Non si può invocare il risarcimento del danno per inutilizzabilità dell’immobile se non si fornisce la prova in concreto dell’impossibilità del suo utilizzo nel periodo in cui sono stati realizzati i lavori di adeguamento alla normativa antisismica.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 11633 del 26 maggio 2014. Il fatto. Un uomo conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Foggia i proprietari dell’area sovrastante l’immobile di sua proprietà, i quali avevano ottenuto la concessione edilizia per la sopraelevazione. Denunciava che i lavori erano stati effettuati in violazione della legge antisismica e che avevano danneggiato l’appartamento sottostante. Chiedeva, quindi il risarcimento del danno per il mancato uso dell’immobile. La Corte d’Appello di Bari accoglieva la domanda. I convenuti ricorrono per cassazione, sostenendo la mancata prova, da parte dell’attore, dell’impossibilità di utilizzare l’immobile, in relazione al quale non c’era mai stato pericolo statico. Occorre fornire la prova dell’inutilizzabilità. Il motivo è fondato non si può invocare il risarcimento del danno per inutilizzabilità dell’immobile se non si fornisce la prova in concreto dell’impossibilità del suo utilizzo nel periodo in cui sono stati realizzati i lavori di adeguamento alla normativa antisismica. Danno da mancato utilizzo della cisterna. Per quanto concerne, poi, il danno lamentato dall’attore per il mancato uso della cisterna ostruita dal materiale di risulta, la ricorrente fa notare che era stato appurato che essa era già inutilizzabile prima dell’inizio dei lavori. Tuttavia , tale danno era stato comunque liquidato, ritenendolo in re ipsa, mentre, invece, avrebbe dovuto essere allegato e provato dall’istante. Nel caso di più consulenze tecniche Va poi evidenziato che nel caso in cui siano state espletate più consulenze tecniche in tempi diversi e con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo, giustificando il suo convincimento. Se intende uniformarsi alla seconda consulenza deve giustificare la preferenza, dimostrando che le conclusioni della prima siano state criticamente esaminate dalla nuova relazione. Il ché non è avvenuto nella specie. La Corte di Cassazione accoglie, pertanto, il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 febbraio – 26 maggio 2014, numero 11633 Presidente Berruti – Relatore Scrima Svolgimento del processo Nel 1999, A.D. , nella qualità di procuratore speciale alle liti di A.M. , conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, C.A. e A.L. , rappresentando che questi ultimi, proprietari dell'area sovrastante l'immobile di proprietà dell'attore, sito in omissis , avevano ottenuto dal Comune competente la concessione edilizia per la sopraelevazione, che i relativi lavori erano stati interrotti per difformità e per violazione alla legge sismica e che l'esecuzione dell'opera aveva danneggiato l'appartamento sottostante. Tanto premesso, l'attore chiedeva accertarsi che l'opera realizzata dai convenuti aveva causato danni al suo immobile, condannarsi i convenuti alla rimessione in pristino nonché al risarcimento dei danni per il deprezzamento del detto bene ed accertarsi il danno per il mancato utilizzo dell'immobile in questione. I convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto della domanda. Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 10 febbraio 2005, per quanto rileva ancora in questa sede, dichiarava che i danni riscontrati nell'immobile di proprietà attorea si erano verificati in conseguenza dei lavori effettuati nell'immobile sovrastante di proprietà dei convenuti, condannava questi ultimi al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di Euro 1.519,00, già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali sino al soddisfo, e rigettava la domanda di accertamento del danno da mancato utilizzo dell'immobile di cui si discute in causa e quella di condanna dei convenuti alla somma eventualmente dovuta per il deprezzamento del detto bene. Avverso tale decisione A.D. proponeva appello, cui resisteva la C. , che interponeva a sua volta appello incidentale. A.L. non si costituiva in quel grado. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 3 novembre 2009, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accoglieva la domanda per quanto di ragione e condannava gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento dei danni, di Euro 2.925,00 per l'inutilizzabilità temporanea dell'immobile, di Euro 3.460,00 per danni per le lesioni riportate dal bene, di Euro 1.550,00 per inutilizzabilità della cisterna dal gennaio 1999 al gennaio 2009, oltre interessi come indicati in dispositivo rigettava ogni altra domanda, rigettava l'appello incidentale e condannava gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio. Avverso la sentenza della Corte di merito C.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L'intimato A.D. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1. Deve ritenersi valida la procura apposta a margine del ricorso pur essendo con la stessa conferito il mandato a rappresentare e difendere la ricorrente nel presente giudizio, in ogni fase e grado del processo, ivi compresa quella esecutiva . Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte - che va ribadito in questa sede - il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione rispetta il requisito della specialità, di cui all'articolo 365 c.p.c. senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, atteso che il rispetto di quel requisito è con certezza deducibile, in base all'interpretazione letterale, teleologica e sistematica, dell'articolo 83 c.p.c. per il fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso , essendo la posizione topografica della procura idonea - salvo che dal suo testo si ricavi il contrario - a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio cui l'atto accede sicché risulta irrilevante l'uso di formule normalmente adottate per il giudizio di merito v. Cass. 21 maggio 2007, numero 11741, con cui è stata ritenuta valida la procura apposta a margine del ricorso ancorché essa risultasse conferita con l'espressione delego a rappresentarmi in tutti i gradi . Nel caso all'esame le riportate espressioni, contenute nella procura apposta a margine del ricorso, con contestuale elezione di domicilio a Roma, soddisfano il requisito di specialità richiesto dall'articolo 365 c.p.c., essendo il richiamo al presente giudizio sufficiente per desumere la volontà della parte a promuovere il giudizio di legittimità, pur in presenza di riferimenti a facoltà proprie del giudizio di merito v. anche Cass. 27 gennaio 2009, numero 1954 . 2. Al ricorso in esame non si applica il disposto di cui all'articolo 366 bis c.p.c. - inserito nel codice di rito dall'articolo 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, numero 40 ed abrogato dall'articolo 47, comma 1, lett. d della legge 18 giugno 2009, numero 69 - in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata 3 novembre 2009 . 3. Con il primo motivo si denuncia Assenza assoluta di motivazione ed in via subordinata e concorrente illogica e contraddittoria motivazione. Violazione ed omessa applicazione dell'articolo 2697 cod. civ. . In particolare lamenta la C. che la Corte di merito abbia liquidato il danno per mancato uso dell'immobile, pur avendo l'attore omesso di provare di non aver potuto utilizzare l'immobile e pur avendo lo stesso c.t.u. nominato in secondo grado sostenuto che la struttura portante non è mai stata interessata e che non c'è mai stato pericolo statico . Deduce che il predetto tecnico ha apoditticamente affermato, con motivazione incongrua ed inconferente, che l'appellante non ha potuto abitare l'immobile nei ventidue mesi durante i quali la ricorrente ha reso conforme il suo immobile alla legge sismica, posto che le prescrizioni del Genio Civile avrebbero riguardato l'adozione degli adeguamenti tecnici nell'immobile della ricorrente che non avrebbero compromesso la staticità del fabbricato sottostante di proprietà dell'A. . Assume pertanto la ricorrente che le argomentazioni poste dal detto c.t.u. a fondamento del supposto danno da inutilizzabilità teorica dell'immobile dell'intimato sarebbero solo frutto della sua fantasia , né la Corte di merito si sarebbe preoccupata di verificare la coerenza di tale affermazione in contrasto con la premessa non c'è mi stato pericolo sismico o di staticità e si sarebbe riportata ad essa ritenendola pienamente condivisibile, traendo così conclusioni errate e determinando tautologicamente un danno ipotetico da mancato uso mai provato dall'attore. Inoltre, ad avviso della ricorrente, la motivazione della Corte territoriale sul punto sarebbe contraddittoria e inspiegabile, affermando essa, da un canto, di condividere le motivazioni dell'ausiliare, per il quale l'immobile dell'A. non ha mai corso il rischio sismico né la sua staticità é stata mai compromessa, e, dall'altro, che il danno da indisponibilità va riconosciuto in quanto non si può pretendere l'appellante utilizzasse una struttura non idonea staticamente . 3.1 Il motivo è fondato. Ed invero il danno di cui si discute deve essere provato in concreto, dovendo dimostrarsi che l'immobile dell’A. sia rimasto effettivamente inutilizzato nel periodo in cui sono stati realizzati i lavori di adeguamento dell'immobile della ricorrente alla normativa antisismica e nella specie non risulta sia stata offerta. A tanto va aggiunto che la motivazione della sentenza sul punto, che si riporta espressamente la relazione del c.t.u. D.L. condividendola pienamente , é affettata dai lamentati vizi. Ed invero, pur riportando testualmente parte di detta relazione in cui si afferma che il quadro fessurativo esistente non interessa la struttura portante e che sino al rilascio della Concessione Edilizia di Variante 8.3.2001, il fabbricato é rimasto in condizioni di inadeguatezza rispetto alla legge sismica. Ne consegue rispetto alla causa, che l'azione dell’A. ebbe valido motivo e che per un periodo stimabile in due anni e due mesi i suoi locali erano da considerare inabitabili ed inutilizzabili Il danno per inutilizzabilità temporanea dell'immobile, relativamente al periodo in cui il fabbricato fu in condizioni di inadeguatezza rispetto alla legge sismica, è stimato in Euro 2.925,00 v. sentenza impugnata p. 7 e 8 , la Corte di merito ha poi accolto la domanda derivante da inutilizzabilità temporanea dell'immobile dell'appellante pari ad Euro 2.925,00, non potendosi pretendere che lo stesso utilizzasse egualmente una struttura non idonea staticamente v. sentenza impugnata p. 10 , così contraddicendo quanto prima affermato, sia pure con richiamo per relationem al detto elaborato del c.t.u., e senza peraltro sufficientemente motivare sul punto. 4. Con il secondo motivo si lamenta Omessa valutazione di un elemento essenziale emerso in istruttoria. Motivazione insufficiente e contraddittoria. Vizio di ultrapetizione . Deduce la ricorrente che l'A. ha chiesto il risarcimento dei danni per il mancato utilizzo della cisterna perché ostruita da materiale di risulta, che nulla al riguardo ha riscontrato il c.t.u. nominato in primo grado e che l'ausiliare del giudice nominato in secondo grado non solo non ha accertato una siffatta otturazione ma ha pure appurato che la cisterna era stata resa inutilizzabile dall'intimato prima che la ricorrente iniziasse i lavori nella sua abitazione, avendo realizzato in sostituzione una pluviale sulla facciata. La ricorrente lamenta, inoltre, che in relazione a tale danno nulla ha provato l'attore e deduce che autonomamente la Corte di merito avrebbe liquidato il danno in parola per consentire all'intimato di riconvogliare le acque dal nuovo al vecchio pluviale , danno, questo, mai richiesto dall'attore ed escluso dal c.t.u. del secondo grado alla cui relazione si sono riportati, condividendola, i giudici dell'appello, sicché la motivazione della sentenza impugnata sarebbe pure contraddittoria in quanto in contrasto con il parere del c.t.u. condiviso dalla Corte territoriale, la quale, peraltro, per giustificare la condanna al danno da mancato attingimento di acqua avrebbe affermato che tale danno è in re ipsa. 5. Con il terzo motivo si lamenta Omessa motivazione sui criteri di determinazione del danno. Violazione ed erronea applicazione degli articolo 61 e 62 c.p.c. . Sostiene la ricorrente che anche in relazione alla quantificazione dei danni materiali subiti dall'immobile la Corte di merito avrebbe omesso di motivare sul perché gli stessi lavori di ripristino di alcune parti dell'immobile individuati dai due c.t.u. nominati nei gradi merito avrebbero costi diversi Euro 1519,00 per uno ed Euro 3.460,00 per l'altro , essendosi i Giudici del secondo grado limitati ad aderire alla c.t.u. di secondo grado senza che questi abbia spiegato adeguatamente le ragioni per cui la quantificazione del danno in questione fatta dai due precedenti tecnici quello nominato dalle parti, e quello d'ufficio nominato in primo grado sarebbe errata e non attendibile. La determinazione del danno da costo di mercato delle opere di ripristino operata dalla Corte di merito sarebbe, quindi, apodittica in quanto priva di motivazione, sia pure per relationem, e comunque i predetti giudici avrebbero in tal modo pure erroneamente applicato gli articolo 61 e 62 c.p.c 6. I motivi secondo e terzo possono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente connessi. 6.1. Va osservato che in relazione al lamentato vizio di ultrapetizione il secondo motivo difetta, al riguardo, di autosufficienza, non essendo stato riportata integralmente dall'appellante la domanda di risarcimento danni da mancato utilizzo della cisterna così come formulata dalla controparte, sicché il detto motivo risulta, con riferimento a tale profilo, inammissibile. 6.2. Le ulteriori censure sollevate con il secondo motivo nonché quelle proposte con il terzo motivo sono fondate. Ed invero erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il danno da mancato attingimento di acqua sia in re ipsa, dovendo anche il danno in parola essere allegato e provato dall'istante. Va poi evidenziato che qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando però adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste siano state criticamente esaminate dalla nuova relazione, il che non risulta sia avvenuto nella specie Cass. 30 ottobre 2009, numero 23063 Cass. 3 marzo 2011, numero 5148 Cass. 26 agosto 2013, numero 19572 . 7. L'esame del quarto motivo con cui si denuncia Violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. Omessa motivazione sulla diversa decisione di condanna alle spese , lamentandosi che la Corte di merito abbia condannato l'attuale ricorrente alle spese del doppio grado senza tener conto del principio di causalità, resta assorbito dall'accoglimento dei motivi primo e terzo nonché, per quanto di ragione, secondo. 8. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei limiti indicati e con assorbimento del quarto motivo di ricorso. La sentenza va quindi cassata in relazione alle censure accolte. La causa è rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bari in diversa composizione.