Trattativa chiusa online, ma la merce non arriva... Condannato il venditore, che aveva anche cancellato l’account

Nessun dubbio è possibile sulla condotta tenuta dal venditore legittimo parlare di truffa in piena regola. Decisiva la mancata consegna del bene al compratore, che ha regolarmente pagato la cifra pattuita. Significativo anche il fatto che il venditore, una volta conclusa la transazione, sia sparito dal sito web.

In fuga col bottino sembra il titolo di una pellicola cinematografica – una commedia alla buona –, è invece, in sintesi, la potenziale conclusione delle compere effettuate online, con il venditore che sparisce – assieme alla merce, se davvero c’è mai stata – dopo aver incassato i soldi, e con l’acquirente che si ritrova con un pugno di mosche. Ma, mondo virtuale o reale che sia, la condotta del finto venditore è comunque qualificabile come truffa in piena regola. A maggior ragione quando, come in questo caso, colui che ha proposto la merce, una volta fatto l’affare – ossia realizzato il ‘pacco’ ai danni del compratore –, si cancella dal mercato web Cassazione, sentenza numero 10136, sez. VI Penale, depositata oggi . Merce. Luogo del delitto, seppur virtuale, è Ebay, uno dei siti internet di riferimento per la compravendita di merci. In questo contesto, difatti, la trattativa, intrapresa e poi conclusa, per il passaggio di un «bene voluttuario» si rivela un bluff clamoroso ai danni del compratore, che paga regolarmente il prezzo fissato, ma si ritrova senza l’oggetto desiderato. E il venditore? Letteralmente sparito, come testimoniato dalla «cancellazione del suo account». Ciò nonostante, però, egli viene comunque rintracciato, e condannato per il reato di «truffa». Cancellazione. E, ora, la linea di pensiero tracciata tra Tribunale e Corte d’appello viene condivisa e fatta propria anche dalla Cassazione nessun dubbio è possibile sulle gesta del venditore. Quest’ultimo, peraltro, è recidivo, essendosi reso responsabile della «omessa consegna della merce anche ad altri soggetti», convinto, però, che i compratori «non avrebbero esercitato azioni legali per ottenere la restituzione della somma versata». Irrilevante il richiamo, fatto dal venditore, al suo curriculum su Ebay, ossia «la positività dei feedback» ricevuti da precedenti compratori. Cristallina la «condotta fraudolenta» del venditore, che si è accreditato «sul sito Ebay» e ha posto «in vendita un bene, ricevendone il corrispettivo senza procedere alla consegna di esso» al compratore, e, per giunta, «rendendo difficile la possibilità di risalire» alla sua persona. Significativo, a questo proposito, concordano i giudici del ‘Palazzaccio’, il fatto che il venditore, una volta conclusa la «transazione», abbia provveduto alla «cancellazione» del proprio «account» dal sito web.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 febbraio – 10 marzo 2015, numero 10136 Presidente Conti – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15.4.2014 la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio ed a seguito di gravame interposto dall'imputato S.G. avverso la sentenza emessa il 9.2.2012 dal Tribunale di Como, ha confermato detta sentenza con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di truffa ai danni di C.R. e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo 2.1. erronea applicazione dell'articolo 640 cod. penumero e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato, avendo la Corte territoriale valorizzato circostanze irrilevanti ed essendo ricorsa a mere congetture nei considerare l'omessa consegna della merce anche ad altri soggetti e la previsione che questi non avrebbero esercitato azioni legali per ottenere la restituzione della somma versata come pure rilevante - al contrario di quanto assume la Corte - sarebbe la positività del «feedback» risultante dai dati forniti dal sito «ebay» non modificabili dall'inserzionista, che escluderebbe una possibile simulazione da parte del ricorrente. 2.2. violazione dell'articolo 62 numero 4 cod. penumero ed illogicità della motivazione in ordine alla esclusione del danno di lieve entità rispetto al valore intrinseco del bene compravenduto ed alle condizioni economiche non precarie dell'acquirente desunte dalla natura voluttuaria del bene acquistato. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è infondato. 2. In materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza dei reato di cui all'articolo 640 cod. penumero Sez. 2, numero 41073 dei 05/10/2004, Occhipinti ed altro, Rv. 230689 . Inoltre, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. Sez. 2, numero 5801 del 08/11/2013, Montalti e altro, Rv. 258203 . 3. In applicazione dei principi ricordati questa Corte ha già ravvisato la condotta fraudolenta prevista dall'articolo 640 cod. penumero in quella di chi si accredita sul sito «ebay» e pone in vendita un bene, ricevendone il corrispettivo senza procedere alla consegna di esso e rendendo difficile la possibilità di risalire al venditore v. Sez. 2 numero 3058 del 29.9.2011, Zappa, numero m. Sez. 2 numero 46849 del 22.10.2014, Parrelli, numero m. . 4. Si è , pertanto, posta nell'alveo di legittimità la Corte di merito che ha desunto la sussistenza degli artifici e raggiri, che hanno realizzato la violazione dell'affidamento prodotto nella parte offesa, considerando l'accreditamento del ricorrente nel sito informatico dedicato alle compravendite a mezzo della rete internet e dalla messa in vendita del bene oggetto della transazione - del quale è stato riscosso il prezzo pattuito senza il successivo invio della merce - rispetto alle quali condotte non illogicamente sono state valutate indizianti della truffa sia la cancellazione dell'«account» successiva alla conclusione della transazione che la reiterazione di fatti analoghi da parte dello stesso ricorrente. 5. II secondo motivo è inammissibile in quanto in fatto, prospettandosi una diversa ed ipotetica valutazione delle condizioni economiche della parte offesa. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.