La notifica dell’estratto della sentenza contumaciale all’effettiva residenza dell’imputato, personalmente ricevuta dal destinatario, deve essere considerata valida anche se egli aveva eletto domicilio presso il difensore, rinunciatario del mandato, posto il favor per le modalità di notifica che assicurano l’effettiva conoscenza dell’atto in capo al destinatario.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 21561/15 depositata il 22 maggio. Il fatto. Il Giudice di pace dichiarava colpevole del delitto di diffamazione un appuntato dei Carabinieri che aveva riferito, con una relazione di servizio, di aver visto la persona offesa del reato, luogotenente della compagnia, rientrare in caserma ubriaco, dichiarazione non corrispondente al vero. Avverso tale decisione l’appuntato propone ricorso per cassazione lamentando la violazione delle norme in tema di notificazione della sentenza contumaciale, evidenziando che l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado era stato notificato presso la residenza dell’imputato anziché presso il domicilio eletto e cioè lo studio degli avvocati difensori. Ritiene il ricorrente la nullità di detta notifica che avrebbe dovuto essere effettuata presso lo studio professionale, anche se uno di essi aveva precedentemente rinunciato al mandato. Il favor per la conoscenza effettiva dell’atto. La doglianza è priva di fondamento, essendo inconferente l’argomentazione del ricorrente riguardo all’efficacia dell’elezione di domicilio anche dopo il venir meno del mandato difensivo. Trova difatti applicazione l’indirizzo giurisprudenziale consolidato che privilegia le modalità tecniche di notifica in grado di assicurare la conoscenza effettiva dell’atto. L’applicazione giurisprudenziale. Conseguentemente è stato affermato che, in caso di revoca dell’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia contestualmente revocato, ipotesi alla quale è parificata quella dell’inidoneità del domicilio eletto, si ritiene valida la notifica effettuata presso la residenza effettiva dell’imputato risultante agli atti. La medesima Cassazione ha difatti più volte ribadito che «non devono essere privilegiate le modalità di notificazione dell’atto che assicurano soltanto una presunzione di conoscenza, quando sia possibile ricorrere, senza difficoltà, ad un sistema garantisca una conoscenza effettiva». L’applicazione concreta del principio ha portato la Cassazione a ritenere la nullità della notificazione eseguita presso il difensore dell’imputato ai sensi dell’articolo 161, comma 4, c.p.p., allorché sia noto, anche se non formalmente cominciato, il nuovo domicilio dell’imputato, trovando la disposizione un «temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia “aliunde” notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la residenza o la dimora», dovendo la notifica essere effettuata, in tali casi, al nuovo domicilio in modo da assicurargli l’effettiva e non meramente presunta conoscenza dell’atto. Va pertanto ritenuta rituale anche la notifica dell’estratto della sentenza contumaciale all’effettiva residenza dell’imputato, ai sensi dell’articolo 548, comma 3, c.p.p., personalmente ricevuta dal destinatario, nel caso in cui egli non abbia revocato l’elezione di domicilio presso il difensore rinunciatario del mandato. Per questi motivi, risultando infondata anche la lamentata lesione del diritto di difesa, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 2 febbraio – 22 maggio 2105, numero 21561 Presidente Bevere – Relatore Positano Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Giudice di pace di Pontebba, emessa in data 17 dicembre 2012, G.M. veniva dichiarato colpevole del delitto previsto all'articolo 595, commi 1 e 2 del codice penale, poiché, nella qualità di appuntato dei Carabinieri, offendeva il decoro di S.G. , luogotenente della compagnia dei Carabinieri di Tarvisio, indirizzando, al Comandante della Compagnia, una relazione di servizio nella quale dichiarava di avere visto, contrariamente al vero, la persona offesa rientrare in Caserma, con l'uniforme di servizio, ubriaco. L'imputato veniva condannato alla pena di Euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati in Euro 5000, oltre alle spese di costituzione della parte civile. La sentenza veniva confermata dal Tribunale di Udine in data 7 aprile 2014. 2. Avverso tale decisione G.M. propone, in proprio, ricorso per cassazione, lamentando - violazione delle norme in tema di notificazione della sentenza contumaciale e degli atti conseguenti - violazione del diritto all'assistenza tecnica da parte di un difensore. 