Detenzione illecita di stupefacenti: la Cassazione fornisce chiarimenti sul consumo di gruppo

Il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’articolo 75 d.P.R. numero 309/1990, in presenza di determinate condizioni.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 1874 del 17 gennaio 2014. Il fatto. Il Tribunale di Agrigento condannava quattro uomini per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sulla base di una serie di conversazioni telefoniche. Ciascuno degli imputati propone ricorso in Cassazione, con distinti atti. Le intercettazioni, se correttamente interpretate, possono fondare una decisione di condanna. Gli imputati lamentano il fatto che la sentenza di condanna si sia basata unicamente su una serie di conversazioni telefoniche non correttamente interpretate. La Cassazione respinge tale censura sostenendo che la Corte territoriale ha ritenuto le dichiarazioni rese da un testimone pienamente attendibili e riscontrate dalle riprese effettuate mediante una telecamera. L’interpretazione delle conversazioni costituisce questione di fatto, sindacabile dal giudice di merito. Tra l’altro, i Giudice del Palazzaccio ribadiscono che esula dai loro poteri una rilettura dei dati di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Con particolare riferimento alle intercettazioni telefoniche, «l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza». Consumo di gruppo. Uno degli imputati denuncia, inoltre, il fatto che sia stata fatta rientrare nel reato di cui all’articolo 73, d.P.R. numero 309/1990 anche la condotta di detenzione di sostanza stupefacente destinata al c.d. uso di gruppo, nel caso in cui l’acquirente detentore sia anche assuntore. Osserva che la codetenzione in concorso con altri è compatibile con la quantità della sostanza, stante l’importo dell’acquisto, tale da rendere verosimile la destinazione all’uso personale. Anche tale doglianza è infondata l’acquisto per il consumo di gruppo è stato escluso in forza della circostanza della corresponsione del prezzo dello stupefacente per intero da parte di uno degli imputati. Se si fosse trattato effettivamente di un acquisto in comune, lo stesso avrebbe dovuto corrispondere solo un terzo del complessivo importo. Tra l’altro, la condanna è in primo luogo fondata sull’esclusione degli estremi atti a ravvisare l’uso di gruppo non punibile secondo i parametri indicati dalla Sezioni Unite il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’articolo 75 d.P.R. numero 309/1990, a condizione che a l’acquirente sia uno degli assuntori b l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo c sia certa fin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto. Alla luce di quanto detto, il ricorso si intende respinto.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 8 ottobre 2013 – 17 gennaio 2014, numero 1874 Presidente Zecca – Relatore Esposito Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7/4/2011 il Tribunale di Agrigento giudicava K.A. , L.A. , S.C. e C.V. responsabili dei reati attinenti alla detenzione illecita di sostanza stupefacente specificamente loro contestati in epigrafe, nonché N.G.E. del reato di furto aggravato contestatogli. 1.2. La Corte d'Appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, assolveva il C. da uno dei reati ascrittigli e rideterminava la pena inflitta nei confronti di quest'ultimo, nonché del L. e del K. , confermando nel resto la sentenza. 1.3.L'impianto probatorio del processo era costituito in larga parte da una serie di conversazioni telefoniche e tra presenti il cui contenuto era riferito ora nei riguardi dei diretti interlocutori, ora nei riguardi di soggetti menzionati nelle conversazioni. 2.Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione, con distinti atti, i predetti imputati. 2.1 Il K. deduce violazione di legge e vizio motivazionale per avere i giudici utilizzato acriticamente, come riscontri degli elementi d'accusa, le dichiarazioni di tal D. , oltre che alcune riprese video, le prime non attendibili, le seconde in ogni caso inadeguate a fungere da riscontro. 