Superamento di concorso interno? Situazione giuridica acquisita non disconoscibile né espropriabile

Nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, ove la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili gli estremi dell’offerta al pubblico. Ciò impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l’obbligazione secondo correttezza e buona fede.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6849 del 24 marzo 2014. Il fatto. Due donne e un uomo, premesso di aver superato il concorso interno per la riqualificazione indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per accedere alla categoria C2 e che la data di immissione nella nuova qualifica era stata stabilita nell’11/2/2001, adivano il Giudice del Lavoro affinché fosse accertato il loro diritto all’inquadramento con decorrenza 1/10/2001, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del bando di concorso, il quale stabiliva che i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, in possesso dei requisiti prescritti, sarebbero stati inquadrati nel nuovo profilo professionale con decorrenza giuridica ed economica dal 1° ottobre 2001, data di pubblicazione del bando. La domanda veniva accolta e tale decisione confermata anche in appello. Titolarità di una posizione giuridica perfetta. Ciò sulla base dell’assunto secondo cui anche nell’ambito del pubblico impiego privatizzato deve trovare applicazione il principio secondo cui, stante la vincolatività ex art. 1336 c.c. dell’offerta nei confronti del vincitore, questi è titolare di una posizione giuridica perfetta che non può essere incisa da una disposizione collettiva successiva, ai sensi dell’art. 2077 c.c. la P.A. è tenuta a comportarsi secondo buona fede e correttezza con riguardo agli impegni assunti. Il Ministero ricorre per cassazione, sostenendo che il momento di decorrenza dell’inquadramento era agganciato a quello di approvazione di tutte le graduatorie 11/2/2014 . Inoltre, avrebbero errato i giudici di merito nel sostenere che l’accordo collettivo non poteva produrre alcun effetto nei confronti dei ricorrenti in difetto di esplicita adesione degli stessi. Concorso interno e offerta al pubblico. Il ricorso è infondato nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, ove la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili gli estremi dell’offerta al pubblico. Ciò impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l’obbligazione secondo correttezza e buona fede. Situazione giuridica non disconoscibile né espropriabile. Ne consegue che il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile né espropriabile per effetto di diversa successiva disposizione generale volta a posticipare la decorrenza giuridica ed economica dell’inquadramento. La Corte di Cassazione, dunque, rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 22 gennaio – 24 marzo 2014, n. 6849 Presidente Lamorgese – Relatore Pagetta Fatto e diritto D.I. , A.P. e D.B.F.M. , premesso di avere superato il concorso interno per riqualificazione indetto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, per accedere alla categoria C2 e che con atto della Direzione Generale del Ministero la data di immissione nella nuova qualifica era stata stabilita nell'11.2.2004, adivano il giudice del lavoro chiedendo accertarsi il loro diritto all'inquadramento nella qualifica C2 con decorrenza 1.10.2001 in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del bando di concorso il quale stabiliva che i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, in possesso dei requisiti prescritti, sarebbero stati inquadrati nel nuovo profilo professionale con decorrenza giuridica ed economica dal 1 ottobre 2001, data di pubblicazione del bando. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in riferimento a tali procedure concorsuali iniziate in ritardo rispetto ai tempi previsti, aveva infatti sottoscritto un accordo i cui contenuti erano stati trasfusi nel ccni sottoscritto il successivo 9 febbraio 2004, con il quale le parti, a rettifica di quanto previsto nell'art. 19 comma 5 ccni 2000, avevano previsto che il provvedimento di inquadramento del personale a seguito dei passaggi all'interno dell'Area B e C sarebbero stati definiti con l'approvazione di tutte le graduatorie e la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro da stipularsi entro il 31.1 2004. Il Tribunale accoglieva la domanda. La decisione era confermata dalla Corte d'appello di Milano sulla base delle seguenti considerazioni - l'assunto del Ministero appellante in ordine alla possibilità di modifica del bando di concorso da parte di successivi accordi sindacali in ragione della peculiarità del rapporto di lavoro pubblico privatizzato e della necessità del rispetto dei principi generali ricavabili dall'art. 97 Cost. era infondato anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, deve infatti, trovare applicazione il principio secondo il quale, stante la vincolatività ex art. 1336 cod. civ. dell'offerta nei confronti del vincitore, questi è titolare di una posizione giuridica perfetta che non può essere incisa da una disposizione collettiva successiva ai sensi dell'art. 2077 cod. civ. infatti anche la Pubblica