I dipendenti di un ramo d'azienda ceduto non possono chiedere la nullità dell'atto di trasferimento, perché fatto dal datore di lavoro come tentativo per superare una situazione di crisi economica.
Tale motivazione, infatti, è insindacabile e non esclude la liceità dell'operazione realizzata secondo le prescrizioni di legge, in forza delle quali per la validità dell'operazione si ritiene necessario esclusivamente accertare che l'oggetto del trasferimento sia un'entità economica con propria identità, vale a dire organizzata in modo stabile e non destinata all'esecuzione di una sola opera, ovvero di un'organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati. Cosi deciso dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza numero 22688, pubblicata il 24 ottobre 2014. Domanda di alcuni lavoratori volta ad ottenere l’accertamento dell’invalidità della cessione del loro contratto di lavoro avvenuto in occasione della cessione di ramo d’azienda. Alcuni lavoratori dipendenti di una società si rivolgevano al giudice del lavoro al fine di ottenere la declaratoria di invalidità della cessione del loro contratto di lavoro, realizzato in occasione del trasferimento di ramo d’azienda con altra società. Il Tribunale accoglieva la domanda. Proponeva appello l’azienda e la Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado, respingendo le domande dei lavoratori, ritenendo non sussistenti elementi gravi, precisi e concordanti sintomatici di un comportamento fraudolento volto ad utilizzare fraudolentemente l’istituto della cessione d’azienda previsto dall’articolo 2112 c.c., per finalità espulsive dei lavoratori. Proponevano così ricorso in cassazione i lavoratori. Il concetto di ramo d’azienda secondo la normativa comunitaria. In materia di trasferimento di parte c.d. ramo di azienda, tanto la normativa comunitaria direttive CE nnumero 98/50 e 2001/23 quanto la legislazione nazionale articolo 2112, comma 5 perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva. La citata direttiva del 1998, osservano i giudici di legittimità, richiede, pertanto, che il ramo d'azienda oggetto del trasferimento costituisca un'entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria analogamente, l'articolo 2112, comma 5, c.c. si riferisce alla «parte d'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata». Deve, quindi, trattarsi di un'entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all'esecuzione di una sola opera, ovvero di un'organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati. Il giudice di merito deve verificare le caratteristiche del compendio ceduto Così inquadrato l’aspetto normativo della fattispecie, ne deriva che il giudice di merito chiamato a verificare la validità o meno della cessione adottata, dovrà verificare l’effettiva e concreta sussistenza degli elementi di autonomia e di preesistenza caratterizzanti la parte di azienda ceduta. Dando atto che elemento precipuo rimane quello dell’autonomia funzionale, rispetto a quello della preesistenza. Accertata l’effettiva presenza dei suddetti elementi la cessione del contratto di lavoro derivante dal trasferimento del ramo d’azienda sarà del tutto lecita e consentita anche senza il consenso dei lavoratori interessati. e la sua valutazione non è sindacabile in sede di legittimità. L’analisi delle risultanze istruttorie circa la natura del ramo d’azienda ceduto costituisce valutazione rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente motivata. Nello specifico, il ricorso proposto non individua una manifesta illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, né una totale omissione di motivazione. L’impugnazione si risolve in sostanza in una prospettazione di una diversa interpretazione dei fatti rispetto alla ricostruzione operata dalla Corte di merito. Ma tale ricostruzione appare immune da vizi logici. La cessione come misura per fronteggiare la crisi. I ricorrenti si dolgono infine che il ramo d’azienda ceduto versasse in una situazione di crisi e per tale motivo doveva supporsi un intento fraudolento nella cessione, volto unicamente ad aggirare le norme sui licenziamenti. Ma anche tale motivo viene ritenuto infondato dalla Suprema Corte. Il motivo del trasferimento ben può consistere nell'intento di superare uno stato di difficoltà economica, evitando il ricorso alla mobilità. Le stesse norme in materia, articolo 4, Legge numero 223/1991, prevedono che nell’ambito dell’esame congiunto con le organizzazioni sindacali vengono perseguite quelle misure idonee ad evitare in tutto o in parte la mobilità.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 maggio – 24 ottobre 2014, numero 22688 Presidente Vidiri – Relatore Amendola Svolgimento del processo 1.