La fuga non basta ad integrare il reato, è necessaria anche la condotta di guida pericolosa

In ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di un’autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all’inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo l’incolumità delle altre persone.

La fattispecie. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40/2014 depositata lo scorso 2 gennaio, si è pronunciata in ordine alla configurazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale art. 337 c.p. . In particolare, il Supremo Consesso, ritenendo infondato il ricorso dell’imputato minorenne, ha ribadito che nel reato in questione integra l’elemento costitutivo della violenza l’opporsi, in maniera concreta ed efficace, all’atto che il pubblico ufficiale stia legittimamente compiendo . Non basta la fuga in macchina, ma l’imputato deve porre in essere una serie di manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento. Secondo gli Ermellini, la fuga in quanto tale non può dirsi che trascenda i limiti del mero ed inerte comportamento passivo non collaborativo , pertanto, di per sé, non integra il delitto di resistenza. L’imputato aveva messo a repentaglio la vita e l’incolumità personale degli agenti e dei passanti. In conclusione, i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di un’autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all’inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l’incolumità personale degli agenti inseguitori e/o degli altri utenti della strada .

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 10 settembre 2013 – 2 gennaio 2014, n. 40 Presidente Siotto – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli - sez. minorenni ha confermato la sentenza emessa in data 20 dicembre 2011 dal G.U.P. del locale Tribunale per i minorenni, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva - per quanto in questa sede rileva -dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 337 c.p. commesso in omissis , in continuazione con altri reati , condannandolo previo riconoscimento della diminuente per la minore età e delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanze aggravanti contestate alla pena ritenuta di giustizia. Contro il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con l'ausilio dell'avv. D. De Rosa, iscritto nell'apposito albo speciale , deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. I - erronea applicazione dell'art. 337 c.p. lamenta, in particolare, che la mera fuga - unica condotta di resistenza nel caso di specie accertata - non possa integrare la materialità del reato de quo. Ha chiesto, conclusivamente, l'annullamento dell'impugnata sentenza con le determinazioni consequenziali. All'odierna udienza pubblica, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va rigettato. 1. Questa Corte Suprema ha già osservato, con orientamento ormai consolidato, in difetto di voci recenti difformi per tutte, sez. II, sentenza n. 41419 del 18 settembre - 28 ottobre 2009, CED Cass. n. 245243 che, nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento costitutivo della violenza l'opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale stia legittimamente compiendo. E si è, in particolare, precisato che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze dell'ordine, non si limiti alla fuga in macchina, ma ponga in essere una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica ed inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità Sez. II, sentenza n. 46618 del 20 novembre - 3 dicembre 2009, CED Cass. n. 245420 . 1.1. Invero, nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale stia legittimamente compiendo. Ciò premesso, la fuga in quanto tale, ovvero astrattamente considerata, non può dirsi che trascenda i limiti del mero ed inerte comportamento passivo non collaborativo, e, pertanto, di per sé non integra il delitto di resistenza. Diversamente, lo integra in tutti i casi in cui essa si estrinsechi in o si accompagni ad atti che non soltanto denotino in modo concreto il proposito d'interdire od ostacolare al pubblico ufficiale il compimento del proprio ufficio o servizio, ma mettano anche, e deliberatamente, in pericolo la vita e l'incolumità personale degli stessi operanti e/o dei passanti come nel caso in cui l'autore della resistenza fugga in macchina, contromano Cass. pen., sez. VI, sentenza n. 3713 del 20 novembre 1979 - 15 marzo 1980, CED Cass. n. 144689 . 1.2. Va, pertanto, conclusivamente affermato il seguente principio di diritto In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori e/o degli altri utenti della strada ”. 2. Nel caso di specie, la Corte di appello si è correttamente attenuta a questo principio, valorizzando, ad integrazione della materialità del reato contestato all'imputato, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e per tale ragione incensurabili in questa sede, non il mero essersi dato alla fuga, ma la pericolosa condotta di guida dell'imputato culminata in un impatto con altra autovettura parcheggiata in strada , che mise a repentaglio la vita e l'incolumità personale degli agenti operati e dei passanti. 3. Il rigetto totale del ricorso non comporta, nel caso di specie, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di imputato minorenne alla data di commissione del reato. 3.1. In caso di diffusione del presente provvedimento, andranno omesse le generalità dell'imputato e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, secondo quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.