La colpevolezza nella lite temeraria

L’attuale morfologia della responsabilità aggravata all'articolo 96 c.p.c. la c.d. lite e resistenza temeraria non è quella originaria. Prima, di certo, si richiedevano malafede e colpa grave per subire una condanna per responsabilità aggravata. Oggi, forse, le cose sono cambiate.

Il nostro ordinamento processualcivilistico ha recepito in modo formale l’esigenza di evitare abusi del processo, tra l’altro, costruendo una figura ad hoc nell’articolo 96 c.p.c Si rileva efficacemente che si possono distinguere due forme di abuso l’avvio di un’iniziativa non fondata e la gestione scorretta di un’iniziativa processuale pendente. L’ampiezza della materia si è prestata ad innesti successivi. In particolare, il tempo, com’è noto, ha segnalato l’insufficienza dell’impianto originario, suggerendo al legislatore l’aggiunta di un nuovo comma, oggi il terzo, che recita «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata». Il comma è stato inserito dall’articolo 45, comma 12, l. numero 69/2009 legge di riforma 2009 , con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Il reale significato dell’aggiunzione va ricavato anzitutto dal dibattito precedente alla sua formale introduzione nel microsistema delineato dall’articolo 96 c.p.c. In particolare, il disegno di legge comma 1441- bis dopo stralcio dal Disegno C-1441 avvenuto in data 05.08.2008 recita “13. All’articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma «In ogni caso, il giudice, anche d’ufficio, condanna la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari»”. Non sfugge che si trovi qui codificata una forma di responsabilità oggettiva, pur accessoria alle altre ipotesi di responsabilità aggravata. Quali che siano le opzioni soggettive in merito ai requisiti della c.d. lite temeraria, non v’è dubbio che una lettura della norma coordinata con le forme di responsabilità per malafede o colpa grave segnali uno svilimento dell’appartenenza psicologica del comportamento sanzionato al soggetto sanzionato. In questa direzione si colloca un approfondimento del percorso parlamentare. Di rilievo decisivo è la Proposta emendativa 52.24 Legislatura XVI - Elenco generale delle proposte emendative 456 nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferite al comma 1441- bis , a tenore della quale «Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115». Occorre sul punto una disamina congiunta ad altra Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2008 , la 52.36 firmataria Ravetto Laura che contempla di “Sostituire il comma 13 con il seguente 13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma «In ogni caso, il giudice, se ritiene che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, la condanna anche d'ufficio e senza necessità di prova del danno al pagamento di una somma equitativa-mente determinata da corrispondere all'altra parte a titolo di risarcimento»”. Da coordinare opportunamente è anche la Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/09/2008, al numero 52.2, che prevede di “Sostituire il comma 11 con il seguente 11. All'articolo 91 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni a nella rubrica, dopo la parola «spese» sono aggiunte le seguenti «e alle sanzioni pecuniarie processuali» b dopo il comma 1 è aggiunto il seguente «ferme le norme del presente capo, il Giudice, con il provvedimento che chiude il processo, condanna la parte che ha agito o resistito in giudizio avvalendosi di circostanze di fatto manifestamente non veritiere o di elementi di diritto palesemente infondati al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale. Salvo sia diversamente stabilito, la sanzione pecuniaria processuale consiste nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 100,00 euro e non superiore a 1.000,00 euro»”. Per ragioni di economia si può esaurire qui la rassegna, peraltro ampiamente esaustiva delle ipotesi da esaminare. Riflessi applicativi. Orbene, le opzioni sul tavolo del legislatore c.d. storico erano varie, e di significato ben distinto, sicché non è pensabile che la scelta di una piuttosto che di un’altra sia priva di senso e di riflessi applicativi. Colpa grave e malafede hanno spazio nella forma di abuso del processo contemplata nel primo comma dell’articolo 96 c.p.c. non accade altrettanto per la forma di cui al terzo comma. In tal senso – la formulazione della norma non nasconde nulla – nel comma terzo dell’articolo 96 c.p.c. non si è voluto assegnare rilievo all’elemento della malafede o della colpa grave. La nuova ipotesi sanzionatoria come tale riconosciuta da giurisprudenza assolutamente dominante rianima l’istituto della responsabilità aggravata, attraverso una degradazione della componente soggettiva. Sul tappeto un problema di colpevolezza in senso lato, a fronte dell’ostilità verso forme di responsabilità oggettiva, che pur sono presenti sporadicamente nell’ordinamento civile, presenti senza suscitare scandalo. Ad ogni modo, a voler recuperare un’appartenenza psicologica dell’abuso del processo, in disparte un’irragionevole interpretazione additiva dell’articolo 96 co. 3 c.p.c., resta l’opzione penalistica ritenere che le ipotesi di responsabilità oggettiva, confliggenti con la rimproverabilità di chi è chiamato a rispondere di un illecito, debbano essere interpretate con un correttivo ermeneutico che imponga di individuare nelle stesse l’elemento della colpa. Di certo, ad avviso di chi scrive, non è la soluzione più fedele alla norma ma forse può recuperare una conformità della lite temeraria agli assiomi ineludibili che regolano la colpevolezza, nel suo nucleo comune alle diverse partizioni dell’ordinamento.