- La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 18 aprile 2007, in riforma della decisione di prima istanza, ha respinto le domande di A.M. , M.P. , S.G. e T.G. tendenti ad ottenere l'accertamento dell'invalidità della cessione del loro contratto di lavoro dalla SAIPEM Spa alla Ghizzoni Spa realizzato in occasione del trasferimento di ramo d'azienda avvenuto in data omissis ed avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività denominata costruzioni terra Italia . Per quanto qui interessa la Corte territoriale ha ritenuto, contrariamente a quanto invece affermato dal primo giudice, che nell'operazione traslativa non fossero ravvisabili elementi gravi, precisi e concordanti sintomatici di un comportamento fraudolento volto ad utilizzare strumentalmente l'istituto previsto dall'articolo 2112 c.c. per finalità espulsive dei lavoratori ha invece ravvisato in detto trasferimento una cessione di ramo d'azienda sussumibile nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 2112 c.c 3.- Avverso tale pronuncia hanno fatto ricorso i lavoratori iscritti in epigrafe, domandandone la cassazione per dodici motivi, conclusi da quesiti. Ha resistito con controricorso la SAIPEM Spa. La Ghizzoni Spa è rimasta intimata. I ricorrenti e la SAIPEM Spa hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 1362, 1363, 2112, 2555, 2556 e 2697 c.c., in relazione all'articolo 360, co. 1, numero 3, c.p.c., assumendo che il giudice, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2112 c.c. per la configurabilità del ramo d'azienda, deve accentrare l'indagine esclusivamente sull'entità del contratto di cessione scritto i cui elementi costitutivi devono risultare soltanto da tale contratto, senza poter indagare d'ufficio su di una entità diversa da quella risultante dal citato atto. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360, co. 1, numero 4, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'articolo 2112 c.c. e 112 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360, co. 1, numero 3, c.p.c., assumendo che il giudice, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2112 c.c. per la configurabilità del ramo d'azienda, deve accentrare l'indagine esclusivamente sull'entità indicata negli scritti difensivi delle parti e sugli atti dalle medesime prodotti, senza poter indagare d'ufficio su di una entità diversa da quella risultante dai citati atti. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 2112 e 2697 c.c, in relazione all'articolo 360, co. 1, numero 3, c.p.c., nonché nullità della sentenza per violazione degli articolo 116, 167, 229, 416 c.p.c. e dell'articolo 11 Cost., in relazione all'articolo 360, co. 1, numero 4, c.p.c., e violazione e falsa applicazione degli articolo 116, 167, 229, 416 c.p.c. e dell'articolo 111 Cost., ancora in relazione all'articolo 360, co. 1, numero 3, c.p.c., assumendo che il giudice, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2112 c.c. per la configurabilità del ramo d'azienda, deve accentrare l'indagine esclusivamente su quella entità che le parti non avevano contestato nei suoi elementi costitutivi. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2112, in relazione all'articolo 360, co. 1, numero 3, c.p.c., nonché nullità della sentenza per violazione dell'articolo 115, in relazione all'articolo 360, co. 1, numero 4, c.p.c., e violazione e falsa applicazione dell'articolo 115, ancora in relazione all'articolo 360, co. 1, numero 3, c.p.c., assumendo che il giudice, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2112 c.c. per la configurabilità del ramo d'azienda, deve accentrare l'indagine su quella entità da individuarsi esclusivamente sulla base delle allegazioni in fatto dedotte dalle parti a fondamento della domanda ovvero delle eccezioni. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta omessa e/o insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360, co. 1, numero 5, c.p.c., articolato su di una pluralità di quesiti tendenti a sollecitare la Corte ad affermare il principio secondo cui il giudice del merito avrebbe dovuto specificare con rigore nella motivazione il percorso logico sulla base del quale aveva accertato che il complesso dei lavoratori impiegato nel programma di metanizzazione della Sicilia potesse essere qualificato come ramo d'azienda. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta omessa e/o insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360, co. 1, numero 5, c.p.c., articolato su di un quesito tendente a sollecitare la Corte ad affermare il principio secondo cui il giudice del merito avrebbe dovuto indicare nella motivazione con estrema certezza che i lavoratori addetti al progetto di metanizzazione della Sicilia per espletare la loro attività non utilizzavano strumenti materiali ovvero che tali strumenti fossero assolutamente di nessuna rilevanza. Con il settimo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. e degli articolo 2112 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto esistente il requisito della preesistenza del ramo d'azienda ceduto. Con l'ottavo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. in relazione all'articolo 2112 c.c. in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto, ai fini dell'accertamento del requisito della preesistenza, tutta la documentazione prodotta agli atti. Con il nono motivo si lamenta omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360, co. 1, numero 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto esternare le motivazioni in forza delle quali aveva ritenuto che l'entità indicata nell'intesa del 15 aprile 1999 fosse ancora esistente al momento della cessione. Con il decimo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 2697 e 2112 c.c. per non avere accertato la Corte territoriale che il ramo d'azienda, successivamente al trasferimento, avesse conservato la propria identità. Con l'undicesimo motivo si lamenta omessa e/o insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360, co. 1, numero 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto accertare che l'entità oggetto di cessione aveva mantenuto presso la cessionaria la sua identità strutturale, indicando le ragioni in forza delle quali era pervenuta a tale accertamento. Con il dodicesimo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 1343, 1344 e 2112 c.c. nonché violazione e falsa applicazione degli articolo 4 e 24 della l. numero 223 del 1991, per non avere ritenuto la Corte territoriale che era emerso l'intento datoriale di espellere dal contesto normativo manodopera in esubero. 2.- Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, così come formulati, risultano inammissibili. Essi contengono promiscuamente, in un'unica censura, la contemporanea deduzione di vizi eterogenei, riferibili a diverse ipotesi tra quelle tipicamente previste dall'articolo 360, co. 1, c.p.c. e tra loro incompatibili. Questa Corte ha sancito che in tema di ricorso per cassazione la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione intrinsecamente eterogenei mostra di non tener conto dell'impossibilità della prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili e rimette alla Corte decidente il compito di isolare le singole censure teoricamente suscettibili di valutazione in sede di legittimità, onde ricondurle poi ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati in rubrica, nonché, una volta fatto ciò, di ricercare -nel caso della violazione di norme - quale o quali disposizioni tra quelle del codice civile richiamate con l'indicazione di un articolo e dei seguenti sarebbero utilizzabili allo scopo e, nel caso di vizio di motivazione, di quale vizio si tratterebbe. Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l'altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell'esposizione avversaria cfr. Cass. numero 19443 del 2011 . Inoltre i motivi, a fronte di una pluralità di violazioni lamentate, sono conclusi con un unico quesito di diritto che non consente di verificare a quale dei vizi prospettati nel motivo sia riferibile. 3.- Il primo, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo motivo con i quali i lavoratori lamentano, sotto vari profili, la violazione dell'articolo 2112 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di una pluralità di fatti, ritenuti decisivi per il giudizio, possono essere esaminati congiuntamente per la loro reciproca connessione. Il Collegio giudica tali motivi infondati. 3.1.- La Corte territoriale, dopo aver dato atto che la vicenda traslativa si colloca temporalmente sotto la vigenza della versione di testo dell'articolo 2112 c.c. antecedente alla modifica realizzata con il d. lgs. numero 18 del 2001, ha evidenziato come la nozione di ramo di azienda come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, fosse utilizzabile anche all'epoca dei fatti di causa secondo la giurisprudenza di legittimità, in conformità con la disciplina comunitaria. Invero detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE secondo cui è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria articolo 1, numero 1, direttiva 2001/23 . La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente ex plurimis Cass. numero 19740 del 2008 , ha ripetutamele individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C-13/95, Suzen, punto 