La protezione dei dati personali e le sue “definizioni”

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali d.lgs. numero 196/2003 , si considera “titolare” la società che proceda a segnalare il nominativo di un uomo e della sua possibile insolvenza - da considerare come “dato personale” – all’organismo che si occupi di informazione creditizia. Sicché, tale comunicazione, avvenuta in contrasto con la normativa predetta, è da qualificare come “trattamento” di quel dato e potrà essere proposta domanda risarcitoria per l’illegittima segnalazione del nominativo.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 23330, depositata il 3 novembre 2014. Il caso. Un uomo adiva il Tribunale di Avezzano per sentire condannare la convenuta società al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sofferti dall’attore per aver la società proceduto illegittimamente a segnalare il suo nominativo come insolvente all’organismo “Sistema Informazione Creditizia” SIC , nell’erroneo presupposto che l’uomo fosse il concessionario di un finanziamento al contrario l’uomo non aveva alcun debito con la convenuta, essendo stato concesso il finanziamento ad altro soggetto. Inoltre, l’attore chiedeva la cancellazione dell’iscrizione. Il Tribunale, in accoglimento della eccezione formulata dalla convenuta, dichiarava la propria incompetenza a favore di quella del Tribunale di Biella ai sensi dell’articolo 153, comma 2, d.lgs. numero 196/2003. L’uomo allora proponeva regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 42 c.p.c Il pm chiedeva il rigetto dell’istanza di regolamento di competenza, stabilendo che la declinatoria di competenza era corretta, in quanto la controversia era riconducibile alla previsione di cui all’articolo 7, comma 3, lett. b , d.lgs. numero 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali , che prevede la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. Codice di protezione dei dati personali dalla pretesa risarcitoria, al “dato personale” . La Cassazione condivide le conclusioni del pm quanto all’infondatezza dell’istanza di regolamento, ma le supporta con diverso ragionamento. Infatti la controversia in esame non deve essere ricondotta all’articolo 7 del d.lgs. predetto, bensì all’articolo 15 dello stesso «Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile» . Infatti, la società non era titolare del registro, per cui la domanda aveva ad oggetto una condanna rappresentata non dall’obbligo alla cancellazione, bensì all’impegno di ottenere dalla SIC tale cancellazione. Questo obbligo di facere si connota come risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’articolo 2058 c.c., inerente alla pretesa ex articolo 2050 c.c Perciò, la controversia riguarda la pretesa risarcitoria concernente un’operazione di trattamento effettuata dalla convenuta di un dato personale, ossia della ritenuta insolvenza dell’uomo, in relazione all’asserita esistenza di un inadempimento ad un contratto inter partes. In sostanza, il preteso stato di insolvenza rappresentava – chiarisce la Cassazione – un dato personale, secondo l’articolo 4 lett. b d.lgs. numero 196/2003. e, infine, il “trattamento” e il “titolare”. Inoltre, l’asserita illecita comunicazione al SIC costituisce un trattamento di quel dato ai sensi dell’articolo 4, lett. a del d. lgs. richiamato. Perciò la società convenuta è da ritenersi titolare del trattamento agli effetti del medesimo articolo lett. f . Sulla base di tali argomenti la declaratoria di competenza del Tribunale di Biella ai sensi del vecchio articolo 2 dell’articolo 152 d.lgs. numero 196/2003 risulta pienamente giustificata e l’istanza di regolamento è da rigettare.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 25 settembre – 3 novembre 2014, numero 23330 Presidente Finocchiaro – Relatore Frasca Fatto e diritto Ritenuto quanto segue § 1. A.F. ha proposto regolamento di competenza, ai sensi dell'articolo 42 c.p.c., contro la S.p.A. Consel avverso la sentenza del 14 novembre 2013, con la quale il Tribunale di Avezzando ha dichiarato, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla convenuta ai sensi del comma 2 dell'articolo 152 del d.lgs. la propria incompetenza e la competenza territoriale del Tribunale di Biella ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del d.lgs. numero 196 del 2003, sulla controversia introdotta da esso ricorrente contro la detta s.p.a. per sentirla condannare a al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, a suo dire sofferti per avere la convenuta proceduto illegittimamente a segnalare il suo nominativo come insolvente all'organismo denominato Sistema Informazione Creditizia SIC , nell'erroneo presupposto che egli fosse il concessionario di un finanziamento, là dove invece egli non aveva contratto alcun debito con la convenuta, essendo stato concesso il finanziamento ad altro soggetto b alla cancellazione della suddetta iscrizione. § 2. Al ricorso non v `è stata resistenza della società. § 3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione con il procedimento di cui all'articolo 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito, ne è stata fatta notificazione all'avvocato di parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'odierna adunanza. § 4. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha chiesto rigettarsi l'istanza di regolamento di competenza, adducendo che, pur avendo richiamato erroneamente la disciplina di cui all'articolo 10 del d.lgs. numero 150 del 2011 in relazione all'articolo 152 del d.lgs. numero 196 del 2003, anziché quella anteriore di cui allo stesso articolo 152 di tale d.lgs., applicabile al processo in relazione alla sua introduzione nel settembre del 2009 giusta la disposizione dell'articolo 36 del d.lgs. numero 150 del 2011 , la declinatoria di competenza è corretta, in quanto la controversia era riconducibile alla previsione di cui al comma 3, lett. b dell'articolo 7 del d.lgs. numero 196 del 2003. § 5. Le conclusioni del Pubblico Ministero possono condividesi quanto alla infondatezza dell'istanza di regolamento, ma vanno supportate con un diverso ragionamento. La controversia, infatti, non è riconducibile all'articolo 7, comma 3, del citato d.lgs., bensì alla norma dell'articolo 15, comma 1, dello stesso d.lgs., secondo cui «1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.». Va considerato, infatti, che la controversia introdotta dal ricorrente ineriva una pretesa risarcitoria concernente un'operazione di trattamento effettuata dalla convenuta di un dato personale, quello della pretesa sua insolvenza, acquisito in relazione alla pretesa esistenza di un inadempimento ad un contratto inter partes. Ancorché la prospettazione della arte attrice e qui ricorrente fosse stata nel senso di negare l'esistenza di tale contratto, in ogni caso il comportamento addebitato alla convenuta, evidentemente ai sensi dell'articolo 2043 c.c., cioè sub lege aquilia, ineriva un'operazione certamente qualificabile come trattamento di un dato personale , ai sensi dell'articolo 4 del d.lg.s numero 196 del 2003. Infatti, il preteso stato di insolvenza rappresentava un dato personale , secondo la definizione di cui alla lettera b del suddetto articolo 4, secondo cui è tale «qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» La sua asseritamente illecita secondo il ricorrente comunicazione all'organismo SIC costituì un trattamento di quel dato agli effetti della lettera a del citato articolo 4, secondo cui è tale «qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.» in particolare il trattamento si ebbe sotto l'aspetto della comunicazione del dato della pretesa insolvenza alla SIC. La s.p.a. Consel era titolare del trattamento agli effetti della lettera f dell'articolo 4, secondo cui è titolare «la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza» è palese che la Consel, nel suo convincimento che fra essa e il qui ricorrente fosse stato stipulato un contratto e che il ricorrente fosse insolvente, si trovò nella possibilità di fare uso di questa supposta circostanza, il che ha fatto in concreto comunicandola alla SIC. Il riferimento all'articolo 7 comma 3, lett. b , del d.lgs. numero 196 del 2003 fatto dal Pubblico Ministero appare, invece, non pertinente, in quanto, pur avendo il ricorrente fato domanda di condanna della Consel a provvedere alla cancellazione dell'annotazione nel SIC, rileva che la Consel non è la titolare di tale registro e, dunque, la domanda ha ad oggetto la condanna da un facere che non è rappresentato dal provvedere alla cancellazione, come suppone detta norma riferendosi al titolare del dato, bensì dall'adoprarsi ai fini di ottenere dalla SIC la cancellazione. La condanna a tale facere si connota come risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 c.c. inerente sempre la pretesa ai sensi dell'articolo 2050 c.c. § 6. In base a tali considerazioni la declaratoria della competenza del Tribunale di Biella ai sensi del vecchio comma 2 dell'articolo 152 del d.lgs. numero 196 del 2003 risulta pienamente giustificata e l'istanza di regolamento dev'essere rigettata. § 7. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Biella. Assegna per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Nulla per le spese del giudizio di regolamento. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo 13.