Lavoratore sindacalista: incidente in moto e malattia. Assenze diverse, sommatoria non possibile e licenziamento nullo

Salvo il posto per il dipendente di una società tedesca con sede in Italia. Decisiva la “lettura” dei due periodi di assenza dal lavoro provocati dall’incidente subito in moto mentre si recava al sindacato. L’infortunio verificatosi nel periodo di aspettativa sindacale è valutabile come attività extralavorativa nei confronti dell’azienda.

Posto di lavoro salvo per il dipendente. Errato il calcolo compiuto dall’azienda, che, analizzando la posizione del dipendente vittima di un incidente in moto durante il periodo di incarico sindacale, ha sommato i giorni di assenza pre e post distacco presso l’organizzazione sindacale. Conteggi rifatti nessun superamento del periodo di comporto e licenziamento nullo. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza numero 21499/15 depositata oggi Incidente. Passaggio decisivo della battaglia giudiziaria è quello in appello, dove i giudici annullano il «licenziamento» deciso da una società tedesca, con sede in Italia, nei confronti di un «dipendente», e motivato, come detto, col «superamento del periodo di comporto». Secondo i rappresentanti dell’azienda andavano cumulati i «giorni di assenza per infortunio precedenti al distacco» del lavoratore presso il sindacato con «quelli successivi alla revoca del distacco». Numeri alla mano, è superata la fatidica soglia dei 180 giorni di assenza. Ma per i giudici di secondo grado, contrariamente a quanto deciso in Tribunale, «l’evento verificatosi durante il periodo di aspettativa», cioè l’incidente subito dall’uomo mentre «alla guida del proprio motociclo era intento a recarsi presso la sede sindacale», va catalogato come fatto «extralavorativo». Accolta, quindi, l’obiezione mossa dall’uomo. Di conseguenza, i «giorni di assenza» seguiti all’incidente in moto vanno «qualificati come malattia» e non possono «essere cumulati a quelli di infortunio sul lavoro» nell’ottica del periodo di comporto. Assenze. Contestazioni forti, da parte dell’azienda, per la «duplice qualificazione» attribuita alla «assenza dal servizio» del lavoratore. E, difatti, in terzo grado viene sostenuta la tesi della «legittimità del licenziamento» per i legali della società «l’assenza» è avvenuta «a seguito di infortunio, verificatosi nel periodo di aspettativa» e ha dato luogo al «superamento del periodo di comporto». Numeri inequivocabili, secondo l’azienda, quelli relativi ai giorni trascorsi a casa dal lavoratore. Di avviso opposto, invece, i Giudici del Palazzaccio, che difatti sanciscono la vittoria definitiva del dipendente. Nodo gordiano è «la verifica della riferibilità al datore di lavoro o al sindacato dell’infortunio sul lavoro verificatosi durante l’aspettativa sindacale». Ebbene, su questo fronte i giudici di terzo grado prendono posizione in maniera netta «una volta cessata l’aspettativa sindacale e riattivato l’originario rapporto di lavoro, l’assenza del lavoratore, che dipenda dall’evento che ha dato luogo all’infortunio sul lavoro nel periodo di aspettativa sindacale, non può che essere imputata, rispetto all’originario datore di lavoro, ad un’attività extralavorativa, in quanto non riconducibile al rapporto di lavoro originario». Ciò perché «durante l’aspettativa sindacale il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione», sottolineano i giudici. Non a caso, difatti, «l’organizzazione sindacale, in quanto beneficiaria della prestazione di cosiddetto lavoro sindacale, è tenuta a corrispondere all’INAIL il premio assicurativo computato sull’indennità erogata al lavoratore sindacalista». Tale ottica ha effetti positivi per il dipendente quest’ultimo, alla luce della distinzione tracciata dai giudici, non ha superato il periodo di comporto. Licenziamento nullo, quindi, e posto di lavoro salvo.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 23 giugno – 22 ottobre 2015, numero 21499 Presidente Amoroso – Relatore Tricomi Svolgimento del processo I. La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza numero 618 del 2012, depositata il 19 luglio 2012, pronunciando sull'appello proposto da P.M. nei confronti della società Billa A.G., sede secondaria in Italia, e la UIL di Imperia, con riguardo alla sentenza numero 2312011 del Tribunale di Sanremo, in riforma di detta sentenza, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato in data 9 luglio 2009, dalla suddetta società Billa A.G. a P.M., e ordinava la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con la condanna della società al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. 