13 Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C-340/2001, Abler, punto 30 Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C-232/04 e C-233/04, Guney-Gorres e Demir, punto 32 e sia sufficientemente strutturata ed autonoma cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, Hernandez Vidal, C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 27 Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05, punto 31 Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/ 10, Scattolon, punto 60 . Il criterio selettivo dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto, letto conformemente alla disciplina dell'Unione, consente di affrontare e scongiurare ipotesi in cui le operazioni di trasferimento si traducano in forme incontrollate di espulsione di personale. Pertanto nessuna censura può essere addebitata alla sentenza impugnata laddove assume il canone della articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata” quale pre-requisito indispensabile per configurare un'efficace cessione del contratto di lavoro senza il consenso del lavoratore, prima ed oltre la questione della preesistenza del ramo ceduto, che comunque la sentenza impugnata postula come necessaria. Peraltro sull'aspetto della preesistenza del ramo ceduto di recente la Corte di Giustizia, pregiudizialmente sollecitata da un giudice italiano in riferimento alla formulazione dell'articolo 2112 c.c. novellata dall'articolo 32 del d. lgs. numero 276 del 2003, ha testualmente ritenuto che L'articolo 1, paragrafo 1, lettere a e b , della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, ., deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell'ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un'entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento CGUE, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a. . 3.2.- Ciò premesso in diritto, la Corte territoriale ha considerato in fatto che nella fattispecie sottoposta al suo vaglio fossero emerse circostanze tali da far ritenere che era stata trasferita un'attività organizzata, funzionalmente autonoma, con una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità cfr. Cass. numero 5117 del 2012, Cass. numero 20422 del 2012, Cass. numero 2151 del 2013, Cass. numero 20729 del 2013, Cass. numero 1821 del 2013, Cass. numero 24262 del 2013 . I giudici d'appello hanno ritenuto, sulla base dell'accordo del 15 aprile 1999, stipulato innanzi al Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalla SAIPEM Spa e dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, nonché della perizia allegata al contratto di cessione contenente la Stima del valore economico del Ramo costruzioni terra Italia di Saipem , che il compendio trasferito avesse consistenza di ramo d'azienda preesistente e funzionalmente autonomo, con un percorso motivazionale sufficiente e non contraddittorio, formalmente coerente nell'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, immune da vizi logici o giuridici. Tale conclusione non è poi in contrasto con un precedente di questa Corte, relativo ad analoga vicenda Cass. numero 5973 del 2013 . Se ne potrebbero richiamare altri che, avuto riguardo alla stessa vicenda traslativa, hanno invece disatteso l'impugnazione dei lavoratori Cass. numero 9881 del 2014 Cass. numero 27277 del 2013 Cass. numero 13171 del 2009 . Ma è proprio dalla lettura di tali pronunce a trovare conferma che il giudizio sulla ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 2112 c.c. involge valutazioni di fatto che, ove non censurabili per il vizio previsto dall'articolo 360, co. 1, numero 5, c.p.c., si sottraggono al sindacato di legittimità nei richiamati precedenti, infatti, questa Corte si è limitata a confermare le sentenze dei giudici di merito in quanto sorrette da motivazione adeguata. Ne deriva che contigue vicende di trasferimenti di rami d'azienda possono dare luogo a diversi esiti processuali in Cassazione, proprio perché l'oggetto del giudizio di questa Corte -come noto - non è o non immediatamente il rapporto sostanziale intorno al quale le parti litigano, bensì unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, di cui occorre verificare la legittimità negli stretti limiti delle critiche vincolate dall'articolo 360 c.p.c. e così come prospettate dalla parte ricorrente conformi Cass. numero 10868 del 2014 Cass. numero 10925 del 2014 Cass. numero 10926 del 2014 . 3.3.