2.2 Il L. , a sua volta, propone duplice impugnazione, in proprio e a mezzo del difensore. Con la prima censura la sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale nel punto in cui nega all'imputato il ruolo di assuntore incaricato dell'acquisto collettivo di stupefacente da utilizzare insieme con la moglie P. e con l'amica Ca.Ci. , e ciò sulla scorta di alcune intercettazioni non correttamente interpretate. Rappresenta, inoltre, che, al fine di rendere la pena più aderente al caso concreto, sarebbe stato congruo un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva. Con il secondo atto d'impugnazione deduce l'erronea applicazione della legge penale, laddove la sentenza riconduce al reato di cui all'articolo 73 D.P.R. 309/90 anche la condotta di detenzione di sostanza stupefacente destinata al c.d. uso di gruppo, nel caso in cui l'acquirente detentore sia anche assuntore. Osserva che la codetenzione della sostanza stupefacente in concorso con altri è compatibile, altresì, con la quantità della sostanza, stante l'importo dell'acquisto, tale da rendere verosimile la destinazione all'uso personale. Denuncia la mancanza di motivazione riguardo alla congruità del quantitativo di fumo leggero, in relazione al tasso di principio attivo, ai fini della configurazione della detenzione per uso di gruppo e personale. 2.3.Anche S.C. propone duplice impugnazione. Con l'atto sottoscritto dal difensore rileva che la Corte territoriale, a fronte di ordinanza custodiale annullata dal Tribunale della Libertà per carenza di gravi indizi di colpevolezza, ha ritenuto i medesimi atti concludenti per una sentenza di condanna, con iter argomentativo viziato di illogicità e contraddittorietà. Evidenzia l'equivocità del termine polline , che si pretende di riferire all'hashish. Rileva, inoltre, che dalle intercettazioni è desunta la vendita da parte del Cu. di una moto, a fronte di droga quale corrispettivo, ancorché dal tenore delle medesime è dato evincere con certezza soltanto un normale rapporto commerciale intercorso tra le parti. Osserva, inoltre, che le conversazioni vengono interpretate come dimostrative di una cessione illecita di hashish, a fronte di un capo d'imputazione relativo a illecita detenzione di cocaina. Rileva la contraddittorietà della motivazione nel punto in cui è stato ritenuto esorbitante il valore dello stupefacente acquistato dall'imputato rispetto a quello, consistente, della moto ceduta, pari a Euro 2.300,00, pur essendo stata riconosciuta in suo favore l'ipotesi attenuata del quinto comma dell'articolo 73. Osserva che erroneamente è stata ritenuta la sussistenza della recidiva sulla scorta del rilievo dell'inesistenza di qualsiasi elemento utile per l'esclusione, senza valutare a favore dell'imputato il suo stato di tossicodipendenza. Con l'impugnazione proposta personalmente il ricorrente deduce travisamento della prova e illogicità della motivazione. Rileva che il dato probatorio emergente dalle conversazioni risulta incompatibile con la ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza. Osserva che la Corte ha fondato il convincimento riguardo alla sua colpevolezza su una conversazione intervenuta tra il Cu. e il L. , talché l'unico rapporto documentato tra il Cu. e l'imputato è costituito dal passaggio di contanti quale prezzo della motocicletta. 2.4.Il N. a sua volta deduce violazione di legge, difetto di motivazione e travisamento del fatto. Evidenzia l'erronea interpretazione del significato delle conversazioni telefoniche e l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato R. . 2.5.Il C. , infine, deduce vizio motivazionale con riferimento ai tenore delle conversazioni, violazione di legge in relazione alle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento all'affermata nullità dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché violazione di legge per mancata individuazione di riscontri alle dichiarazioni accusatone provenienti dai coimputati Lo. e Pi. . Considerato in diritto 3.L'impugnazione proposta dal K. è infondata e va rigettata. La Corte territoriale, invero, ha chiarito le ragioni in forza delle quali le dichiarazioni rese dal teste di accusa D. siano da considerare pienamente attendibili e come le stesse risultino adeguatamente riscontrate dalle riprese visive effettuate mediante telecamera. Una delle riprese, in particolare, è atta a documentare l'avvenuta cessione di sostanza stupefacente dal K. al predetto teste, poi controllato e trovato effettivamente in possesso della sostanza stupefacente acquistata. Tale riscontro documentale è stato correttamente ritenuto idoneo a confortare l'attendibilità del teste anche in relazione a tutte le cessioni effettuate dal K. in suo favore. A fronte di una motivazione congrua e logica, fondata sulla ragionata valutazione di molteplici risultanze probatorie, nessuna violazione di legge o vizio motivazionale è riscontrabile. 