3. Con memoria depositata il 21 gennaio 2015 il difensore della parte civile S.G. contesta specificamente le diverse argomentazioni poste a sostegno dei due motivi di ricorso, concludendo per la conferma della impugnata sentenza. Considerato in diritto La sentenza impugnata non merita censura. 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della notificazione della sentenza contumaciale e di tutti gli atti conseguenti, evidenziando che l'estratto contumaciale della decisione di primo grado era stato notificato all'imputato nel luogo di residenza e non presso il domicilio eletto durante il processo, in data 24 dicembre 2010, cioè presso lo studio degli avvocati Bertoli e Liguori. Aggiunge che, in data 23 febbraio 2011, quest'ultima professionista aveva depositato rinunzia al mandato, per cui le notifiche erano state effettuate presso lo studio dell'avvocato Bertoli, ma che all'udienza del 9 luglio 2012 il Giudice di pace aveva rilevato che il difensore era irreperibile presso l'indirizzo, dichiarando l'abbandono della difesa con nomina di un difensore d'ufficio. La sentenza di primo grado era stata, poi, notificata presso il luogo di residenza e regolarmente ricevuta. Sotto tale profilo rileva che la notifica della sentenza contumaciale avrebbe, invece, dovuto essere effettuata presso l'avvocato Liguori, non avendo mai revocato il domicilio eletto presso lo stesso, o, attesa l'inidoneità del domicilio presso l'avvocato Bertoli, avrebbe dovuto essere eseguita al difensore d'ufficio nominato. 2. La censura è destituita di fondamento. Come evidenziato dal Tribunale, dopo l'elezione di domicilio presso i due difensori avvocato Bertoli e avvocato Liguori al medesimo domicilio, nel corso del processo di primo grado l'avvocato Liquori rendeva noto, in data 23 febbraio 2011, di avere rinunziato al mandato difensivo e l'avvocato Bertoli veniva sostituito per abbandono della difesa. 3. Appare inconferente la giurisprudenza richiamata dal ricorrente riguardo all'efficacia dell'elezione di domicilio anche dopo il venir meno del mandato difensivo, poiché l'elezione di domicilio contenuta nel verbale di identificazione del 24 dicembre 2010, predisposto presso la Sezione di Polizia Giudiziaria consente di riferire al solo domicilio dell'avvocato Pier Giorgio Bertoli l'elezione effettuata dal ricorrente, poiché solo tale professionista aveva lo studio in via Carducci numero 30, in Udine. Al contrario, come risulta dalla comunicazione del 23 febbraio 2011 di rinunzia al mandato difensivo, fatta pervenire dall'avvocato Francesca Liguori, la stessa aveva domicilio in via Vincenzo Monti numero 1, in Udine. In tal senso depone il tenore letterale dell'elezione di domicilio effettuata presso lo studio legale dell'avvocato Pier Giorgio Bertoli e Raffaella Liguori, sito in Udine, via Carducci numero 30 e la contestuale nomina degli stessi quali legali di fiducia. 4. Inoltre, risulta dagli atti che il decreto di citazione a giudizio, per l'udienza del 24 ottobre 2011, davanti al Giudice di pace di Pontebba veniva notificato in data 9 e 25 maggio 2011, rispettivamente, all'imputato e al suo difensore, presso l'avvocato Pier Giorgio Bertoli, a mano del collega di studio, avvocato Francesco Bertoli. In data 14 ottobre 2011, il medesimo difensore riceveva la notifica della costituzione di parte civile. Risulta, altresì, che della successiva udienza fissata per il 16 gennaio 2012 veniva data comunicazione via fax, in data 25 ottobre 2011, presso il numero dello studio di via Carducci numero 30, con riscontro del professionista, per conferma nello stesso modo, si procedeva per la successiva udienza del 16 marzo 2012, comunicata a mezzo fax il 17 gennaio 2012. L'udienza del 19 marzo 2012 per l'adesione alla astensione proclamata dall'Avvocatura veniva rinviata all'udienza del 9 luglio 2012. Inoltre, all'udienza del 24 ottobre 2011, del 16 gennaio 2012 e del 19 marzo 2012, alle quali non è stata espletata alcuna attività istruttoria, il difensore, regolarmente notiziato, non compariva ed il Giudice di pace procedeva alla nomina di altro professionista per l'incombente. Ciò consente di superare anche le doglianze, incidentalmente prospettate dal ricorrente, riguardo all'effettiva conoscenza della prima fase del giudizio di primo grado. 5. Lo studio legale sito in via Carducci, indicato dal ricorrente risultava, in occasione dell'udienza del 9 luglio 2012 atteso che l'ultima notifica effettuata a mezzo del servizio postale presso l'indirizzo dello studio di via Carducci numero 30, in Udine, non si è perfezionata , domicilio inidoneo, poiché le missive venivano restituite con la dizione irreperibile all'indirizzo. All'imputato veniva nominato, pertanto, un difensore d'ufficio, senza che lo stesso effettuasse alcuna ulteriore elezione di domicilio. Le considerazioni che precedono evidenziano la ritualità delle notificazioni eseguite. 