La determinazione del valore della causa, ai fini dell’individuazione del giudice competente, deve avvenire in riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell’atto introduttivo al giudizio oltre alle eventuali contestazioni e rettifiche svolte dal convenuto nella prima difesa , sono irrilevanti le successive modifiche. Di conseguenza, per stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba essere decisa secondo equità, bisogna far riferimento al petitum originario, essendo privo di rilevanza l’eventuale ampliamento della domanda in corso di causa.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 12900, depositata il 9 giugno 2014. Il caso. Un uomo chiedeva al giudice di pace di Tivoli di accogliere la sua domanda di risarcimento danni derivanti da un incidente stradale. Il giudice rigettava la richiesta, dichiarando prescritta la domanda. L’attore proponeva appello al tribunale di Tivoli, che, però, lo dichiarava inammissibile perché, pur essendo indeterminato il petitum, da accertarsi nel corso del giudizio, in una successiva udienza esso era stato limitato entro il valore di 1.032, 91 €. Da questo limite di valore derivava che la decisione del giudice di pace doveva essere effettuata secondo equità e questa tipologia di sentenze, secondo i giudici d’appello, non è appellabile. L’uomo ricorreva in Cassazione, assumendo che nell’atto di citazione aveva richiesto il risarcimento dei danni nella misura da precisarsi nel corso del giudizio e comunque nella misura del giudice adito, per cui non aveva rilievo il fatto di aver successivamente ridotto la domanda nei limiti della competenza del giudice di pace secondo equità. Valore della causa. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, in caso di domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace, il valore della causa, per stabilire se questa debba essere decisa secondo equità perché non superiore a 1.032,91 € , va individuato applicando le norme relative alla competenza per valore. Perciò, se la parte, oltre ad indicare una somma specifica non superiore a 1.032,91 €, ha anche richiesto, in via subordinata o alternativa, una somma maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, il valore della causa stessa si deve presumere, in difetto di tempestiva contestazione, nei limiti della competenza del giudice adito e, di conseguenza, atteso lo specifico petitum, pari a 15.493,71 €. Da ciò deriva che la sentenza emessa in tal caso dal giudice è impugnabile, secondo l’articolo 339 c.p.c., con l’appello e non con il ricorso in Cassazione. Il primo atto fissa il valore. Nel caso di specie non assumeva rilievo il fatto che, nel corso della causa, la domanda fosse stata contenuta entro il limite di 1.032,91 €. Infatti, la determinazione del valore della causa, ai fini dell’individuazione del giudice competente, deve avvenire in riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell’atto introduttivo al giudizio oltre alle eventuali contestazioni e rettifiche svolte dal convenuto nella prima difesa , sono irrilevanti le successive modifiche. Di conseguenza, per stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba essere decisa secondo equità, bisogna far riferimento al petitum originario, essendo privo di rilevanza l’eventuale ampliamento della domanda in corso di causa. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 aprile – 9 giugno 2014, numero 12900 Presidente Segreto – Relatore D’Amico Svolgimento del processo 1. P.G.B. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Tivoli la srl Schell, P.P. e la Ras s.p.a. per sentirli condannare solidalmente alla refusione dei danni patiti in occasione di un sinistro stradale. 2. Si costituì la sola impresa assicuratrice contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto. 3. Il Giudice di Pace di Tivoli, con sentenza numero 244/2004 rigettò la domanda del P. aderendo all'eccezione preliminare di prescrizione svolta dalla Ras. 4. Propose appello P. per i seguenti motivi A per non essere decorso il termine di prescrizione ritenuto nella sentenza appellata, giacché solo in data 16 ottobre 2000 la Suprema Corte aveva definito, con sentenza passata in giudicato, la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di Tivoli il quale aveva poi emesso la sentenza appellata B perché, ove la domanda fosse prescritta verso la Ras, non lo era verso le altre parti in quanto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazione non poteva estendersi né al danneggiante né al proprietario del veicolo, essendo questi contumace. Nel merito, ritenuta la sussistenza della responsabilità di P.P. , conducente della vettura investitrice, e degli altri appellanti chiese la condanna in solido degli stessi al risarcimento del danno. 5. Il Tribunale di Tivoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da P.G.B. avverso la sentenza del Giudice di Pace poiché, pur essendo indeterminato il petitum, da accertarsi nel corso del giudizio, alla successiva udienza del 22 maggio 2002, lo stesso era stato limitato entro il valore di Euro 1.032,91. Osserva il Tribunale che, ex articolo 113 e 339 c.p.c., applicabili al presente giudizio secondo il vecchio testo, atteso quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2006, numero 40, le sentenze definite secondo equità di valore inferiore ad Euro 1.032,91 non sono appellabili. 6. Propone ricorso per cassazione P.G.B. con un unico motivo. Resiste con controricorso l'Allianz. Gli altri intimati non svolgono attività difensiva. All'udienza del 6 novembre 2013 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di effettuare l'avviso d'udienza alla parte ricorrente personalmente in quanto il suo avvocato Gina Tralicci risultava essere sospeso a tempo indeterminato. Motivi della decisione 7. Con l'unico motivo del ricorso parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli articolo 5, 10, 113 e 339 cpc in relazione all'articolo 360 c.p.c. numero 3.” Assume il ricorrente che nel proprio atto di citazione egli aveva richiesto il risarcimento dei danni nella misura che sarà precisata in corso di causa o in quella diversa ritenuta di giustizia e comunque nell'ambito della competenza del giudice adito . A nulla quindi rileva, a suo avviso, la circostanza che all'udienza del 22 maggio 2002 egli abbia ridotto la domanda nei limiti di L. 2.000.000, ossia nei limiti della competenza del Giudice di Pace secondo equità. 8. Il motivo è fondato. La sentenza del g.d.p. è appellabile, anche secondo l'originaria formulazione dell'articolo 339 c.p.c Va, infatti ribadito che in caso di domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace, il valore della causa, per stabilire se la stessa debba essere decisa secondo equità perché non superiore ad Euro 1.032,91 , va individuato applicando le norme relative alla competenza per valore, con la conseguenza che, se la parte, oltre ad indicare una somma specifica non superiore ad Euro 1.032,91, abbia anche richiesto, in via alternativa o subordinata, una somma maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, il valore della causa, in forza del principio stabilito dall'articolo 14 c.p.c., si deve presumere, in difetto di tempestiva contestazione, nei limiti della competenza del giudice adito e quindi, atteso lo specifico petitum, pari ad Euro 15.493,71. Ne consegue che la sentenza emessa in tal caso dal giudice di pace è impugnabile, a norma dell'articolo 339 c.p.c., con l'appello e non con il ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile Cass., Ordinanza, 20 settembre 2002, numero 13795 . Di nessun rilievo è poi il fatto che in corso di causa la domanda sia stata contenuta entro il limite di Euro. 1.032,91. Va infatti affermato che la determinazione del valore della causa, ai fini della individuazione del giudice competente, deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche. Ne segue che, al fine di stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità, ai sensi dell'articolo 113, secondo comma, c.p.c., occorre far riferimento al petitum originario, non essendo rilevante l'eventuale ampliamento della domanda in corso di causa Cass. 8 marzo 2010, numero 5573 Cass., 18 settembre 2006, numero 20118 . 9. Accolto il ricorso, la causa deve essere rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso giudice. P.Q.M. La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Tivoli, in diversa persona fisica.