4. Passando ad esaminare la posizione del L. , vengono in considerazione le censure formulate in relazione alla statuizione concernente il diniego del riconoscimento della fattispecie dell'uso di gruppo non punibile. A tal riguardo deve rilevarsi, in primo luogo, che l'acquisto per il consumo di gruppo è stato escluso in forza della circostanza, rilevante e non contestata con il ricorso, della corresponsione del prezzo dello stupefacente per intero da parte della Ca. , sul rilievo che ove si fosse trattato effettivamente di un acquisto in comune la stessa avrebbe dovuto corrispondere soltanto un terzo del complessivo importo. È stato, inoltre, evidenziato che in nessuno dei colloqui intercettati è emerso che il L. e la moglie abbiano partecipato alla scelta inerente all'acquisto e alla relativa spesa in vista di un successivo consumo comune, da ciò traendosi la sicura conferma del puntuale soddisfacimento da parte dell'imputato delle richieste di stupefacente rivoltegli dalla Ca. . A fronte della congrua motivazione dei giudici di merito, fondata sulle richiamate risultanze, non assume rilevanza la denunciata mancata considerazione della compatibilità del quantitativo di stupefacente, in ragione dell'entità del principio attivo, con la configurabilità della detenzione per uso di gruppo. Neppure può essere sindacato, in mancanza di formulazione di un rilievo specifico di vizio motivazionale, il ragionamento posto a fondamento del giudizio di comparazione delle circostanze. L'argomentazione contenuta in sentenza circa la non irrilevanza penale dell'uso di gruppo, poi, deve ritenersi meramente aggiuntiva e, di conseguenza, ininfluente ai fini della tenuta della motivazione , poiché la condanna è in primo luogo fondata sull'esclusione in fatto degli estremi atti a ravvisare l'uso di gruppo non punibile secondo i parametri indicati dalle Sezioni Unite così Cass. S.U. 25401/2013 Rv. 255258 Anche all'esito delle modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, numero 49 all'articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'articolo 75 stesso d.P.R., a condizione che a l'acquirente sia uno degli assuntori b l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo c sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto . Passando ad esaminare le censure svolte dallo S. , si evidenzia che, ferma l'inidoneità della motivazione in sede cautelare a incidere sulla decisione finale, le censure attinenti all'interpretazione delle conversazioni intercettate si risolvono nella prospettazione di una valutazione alternativa delle prove, non rilevante in sede di legittimità a fronte di congrua motivazione, nella specie sussistente, circa le ragioni che sorreggono l'interpretazione offerta. Nessuna incidenza, inoltre, può avere la circostanza che la condanna sia intervenuta per illecite condotte inerenti stupefacente del tipo hashish in luogo che del tipo cocaina, come indicato nell'imputazione, trattandosi di circostanza inidonea a determinare un mutamento del fatto tale da incidere sul diritto di difesa. Del pari nessun profilo di contraddittorietà si ravvisa con riferimento al riconoscimento dell'attenuante di cui al 5 comma dell'articolo 73 DPR 309/90, non valendo lo stesso a sminuire la coerenza del quadro probatorio ed essendo, altresì, tale benevola concessione insindacabile da parte dell'imputato per mancanza di interesse. Quanto alla censura inerente alla recidiva, si deve evidenziare che la stessa concerne esclusivamente l'asserita carenza dei presupposti per la sua applicazione, mancando del tutto uno specifico rilievo impugnatorio in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. Resta, di