- Avuto specifico riguardo ai vizi di motivazione denunciati, nella misura in cui essi siano effettivamente attinenti ai profili di fatto della causa o alle valutazioni che su questi medesimi profili di fatto il giudice di merito ha espresso, non essendo tali - come noto - i difetti di motivazione che riguardano l'interpretazione delle norme, tanto meno quelle attinenti l'esercizio dei poteri processuali, questo Collegio ritiene non sussistano. Invero parte ricorrente non individua realmente quel fatto controverso e decisivo che sarebbe stato trascurato dalla Corte territoriale, in rapporto di causalità tale con la soluzione giuridica della controversia da far ritenere, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, che la sua corretta considerazione avrebbe comportato una decisione diversa. All'opposto ne elenca una pluralità, che sarebbero stati mal giudicati dalla Corte di Appello, al solo fine di indurre il convincimento del giudice di legittimità che l'adeguata valutazione di tali elementi avrebbe giustificato l'accoglimento della domanda. Ma il materiale probatorio acquisito dal giudice del merito era liberamente apprezzabile dalla Corte distrettuale, con conseguente applicabilità del consolidato principio secondo cui la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive tra le molte Cass. numero 17097 del 2010, numero 27464 del 2006, numero 1554 del 2004, numero 11933 del 2003, numero 13910 del 2001 . In definitiva gli istanti, lungi dal denunciare una totale obliterazione di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero una manifesta illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato dalla parte. Tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento. Sicché il motivo in esame si traduce in sostanza nell'invocata revisione delle valutazioni e dei convincimenti espressi dal giudice di merito, non concessa perché estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità. 4.- Con l'ultimo mezzo di impugnazione i lavoratori denunciano violazione e falsa applicazione degli articolo 1343, 1344 e 2112 c.c. nonché violazione e falsa applicazione degli articolo 4 e 24 della l. numero 223 del 1991, per non avere ritenuto la Corte territoriale che era emerso l'intento datoriale di espellere dal contesto produttivo manodopera in esubero, senza rispettare gli obblighi di cui alla l. numero 223 del 1991 ed i costi imposti da siffatta procedura, realizzando così un negozio in frode alla legge. Anche questa critica non può essere condivisa. La Corte di Appello palermitana ha ritenuto che non siano emersi, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, elementi idonei a suffragare la tesi della natura fraudolenta della cessione, anche sulla base dell'elaborato peritale della CTU di primo grado dal quale non si ricavava quella gravità e univocità del quadro indiziario, dal quale i lavoratori inferivano la natura fraudolenta della cessione. Ha rilevato che la circostanza che il ramo ceduto versasse in una situazione di crisi non impediva né un negozio dispositivo, né l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 2112 c.c. ed infatti la cessione del ramo d'azienda poteva costituire una valida misura alternativa per fronteggiare la crisi ed un mezzo per evitare il ricorso alla mobilità, attraverso il tentativo di rilanciare l'attività presso la società cessionaria . Ha rammentato come lo stesso ordinamento, proprio all'articolo 4 l. numero 223/91, nell'alveo dell'esame congiunto con le OO.SS. auspichi quelle misure idonee ad evitare in tutto o in parte la mobilità . La mera circostanza che una tale motivazione non risponde alle aspettative dei lavoratori non può di per sé, a fronte di un corretto iter argomentativo, comportare l'annullamento della sentenza impugnata. In diritto, poi, non può essere trascurato che, secondo l'ormai prevalente giurisprudenza di questa Corte Cass. numero 10108 del 2006 conformi Cass. numero 1085 del 2012 Cass. numero 6969 del 2013 Cass. numero 9090 del 2014 il risultato, proprio della cessione di azienda, di dismettere la veste di imprenditore e datore di lavoro, con le relative obbligazioni, non può in nessun caso considerarsi vietato dalle norme di garanzia dei lavoratori, atteso che l'applicazione di esse non dipende dall'esserne destinatario un soggetto, anziché un altro mentre, neppure il motivo illecito a prescindere dal mancato accertamento in concreto della comunanza ad entrambi i contraenti è configurabile, ove si consideri che ragione determinante di un trasferimento di titolarità di beni ben può essere, del tutto lecitamente, proprio quella di addossare ad altri soggetti obbligazioni e oneri connessi. 5.- Conclusivamente l'intero ricorso deve essere respinto. L'alternativo esito dei gradi di merito induce questa Corte alla compensazione integrale delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso compensa le spese del giudizio di legittimità.