RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2016 881, C-417/15 16 NOVEMBRE 2016 DONAZIONI – FORO - AZIONE DI ANNULLAMENTO PER INCAPACITÀ DEL DONANTE. Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Ambito di applicazione – Competenze esclusive in materia di diritti reali immobiliari – Competenze speciali in materia contrattuale – Azione diretta all’annullamento di un atto di donazione di un immobile e alla cancellazione dell’iscrizione di un diritto di proprietà nel registro fondiario. Le disposizioni del Regolamento UE n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretate nel senso che l’azione di annullamento di un atto di donazione di un immobile per incapacità di agire del donante non rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato, prevista all’articolo 24, punto 1, bensì nella competenza speciale di cui all’articolo 7, punto 1 Lett.A. L’azione di cancellazione dal registro fondiario delle annotazioni relative al diritto di proprietà del donatario ricade nella competenza esclusiva prevista all’articolo 24, punto 1. Si fa presente che nei casi analoghi alla fattispecie azione di annullamento della donazione per incapacità del donante e di cancellazione dell’iscrizione di un diritto di proprietà nel registro fondiario la determinazione della capacità di agire del donante non costituisce l’oggetto principale di tale azione, vertente sulla validità giuridica di una donazione, bensì una questione preventiva. Questo Regolamento ha sostituito Bruxelles I 44/2001 ed i principi per l’individuazione del foro competente sono già stati codificati dalle EU C 2016 449 e 2015 833 nelle rassegne del 17/6/16 e del 18/12/15 , cui si rinvia per ulteriori approfondimenti. EU C 2016 878, C-301/15 16 NOVEMBRE 2016 TUTELA DEL COPYRIGHT - SFRUTTAMENTO DIGITALE DI LIBRI FUORI COMMERCIO. Diritto d’autore e diritti connessi – Diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico – Portata – Libri non disponibili” che non sono o non sono più oggetto di pubblicazione – Normativa nazionale che conferisce a una società di gestione collettiva l’esercizio dei diritti di sfruttamento digitale a scopo commerciale dei libri non disponibili – Presunzione legale di accordo degli autori – Assenza di un meccanismo che garantisca l’informazione effettiva e individuale degli autori. Gli artt. 2 Lett. A e 3 § .1 Direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione devono essere interpretati nel senso che ostano a che una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, affidi a una società riconosciuta di riscossione e ripartizione di diritti d’autore l’esercizio del diritto di autorizzare la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in forma digitale, dei libri detti non disponibili , vale a dire dei libri pubblicati in Francia prima del 1/1/01 non più oggetto né di diffusione commerciale né di una pubblicazione in formato cartaceo o digitale, pur consentendo agli autori o agli aventi diritto di tali libri di opporsi o mettere fine a tale esercizio, alle condizioni dalla stessa definite. Le norme interne devono garantire la tutela assicurata agli autori dalla direttiva e provvedere, nello specifico, ad informarli effettivamente sullo sfruttamento digitale previsto della loro opera sì da avere la possibilità di inibirlo senza formalità. La CGUE ha ribadito, più precisamente, che l’autore ha il diritto di bloccare il futuro sfruttamento digitale della sua opera senza senza dover dipendere dalla volontà concordante di persone diverse da quelle autorizzate a procedere a questo sfruttamento e, dunque, dall’accordo dell’editore che detenga solo i diritti di sfruttamento dell’opera in formato cartaceo, come previsto invece dalla contestata legge francese. Inoltre l’autore nel far cessare l’esercizio dei diritti di sfruttamento digitale della sua opera non deve previamente affrontare formalità supplementari. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto già esplicato nella nota alla EU C 2014 76, C-466/12 nel quotidiano del 17/2/14 ed alle EU C 2015 750 e 2009 465. EU C 2016 771, C-303/15 13 OTTOBRE 2016 REGOLAMENTAZIONE DEL GIOCO D’AZZARDO - ONERI GRAVANTI SUGLI STATI. Regole tecniche nel settore dei giochi d’azzardo – Nozione di regola tecnica” – Obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica – Inapplicabilità delle regole aventi la qualità di regole tecniche non notificate alla Commissione. L’articolo 1 Direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, non rientra nella nozione di regola tecnica , ai sensi di tale direttiva, soggetta all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 8 § .1, il cui inadempimento è sanzionato con l’inapplicabilità di una regola siffatta. La lite verte sull’assoluzione di due gestrici di casinò che avevano usato apparecchi automatici senza la dovuta licenza. < < Alla luce della sentenza del 19/7/12, Fortuna e a. C 213/11, C 214/11 e C 217/11, EU C 2012 495 , detto giudice di rinvio, nda ha constatato che l’articolo 6 § .1, della legge sui giochi d’azzardo, ai sensi del quale l’attività nel settore dei giochi con apparecchi automatici può essere condotta sulla base di licenze concesse per la gestione di casinò, era di natura tecnica, e che, poiché tale articolo non era stato notificato alla Commissione, esso non poteva essere applicato nei confronti degli imputati> > . I principi sottesi alla fattispecie oltre che dalla citata sentenza del 2012 sono stati disciplinati dalle EU C 2016 305, 2015 386 nella rassegna dell’11/6/15 e 2005 246.