conseguenza, fuori della formulazione del motivo d'impugnazione e, di conseguenza, irrimediabilmente preclusa la questione, sviluppata nel corso della discussione orale, attinente alla comparazione della riconosciuta attenuante e della recidiva con giudizio di prevalenza, comparazione possibile in seguito alla sentenza della Corte Cost. numero 251 del 2012, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 69 numero 4 C.P., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui al richiamato articolo 73, comma 5, sulla recidiva di cui all'articolo 99, quarto comma, cod. penumero In ordine, poi, alla censura posta con l'impugnazione personale, si evidenzia, oltre alla genericità della stessa, priva di individuazione connotata da sufficiente certezza circa la conversazione contestata, che essa poggia sull'erronea indicazione del nominativo del L. in luogo di quello dell'imputato nella trascrizione delle intercettazioni e, in ogni caso, resta circostanza priva di decisività, fondandosi l'impianto accusatorio su ulteriori molteplici elementi di prova. Passando all'esame del motivo di ricorso proposto dal N. , si evidenzia che l'impugnazione si fonda esclusivamente su argomentazioni attinenti all'interpretazione delle conversazioni telefoniche e all'inattendibilità dei coimputati dichiaranti. Tali rilievi, in costanza di adeguata motivazione, restano privi di rilevanza, talché il relativo motivo va rigettato. Va evidenziato che le contestazioni mosse dal ricorrente alla sentenza i impugnata si risolvono in censure concernenti sostanzialmente apprezzamenti di merito, che tendono ad una diversa valutazione delle risultanze processuali. In proposito, va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite v. Cass. S.U. 24-11-1999-Spina- 31-5-2000- Jakani- 24-9-2003 - Petrella- , esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della rilettura dei dati di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al Giudice del merito, nonché dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Con particolare riferimento alle intercettazioni telefoniche, poi, questa Corte ha affermato in materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza Sez. 6, Sentenza numero 15396 del 11/12/2007 . D'altro canto i giudici di merito di primo e secondo grado hanno fornito una corretta ricomposizione del fatto, fondata su un'adeguata acquisizione ed interpretazione degli elementi probatori disponibili ed un'esaustiva analisi complessiva di essi sulla base di canoni logici e coerenti. Analogamente, per le ragioni già enunciate con riferimento all'impugnazione proposta dal N. , va rigettata la prima censura formulata dal C. . Per quanto riguarda, poi, specificamente, il rilievo concernente la legittimità del decreto di autorizzazione, si evidenzia che la sentenza d'appello ha già chiarito che dagli atti autorizzativi acquisiti al fascicolo dibattimentale risulta pacificamente che le operazioni d'intercettazione vennero compiute per mezzo degli impianti installati presso la Procura della Repubblica di Agrigento e che vi è adeguata motivazione posta a fondamento dell'autorizzazione. Rimane, quindi, destituita di ogni fondamento la censura di nullità dei decreti e della conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali sulla base delle quali è stata pronunciata la condanna. Del pari destituita di fondamento è la doglianza di cui al terzo motivo, in ragione della congrua motivazione rinvenibile in sentenza riguardo ai riscontri delle dichiarazioni dei coimputati, consistenti in riferimenti puntuali contenuti nelle intercettazioni telefoniche. Allo stesso modo è adeguata poiché fondata sul rilevato carattere continuativo e periodico dell'acquisto e sull'entità dei quantitativi di stupefacente detenuto, significativi di una condotta perpetrata con carattere non occasionale e connotata di una certa professionalità la motivazione riguardo alle ragioni di esclusione della circostanza attenuante di cui al quinto comma dell'articolo 73 DPR 309/90. Per tutte le ragioni esposte le impugnazioni vanno integralmente rigettate. Il rigetto dei ricorsi determina in capo ai ricorrenti l'onere del pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali.