Sequestro conservativo: requisito imprescindibile è l’accertamento del periculum in mora

Il requisito del periculum in mora, che consente l’imposizione del sequestro conservativo, deve essere oggetto di puntuale verifica, avendo quali parametri di valutazione l’entità del credito tutelato, l’esistenza di elementi certi e sintomatici del possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 20471 del 17 maggio 2014. La fattispecie. Il Tribunale di Padova rigettava la richiesta di riesame presentata dall’ex liquidatore di due s.p.a., già rinviate a giudizio per l’illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del degli articolo 5 e 24-ter, d.lgs. numero 231/2001, confermando l’ordinanza di sequestro conservativo dei beni immobili di proprietà delle predette società. Il Tribunale del riesame confermava il provvedimento all’epoca della prima decisione assunta dal Tribunale del riesame era stato ignorato il coinvolgimento del liquidatore delle società nel procedimento penale e che proprio la rapidità con la quale costui era stato sostituito con un collegio di liquidatori dimostrava la volontà di mantenere il controllo del patrimonio. Il nuovo liquidatore ricorre per cassazione. Il periculum in mora deve essere rigorosamente accertato. Occorre premettere che il requisito del periculum in mora, che consente l’imposizione del sequestro conservativo, deve essere oggetto di puntuale verifica, avendo quali parametri di valutazione l’entità del credito tutelato, l’esistenza di elementi certi e sintomatici del possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. In altri termini, è necessario verificare la sussistenza del rischio che il mantenimento dei beni nella disponibilità del debitore dia luogo a condotte di impoverimento del patrimonio dalle quali derivi l’annullamento della garanzia a tutela del creditore, probabilità tanto maggiore tanto più la consistenza patrimoniale sia modesta, per cui assume rilievo anche l’indagine in punto di fatto da dirigere in tal senso. Presupposti sbagliati. Ora, la sentenza di merito non si è attenuta a tali principi e ha ritenuto di poter fondare il giudizio sul pericolo di sottrazione del patrimonio delle due società alle ragioni dello Stato in caso di condanna su due elementi l’avvenuta designazione a liquidatore della società di un soggetto del tutto inidoneo a tutelare la garanzia patrimoniale e la sua rapida sostituzione, strumentalmente dopo la presentazione della nuova richiesta di sequestro da parte del pm e prima della decisione del Tribunale, con professionisti disposti a ricoprire tale carica. Non è stato condotto, invece, alcun accertamento in ordine all’entità del debito, alla consistenza del patrimonio delle due società, alla sua capienza, all’eventuale compimento di atti di dismissione dei beni societari. Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio al Tribunale di Padova per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 23 aprile – 16 maggio 2014, numero 20471 Presidente Giordano – Relatore Boni Ritenuto in diritto 1. Con ordinanza del 3 ottobre 2012 il Tribunale di Padova rigettava la richiesta di riesame, presentata da Gentile Gianluca nella qualità di ex liquidatore delle società CALIFIN spa e GRUPPO ASSINVEST spa, già rinviate a giudizio per l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del D.Lgs. numero 231 del 2001, articolo 5 e 24-ter, e confermava quindi l'ordinanza di sequestro conservativo, emessa dal Tribunale di Padova in data 20 luglio 2012 sino al concorrente valore di Euro 1.549.000, dei beni immobili di proprietà delle predette società. 1.1. Proposto ricorso per cassazione da parte del Gentile, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza nr. 33765 del 3 aprile 2013 annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale a fondamento della decisione rilevava che, poiché con precedente provvedimento del 26 gennaio 2012 il G.U.P. del Tribunale di Padova aveva già una prima volta disposto il sequestro conservativo degli immobili delle società ai sensi degli articolo 54 del D.Lgs. numero 231 del 2001 e 316 cod.proc.penumero , decreto in seguito annullato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 7 marzo 2012 per mancanza del requisito del pericolo di dispersione dei beni stessi, il successivo provvedimento di sequestro, reiterazione del precedente e confermato dal Tribunale, era stato fondato su diverse valutazioni in ordine a tale presupposto in ragione del fatto che anche la persona del liquidatore era coinvolto nell'indagine, risultando quindi privo di integrità morale in ciò era però incorso nella violazione del giudicato cautelare sulla scorta di un elemento fattuale in realtà inesistente, dal momento che il soggetto coinvolto nel procedimento era diverso dal liquidatore che aveva promosso l'impugnazione cautelare. 2. Il Tribunale del riesame nel giudizio di rinvio, con ordinanza resa il 7 ottobre 2013, confermava nuovamente il provvedimento di sequestro, rilevando che in merito al requisito del periculum in mora , inteso quale probabilità di sottrazione dei beni alla garanzia di adempimento dei crediti da tutelare, il relativo giudizio era condizionato dall'evoluzione dei fatti nel corso del tempo, sicché il giudicato cautelare poteva superarsi in considerazione del fatto che all'epoca della prima decisione assunta dal Tribunale del riesame era stato ignorato il coinvolgimento del liquidatore delle società nel procedimento penale e che proprio la sorprendente rapidità con la quale costui era stato sostituito con un collegio di liquidatori, determinazione assunta strumentalmente a ridosso delle decisione del Tribunale, dimostrava la chiara volontà di mantenere il controllo del patrimonio e l'elevato pericolo della sua sottrazione con pregiudizio della garanzia costituita a vantaggio dello Stato in caso di condanna. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Eugenio Zinno nella qualità di liquidatore delle società CALIFIN spa e GRUPPO ASSINVEST spa, il quale ha dedotto i seguenti motivi - nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'articolo 627 cod. proc. penumero , comma terzo - nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi degli articolo 325 cod. proc. penumero , comma 1 e violazione di legge in riferimento al disposto dell'articolo 316 cod. proc. penumero quanto alla ritenuta sussistenza del periculum in mora - nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'articolo 325 cod. proc. penumero , comma 1 e violazione del principio di ne bis in idem . Secondo il ricorrente, il Tribunale non si era attenuto al principio di diritto espresso nella sentenza di annullamento, ma aveva valorizzato nuovamente la circostanza dell'avvenuta sostituzione del liquidatore G. con un collegio di liquidatori, già ritenuta dalla Corte di Cassazione inidonea a superare la preclusione processuale costituita dal precedente annullamento, da parte del Tribunale del riesame di Padova, di identico provvedimento di sequestro conservativo, e non aveva effettuato alcuna verifica circa il compimento di atti o comportamenti idonei a rivelare la volontà di occultare o sottrarre i beni delle società. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 1. Va premesso che la sentenza rescindente, emessa dalla quinta sezione penale di questa Corte, dopo avere rilevato che la decisione iniziale del Tribunale del riesame aveva escluso la sussistenza di esigenze cautelari sulla base di un duplice argomento, ossia del rilievo dell'insufficienza dimostrativa dei soli comportamenti illeciti, tenuti dagli amministratori delle persone giuridiche rinviate a giudizio, in ragione della conduzione attuale della loro gestione da parte di un liquidatore, e del mancato accertamento di atti o comportamenti denotanti la volontà di occultamento o sottrazione dei beni che ne costituivano il patrimonio, ha ritenuto inidoneo quale elemento di novità, tale da consentire il superamento della preclusione processuale, ostativa all'emanazione di nuovo provvedimento cautelare sugli stessi beni, il coinvolgimento del nuovo liquidatore nell'indagine riguardante la fattispecie di falso in bilancio. Ha quindi evidenziato che tale soggetto era stato sostituito da un collegio di liquidatori, presieduto da Gianluca Gentile, senza fosse emerso a loro carico alcun precedente giudiziario e penale in grado di dimostrarne l'inaffidabilità contabile e gestionale, e ha sollecitato un rinnovato esame della situazione patrimoniale delle società in liquidazione allo scopo dell'eventuale individuazione di atti e comportamenti, idonei da far ritenere una volontà proiettata all'occultamento e/o alla sottrazione dei beni suddetti, legittimante un negativo giudizio prognostico sulla tutela per future aspettative in ordine al pagamento delle eventuali sanzioni inflitte alle società . 