Possibile rinviare l’udienza perché l’avvocato sciopera?

Nel caso in cui venga richiesto il rinvio dell’udienza per l’adesione del difensore all’astensione, il giudice ha il compito di accertare se l’adesione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, e quindi se l’astensione sia stata proclamata, regolarmente e legittimamente, dagli organismi rappresentativi della categoria.

E’ stato così deciso nella sentenza numero 49478, della Corte di Cassazione, depositata il 27 novembre 2014. Il caso. L’imputato, già condannato in rito abbreviato per i delitti di rapina aggravata, porto d’arma bianca e sequestro di persona, ricorreva avverso l’ordinanza, emessa fuori udienza, di rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza, per doversi decidere il ricorso in camera di consiglio, nonostante che il difensore avesse aderito alla deliberazione dell’astensione deliberata dall’Unione camere penali. Il ricorrente lamentava l’illegittimità del rigetto dell’istanza di differimento del dibattimento avanzata dal difensore 5 giorni prima dell’udienza d’appello per la lesione dell’esercizio del diritto all’astensione, a fronte di una regolare deliberazione dell’associazione di categoria. Il giudice deve accertare la regolarità dell’adesione all’astensione, sulla base della normativa di riferimento. La Cassazione, nel decidere la questione in esame, ricorda l’intervento delle Sezioni Unite, in base al quale «in tema di adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, il bilanciamento tra tale diritto di rilievo costituzionale e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della sentenza numero 171 del 1996 della Corte costituzionale, dal legislatore con la legge numero 146 del 1990 e successive modifiche e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l’adesione all’astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione» Cass., S.U., numero 40187/2014 . Il diritto di libertà dei difensori sia in camera di consiglio, sia in pubblica udienza. In conclusione, il giudice deve tener conto del diritto di libertà dei difensori che dichiarano di avvalersi del diritto di astensione, nel caso di legittima e conforme a legge e regolamenti proclamazione di astensione da parte delle associazioni di categoria. Inoltre, non rileva il fatto che il processo si svolga in camera di consiglio – come nella fattispecie – oppure in pubblica udienza. La Suprema Corte accoglie quindi questo motivo di ricorso, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 ottobre – 27 novembre 2014, numero 49478 Presidente Petti – Relatore Iannelli Fatto e diritto Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Umberto De Augustinis, per l'annullamento con rinvio della sentenza . Udito il difensore dell' imputato che chiede l'accoglimento del ricorso. Tramite difensore, C.G., già condannato in abbreviato con doppia conforme - sentenze del gip del tribunale di Massa in data 20.3.2013 e della corte di appello Firenze in data 15/23.1.2014- alla pena di anni sei,mesi due di reclusione ed euro duemila di multa per il delitti di rapina aggravata, porto di arma bianca e sequestro di persona ex articolo 605,629,commi 1 e 3 numero 1 e 2 c.p. 4 1. numero 110/1975, ., ricorre avverso la seconda decisione, nonchè avverso l' ordinanza,, emessa fuori udienza in data 13.1.2014, di rigetto, vergata in calce all' istanza, della richiesta di rinvio dell' udienza, per doversi decidere il ricorso in camera di consiglio, nonostante che il difensore avesse aderito alla deliberazione dell'astensione deliberata dalla Unione camere penali per le giornate dal 13.al 15.1.2014, deducendo due ragioni di doglianza illegittimità del rigetto dell' istanza di differimento del dibattimento avanzata dal difensore ben cinque giorni del prima udienza dell' appello per la lesione dell'esercizio del diritto, proprio della difesa, all'astensione a fronte di una regolare deliberazione proprio della associazione di categoria b violazione del disposto dell'articolo 63 comma 4 c.p.p. per 1 illegittimo duplice aumento di pena sia per l'aggravante di cui all'articolo 628 comma 3 c.p. sia per la contestata recidiva ex articolo 99 comma 5 c.p Il ricorso merita accoglimento,per essere fondato il primo motivo di ricorso, assorbente il secondo. Le Sezioni Unite - sent. numero 40187, 27.x/29.9.2014, Lattanzio, Rv. 259927 - hanno puntualizzato che in tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, il bilanciamento tra tale diritto di rilievo costituzionale e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della sentenza numero 171 del 1996 della Corte costituzionale, dal legislatore con la legge numero 146 del 1990 e successive modifiche e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione. Dal che - deve giocoforza conseguire che, di regola, legittima, conforme a legge e regolamenti, la proclamazione della astensione collettiva dei difensori dalle udienze ad iniziativa delle associazioni di categoria, il giudice deve tener conto del diritto di libertà dei difensori che dichiarano di avvalersi del diritto di astensione. Ne consegue che in tale prospettiva non rileva il fatto che il processo si volga in camera di consiglio, come nel caso di specie,ovvero in pubblica udienza, una volta che il difensore ha manifestato la sua adesione all'astensione correttamente deliberata della categoria. Del resto, sviluppando i medesimi principi ancor prima le sentenze delle sezioni della Corte, la prima, 12/31.3.2014, Lapresa, Rv.259438 e la sesta, 24.10.2013/17.1.2014, Rv. 258336, hanno, ribaltando il precedente orientamento giurisprudenziale, ritenuto che il diritto di astenersi dalle udienze, da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria, è configurabile anche in relazione alle udienze camerali a partecipazione non necessaria, con la conseguenza che, qualora il relativo procedimento venga trattato in assenza del difensore, nonostante questi avesse ritualmente manifestato e comunicato la propria adesione all'astensione di categoria, si determina una nullità a regime intermedio per la mancata assistenza dell'imputato. L' accoglimento del primo motivo di ricorso esenta la Corte di affrontare l'esame del secondo. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Genova.