2. P.M., dipendente di Billa Aktiengesellshaft,a far data dal 1° aprile 2009, veniva posto in aspettativa sindacale non retribuita, ai sensi dell'articolo 31 della legge numero 300 del 1970, presso la UIL di Imperia. In data 13 maggio subiva un infortunio mentre, alla guida del proprio motociclo, era intento a recarsi presso la sede sindacale. Tale infortunio veniva riconosciuto ed indennizzato dall'INAIL. In data 29 maggio 2009 il Sindacato risolveva l'incarico sindacale precedentemente conferito al P. e, contestualmente, la società Billa riprendeva in servizio il lavoratore, che continuava a trovarsi infortunato. In data 9 luglio 2009, la società Billa comunicava al P. il licenziamento per superamento del periodo di comporto di 180 giorni previsto dall'articolo 169 del CCNL di settore, verificatosi cumulando i 158 giorni di assenza per infortunio precedenti al distacco presso la Uil con quelli successivi alla revoca del distacco. Il licenziamento era impugnato dal P. dinanzi al Tribunale di Sanremo in quanto l'infortunio, verificatosi mentre era in aspettativa sindacale, doveva considerarsi per la società Billa evento extralavorativo e pertanto, i relativi giorni di assenza dovevano essere qualificati come malattia e non potevano essere cumulati a quelli di infortunio sul lavoro ai fini del superamento del periodo di comporto. In alternativa, sarebbe stata illegittima la revoca dell'aspettativa sindacale da parte della Uil mentre esso P. si trovava in infortunio. 3. I1 Tribunale rigettava la domanda affermando la persistenza del rapporto di lavoro con l'originario datore di lavoro durante l'aspettativa sindacale. 4. La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, accoglieva l'impugnazione del lavoratore ritenendo che, per il datore di lavoro, l'evento verificatosi durante il periodo di aspettativa, è un evento extralavorativo. 5. Per la cassazione della sentenza resa in grado si appello ricorre la società Billa A.G., sede secondaria in Italia, prospettando due motivi di ricorso. 6. Resiste P.M. con controricorso, assistito da memoria depositata in prossimità dell'udienza. 7. La UIL di Imperia non ha svolto difese. Motivi della decisione I. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'articolo 360, numero 3, cpc, violazione e falsa applicazione dell'articolo 2110 cc, in relazione agli articolo 167 e 169 CCNL commerciolterziario, nonché dei dPR numero 1124 del 1965 e all'articolo 100 del medesimo T.U., e all'articolo 31 della legge numero 300 del 1970. Assume la ricorrente, nel riportare il testo delle disposizioni legislative e contrattuali invocate e riepilogati i fatti di causa, che l'assenza dal servizio del P. avveniva a seguito dell'infortunio, qualificato tale dall'INAIL, verificatosi nel periodo di aspettativa, dando luogo al superamento del periodo di comporto come stabilito dal CCNL, con il conseguente licenziamento. Nessuna delle disposizioni richiamate consentirebbe di attribuire duplice valenza e qualificazione alla medesima assenza dal servizio in questione, come sarebbe asserito dalla Corte d'Appello. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio di insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex articolo 360, numero 5, cpc. La ricorrente considera insufficiente la motivazione della Corte d'Appello, che a fondamento della propria statuizione richiama Cass., numero 17130 del 2002 e Corte costituzionale numero 171 del 2002, in quanto la stessa non tiene conto della distinzione tra infortunio e malattia, e consente una diversa imputazione giuridica allo stesso fenomeno. 3. 1 suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati. 4. L'aspettativa non retribuita per motivi sindacali costituisce un diritto regolato, nel settore privato, dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, numero 300. I benefici sono stati successivamente estesi ai comparti dei pubblico impiego con l'articolo 4 del d.P.C.M 27 ottobre 1994, numero 770. 