1.1 In tal modo si è richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il requisito del periculum in mora , che consente l'imposizione del sequestro conservativo, deve essere oggetto di puntuale verifica, avendo quali parametri di valutazione l'entità del credito tutelato, l'esistenza di elementi certi e sintomatici del possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo Cass. sez. 2, numero 44148 del 21/09/2012, P.M. in proc. Galofaro, rv. 254340 sez. 6, numero 20923 del 15/03/2012, Lombardi, rv. 252865 sez. 5, numero 13284 del 02/02/2011, P.C. in proc. Frustaci, rv. 250209 sez. 5, numero 13284 del 02/02/2011, P.C. in proc. Frustaci, rv. 250209 sez. 5, nr. 11291 del 16/2/2010, Leone, rv. 246367 . In altri termini, l'adozione della misura cautelare resta condizionata dalla sussistenza del rischio che il mantenimento dei beni nella disponibilità del debitore dia luogo a condotte di impoverimento del patrimonio, dalle quali derivi l'annullamento della garanzia a tutela del creditore, probabilità tanto maggiore quanto la consistenza dell'asse patrimoniale sia modesta, per cui assume rilievo anche l'indagine in punto di fatto da dirigere in tal senso. 2. Ebbene, tanto premesso, l'ordinanza in verifica, pur consapevole delle ragioni dell'annullamento e del contenuto del precedente provvedimento annullato, non si è attenuta a tali principi e ha ritenuto di poter fondare il giudizio sul pericolo di sottrazione del patrimonio delle due società alle ragioni dello Stato in caso di condanna su due elementi l'avvenuta designazione, a procedimento già avviato, del G. a loro liquidatore, soggetto del tutto inidoneo, perché coinvolto nelle vicende di falso in bilancio in concorso con C.G. in quanto già componente del collegio sindacale delle società, a tutelare la garanzia patrimoniale, e la sua rapida sostituzione, strumentalmente avvenuta dopo la presentazione della nuova richiesta di sequestro da parte del P.M. e prima della decisione del Tribunale, poi annullata, con professionisti disposti a ricoprire tale carica, nonostante gli amministratori fossero gravati da pesanti accuse. In tal modo il provvedimento del Tribunale ha stabilito una censurabile e non ben giustificata relazione automatica tra, da un lato la scelta della persona del precedente liquidatore, la sua sostituzione, posta in relazione alla presentazione della nuova domanda cautelare del P.M. senza che la circostanza fosse nota, il pregiudizio legato al fatto che i nuovi professionisti, peraltro non colpiti da alcun precedente, né da sospetti di inaffidabilità o incapacità gestionale, si siano resi disponibili a ricoprire la carica, sebbene i precedenti gestori fossero implicati in un procedimento penale per fatti di rilievo e la volontà di mantenere il controllo del patrimonio, dall'altro il rischio della sua dispersione a danno del credito da cautelare. Ha però omesso di condurre alcun accertamento e di darne conto nella motivazione dell'ordinanza, in ordine all'entità del debito, alla consistenza del patrimonio delle due società, alla sua capienza, agli eventi gestionali posti in essere medio tempore , all'eventuale compimento di atti di dismissione dei beni societari, così come non ha illustrato in modo compiuto e razionale le ragioni di censura della compiuta sostituzione di un liquidatore poco affidabile e colluso con il C. , quale il G. , con professionisti non sospettati di alcun illecito e quindi maggiormente in grado di assicurare correttezza di comportamenti. Né è comprensibile il rilievo per cui la sostituzione sarebbe strumentale e diretta a condizionare la decisione del Tribunale, quando nulla indica che la proprietà ed il liquidatore fossero stati a conoscenza della rinnovata istanza proposta dal P.M., mentre in sé la volontà di conservare il controllo sull'assetto patrimoniale non è indicativo della volontà di disporne in modo tale da compromettere fa generica garanzia a tutela del creditore. In definitiva il provvedimento impugnato incorre nel vizio di violazione di legge quanto ai presupposti applicativi dell'articolo 316 cod.proc.penumero e di motivazione apparente, non avendo confutato gli argomenti esposti nella richiesta di riesame e riproponendo in parte lo stesso argomento che aveva determinato l'annullamento del precedente perché non in grado di superare la preclusione del giudicato cautelare, già formatosi, laddove ha preso in esame un elemento privo di consistenza, ossia la nomina a liquidatore di persona che non offriva garanzie di corretta gestione del patrimonio delle società, questione ormai superata. S'impone, pertanto, l'ulteriore annullamento con rinvio al Tribunale di Padova per un nuovo esame che dovrà svolgersi tenendo conto dei principi e dei rilievi critici sopra esposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Padova.