6. In ogni caso, le censure sarebbero infondate, trovando applicazione l'indirizzo giurisprudenziale che privilegia le modalità di notifica dell'atto che assicurano una conoscenza effettiva, come nel caso di specie, a fronte di una presunzione di conoscenza. Pertanto, nell'ipotesi di revoca dell'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia contestualmente revocato, cui è parificata l'ipotesi di domicilio eletto inidoneo, deve ritenersi valida la notifica effettuata presso l'effettiva residenza dell'imputato risultante dagli atti e non presso il difensore ai sensi dell'articolo 161, comma quarto, cod. proc. penumero . Questa Corte, infatti, ha reiteratamente affermato che non devono essere privilegiate le modalità di notificazione dell'atto che assicurano soltanto una presunzione di conoscenza, quando sia possibile ricorrere, senza difficoltà, ad un sistema che garantisca una conoscenza effettiva Sez. 1, Sentenza numero 22645 del 14/05/2014 Cc. Rv. 259800 . Così, è nulla la notificazione eseguita presso il difensore dell'imputato a norma dell'articolo 161, comma quarto, cod. proc. penumero , allorché sia noto, benché non comunicato formalmente, il nuovo domicilio dell'imputato, in quanto la citata disposizione trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto Sez. 2, Sentenza numero 25671 del 19/05/2009 Ud. dep. 18/06/2009 Rv. 244167 . 7. Pertanto, deve ritenersi rituale anche la notifica dell'estratto della sentenza r contumaciale presso il luogo di effettiva residenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 548 comma 3 del codice di rito, avendo l'imputato personalmente ricevuto la i notificazione, in data 29 gennaio 2013, formulando richiesta di copie in cancelleria, con ciò confermando di avere avuto effettiva conoscenza della pronunzia emessa a suo carico. 8. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione di legge, attesa la lesione del diritto all'assistenza tecnica propria di un legale poiché, dopo il rinvio delle prima udienza, tenutasi in assenza del difensore titolare e con la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 97, quarto comma del codice di rito, il giudice di prime cure aveva dichiarato l'abbandono della difesa da parte dell'avvocato Bertoli e, all'udienza del 9 luglio 2012, era stato nominato, quale difensore d'ufficio, l'avvocato Maria Rosa Conte, la quale aveva chiesto un termine a difesa. All'udienza successiva, nella quale era presente l'avvocato Conte, sarebbe stato disposto un ulteriore rinvio per repliche, con lettura del dispositivo. A tale ultima udienza, attesa l'assenza dell'avvocato Conte, la stessa veniva sostituita ai sensi dell'articolo 97, quarto comma del codice di rito. Ciò avrebbe determinato, secondo il ricorrente, la lesione del diritto di difesa. 9. La censura è infondata dovendosi condividere l'argomentazione posta a sostegno della decisione impugnata, in quanto giuridicamente corretta, che rileva che a seguito dell'abbandono, all'udienza del 9 luglio 2012, della difesa da parte dell'avvocato Bertoli, preceduta da un mero rinvio della prima udienza, al solo fine di notiziare tale professionista dell'esistenza del processo in corso, il giudice di prime cure aveva disposto la nomina dell'avvocato Maria Rosa Conte per l'udienza in corso e la stessa aveva presenziato anche a quella successiva, conseguente alla richiesta di termine a difesa. Il difensore, al contrario, non era comparso all'udienza fissata per la lettura delle dispositivo ed era stata sostituita da altro difensore, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma del codice di rito. Conseguentemente deve condividersi la considerazione espressa dal giudice di appello secondo cui la dizione, presente nel frontespizio del verbale, per la sola odierna udienza , riferita alla nomina del difensore d'ufficio, avvocato Conte, non comporta alcuna lesione del diritto alla difesa tecnica, poiché sta a indicare la funzione di sostituto, da parte dell'avvocato Conte, all'inizio dell'udienza, prima che venisse nominata difensore a seguito del dichiarato abbandono della difesa da parte dell'originario difensore di fiducia. Nello stesso modo, la nomina del sostituto ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, all'udienza in cui è stato reso il dispositivo, esclude ogni lesione del diritto di difesa. 10. Da ultimo va aggiunto che l'istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 312 c.p.p. di ottobre 2014 è superata dalla decisione nel merito della sentenza. 11. Alla pronuncia di rigetto consegue ex articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.