Nuovo schema fidejussorio per le agevolazioni alle imprese

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 4075/2014, aggiorna le clausole dello schema di garanzia fidejussoria per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. Non saranno accolte le garanzie prestate da soggetti che, in passato, non hanno onorato gli obblighi di restituzione nei confronti del MISE.

In particolare, il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto alcune modifiche alle clausole dello schema di garanzia fidejussoria per gli incentivi concessi alle imprese. La clausole modificate. Le modifiche riguardano nello specifico le clausole che devono essere utilizzate in caso di erogazione, a titolo di anticipazione, della prima quota delle agevolazioni finanziarie gestite dalla Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali, di cui al primo comma dell'art. 4 e l'art. 6, dello schema di fidejussione allegato alla Circolare n. 43138 del 21 dicembre 2012. Escluse suddette modifiche rimane valido lo schema previsto appunto dalla già menzionata Circolare n. 43138/2012, quindi, per essere valide, le fidejussioni e le polizze fideiussorie dovranno essere rilasciate in conformità al nuovo schema, sottoscritte con firma autenticata e complete di attestazione dei poteri di firma dei sottoscrittori. Le garanzie fideiussorie. Le garanzie possono essere rilasciate unicamente dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate dall’art. 1, lettera c , della Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107, del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385. Il MISE precisa che non saranno accolte le garanzie fideiussorie prestate da quei garanti che, in passato, non abbiano onorato gli obblighi di restituzione nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico e che pertanto le imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte del Ministero o del soggetto gestore/sostituto, ove delegato per le attività di erogazione . fonte www.fiscopiu.it

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