravame si ritiene pertanto assorbito. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio e, qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, essere ivi accolto» che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta che il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.