5. L'esame della questione sottoposta a questa Corte, ha come premessa la verifica della riferibilità al datore di lavoro o al sindacato dell'infortunio sul lavoro verificatosi durante l'aspettativa sindacale. Sul punto, come ricordato dalla Corte d'Appello di Genova, è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza numero 171 del 2002, che nel vagliare la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Siena, in un giudizio che, come esposto nella relativa ordinanza di rimessione, coinvolgeva «sindacalisti, che per l'espletamento del loro mandato sindacale avevano fatto e facevano uso di veicoli a motore personalmente condotti, non in via occasionale personal computer, fotocopiatrici, macchine elettriche ed elettroniche, ecc. », ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articolo 4 e 9 del d.P.R. numero 1124 del 1965, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perchè chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano attività previste dall'articolo 1 del medesimo testo unico. In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che la mancata inclusione di questi soggetti tra i beneficiari dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali violava l'articolo 3, primo comma, Cost., e che l'illegittimità di tale mancata inclusione comportava, specularmente, l'illegittimità dell'esclusione dell'organizzazione sindacale dai soggetti, indicati dall'articolo 9 del d.P.R. numero 1124 del 1965, da considerare datori di lavoro e quindi tenuti alla contribuzione assicurativa. 6. Con la successiva sentenza numero 136 del 2003 la Corte costituzionale ricordava come alla fattispecie del lavoratore in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della citata legge numero 300 del 1970 , la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali era stata estesa per effetto della sentenza numero 171 del 2002, in quanto l'aspettativa sindacale così differenziandosi dal permesso sindacale si configura come un distacco del dipendente in favore del sindacato, essenzialmente durevole, in quanto di norma si protrae per tutta la durata del mandato sindacale, onde l'originario rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione non essendo dovute né la prestazione lavorativa dal dipendente, né la retribuzione dal datore di lavoro. Nel caso dell'aspettativa sindacale il sindacato, come beneficiario della prestazione di c.d. lavoro sindacale, è tenuto a corrispondere all'INAIL il premio assicurativo computato sull'indennità erogata al lavoratore sindacalista. 7. Nella fattispecie in esame è pacifico tra le parti che l'evento verificatosi nel periodo di aspettativa sindacale ha costituito oggetto di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. Ciò, come si è detto, in base alla tutela assicurativa riconosciuta anche ai lavoratori in aspettativa sindacale ex articolo 31 d.P.R. numero 1124 del 1965 alla luce della sentenza della Corte costituzionale numero 171 del 2002. 8. In ragione di ciò v. citata sentenza Corte costituzionale numero 171 del 2002 , ferme le conseguenze giuridiche dell'infortunio sul lavoro verificatosi durante l'aspettativa sindacale anche al termine della stessa, una volta cessata tale aspettativa e riattivato l'originario rapporto di lavoro, l'assenza del lavoratore, che dipenda dall'evento che ha dato luogo all'infortunio sul lavoro nel periodo di aspettativa sindacale, non può che essere imputata, rispetto all'originario datore di lavoro, ad una attività extralavorativa, in quanto non riconducibile al rapporto di lavoro originario, atteso che come si è ricordato il rapporto di lavoro originario durante l'aspettativa sindacale entra in una fase di sospensione, e l'organizzazione sindacale, in quanto beneficiaria della prestazione di c.d. lavoro sindacale, è tenuta a corrispondere all'INAIL il premio assicurativo computato sull'indennità erogata al lavoratore sindacalista. 8.1. Pertanto, correttamente e con congrua motivazione, che non è incisa dalle censure prospettate, la Corte di Appello di Genova ha ritenuto che, nel caso di specie, nello svolgimento del rapporto di lavoro originario, non era stato superato il periodo di comporto stabilito dal CCNL di settore, con riguardo all'infortunio sul lavoro. 9. L'esito differente dei giudizi di merito e la peculiarità della questione induce a compensare tra P.M. e la società Billa A.G., sede secondaria in Italia le spese di giudizio. 9.1. Nulla spese con riguardo alla UIL di Imperia rimasta intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Nulla spese per la UIL di Imperia.