Amministrazione è tenuta a comportarsi secondo i principi di correttezza e buona fede con riguardo agli impegni assunti - in ogni caso, l'accordo collettivo del 2003 non contiene alcuna modifica del bando di concorso nei termini prefigurati dal Ministero. Con la previsione secondo la quale i provvedimenti di inquadramento del personale a seguito dei passaggi all'interno delle aree B e C sono definiti con l'approvazione di tutte le graduatorie e la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro da stipularsi entro il 31.1.2004 , la norma collettiva ha inteso,infatti, disciplinare solo la data ultima entro la quale doveva farsi luogo, una volta emanati i provvedimenti di inquadramento alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro senza nulla disporre in ordine alla decorrenza giuridica ed economica del nuovo inquadramento, demandando l'emanazione del provvedimento di inquadramento alla conclusione di tutte le graduatorie - in merito poi all'obbligo del risparmio delle risorse finanziarie, obbligo che discenderebbe dall'art. 97 Cost. e che sarebbe violato dalla decorrenza retroattiva, occorre considerare che nel caso di specie si è in presenza di un mero incremento stipendiale per una progressione orizzontale che trova la sua giustificazione non in prestazioni lavorative di maggiore caratura professionale ma nel fatto stesso di avere partecipato con esito vittorioso al concorso con conseguente arricchimento del bagaglio conoscitivo e conseguente riqualificazione professionale. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso affidato ad un unico articolato motivo il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Gli intimati hanno depositato controricorso. Con l'unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del ccn integrativo di amministrazione sottoscritto il 9.2.2004 e degli artt. 35, 40, 40bis, e 43 d. lgs n. 165 del 2001, degli artt. 3 £15 dpr 487 del 1994, degli artt. 1321, 1322 1326, 1336,1372 cod. civ. nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo. Premette che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'art. 4 del ccni agganciava il momento di decorrenza dell'inquadramento a quello di approvazione di tutte le graduatorie, momento coincidente con la data dell'11.2.2004. L'affermazione del giudice di primo grado, implicitamente condivisa dal giudice di appello, secondo la quale l'accordo collettivo non poteva produrre alcun effetto nei confronti dei ricorrenti in difetto di esplicita adesione degli stessi, si pone in contrasto con le norme che regolano la contrattazione collettiva nel pubblico impiego privatizzato. Il contratto integrativo 2004 era pertanto efficace anche nei confronti degli intimati. La presentazione della domanda di partecipazione non fa sorgere alcun rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione dovendosi escludere fra gli elementi essenziali del bando individuati dall'art. 3 dpr n. 487 del 1994 non si colloca,infatti, anche la regolamentazione della decorrenza dell'inquadramento il quale, secondo principi consolidati nella materia del pubblico impiego nella vigenza dell'art. 7 dpr n. 3 del 1957, coincide con il momento di costituzione del rapporto. In conseguenza la previsione del bando in tema di inquadramento, non riguardando lo svolgimento della procedura concorsuale, poteva essere modificata dalla norma collettiva. ben poteva la norma del bando essere modificata. La soluzione accolta dal giudice di appello determinava un ingiustificato arricchimento dei dipendenti, non in linea con il contratto collettivo nazionale 1998-2001 comparto ministeri in attuazione del quale erano state espletate le procedure di riqualificazione e finiva con il porre a carico del Ministero oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Il ricorso è infondato. Anche a prescindere dal rilievo della improcedibilità del motivo di ricorso per avere omesso, in violazione del disposto dell'art. 366 cod. proc. civ., di indicare la sede processuale nella quale risulta prodotto il contratto collettivo integrativo e di riprodurne il contenuto v. Cass. n. 1227 del 2011 , le censure alla decisione sono a comunque da respingere nel merito. Questa Corte, in fattispecie identiche a quella in esame, ha ritenuto che in tema di lavoro pubblico privatizzato, ove la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc , prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede. Il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, né espropriabile in virtù dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ. per effetto di diversa successiva disposizione generale volta, come nella specie, a posticipare la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento. Cass. n. 14478 del 2009, n. 26493 del 2010 n. 25045 del 2011 . A tale orientamento si ritiene di dare continuità conseguendone il rigetto del ricorso. Le spese sono liquidate secondo soccombenza e determinate nella misura di cui al dispositivo che tiene conto del numero dei controricorrenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione ai controricorrenti delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 3600,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.