Amministrazione di sostegno: una tutela non solo degli interessi patrimoniali

La finalità cui tende l’amministrazione di sostegno è quella di proteggere le persone fragili ovvero coloro che si trovano in difficoltà nel gestire le attività della vita quotidiana e i propri interessi.

Quanto sopra è stato confermato dalla Suprema Corte con la sentenza numero 19866/18 depositata il 26 luglio in materia di amministrazione di sostegno. Il caso. il Giudice Tutelare disponeva l’apertura dell’amministrazione di sostegno nominando amministratore una persona estranea alla famiglia del beneficiario. La Corte d’Appello rigettava i reclami proposti dalle parti affermando sussistere i presupposti per l’apertura dell’amministrazione di sostegno. L’amministrata proponeva così ricorso in Cassazione. Finalità dell’amministrazione di sostegno. Secondo la ricorrente, l’apertura dell’amministrazione di sostegno sarebbe illegittima perché fondata solo sulle condizioni di salute della medesima in assenza di necessità di gestione patrimoniale. La Corte dichiara infondato tale motivo posto che la finalità cui tende l’amministrazione di sostegno è quella di proteggere le persone fragili, ovvero chi si trovi in difficoltà ovvero impossibilità nel gestire le attività della vita quotidiana o i propri interessi non essendo tale misura volta solo alla tutela degli interessi patrimoniali. La ricorrente, in secondo luogo, denuncia la nullità della nomina dell’amministratore in assenza di sua audizione e di valutazione della sua capacità di agire. Anche questo motivo viene ritenuto infondato dalla Corte in merito alla capacità di agire, secondo la Corte di Cassazione, dalla documentazione sanitaria in atti e dall’audizione dei servizi socio sanitari emergeva la gravità della situazione psico-sanitaria della beneficiaria. Gli ultimi due motivi sono, invece, ritenuti inammissibili dalla Corte di Cassazione perché attinenti ai poteri gestori che il Giudice Tutelare ha attribuito all’amministratore, non sindacabili nel giudizio di legittimità in Cassazione, infatti, sono sindacabili soltanto i provvedimenti decisori come quelli che aprono o chiudono l’amministrazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 28 giugno – 26 luglio 2018, numero 19866 Presidente Scaldaferri – Relatore Sambito Fatti di causa Con decreto del 26.11.2016, il GT, provvedendo sui ricorsi proposti rispettivamente dall’Azienda Sanitaria di Firenze e dai coniugi N.S. ed S.E. disponeva l’apertura dell’amministrazione di sostegno nei confronti di S.M. e nominava amministratore l’Avv. G.A. , individuandone i poteri. Con provvedimento del 30.6.2016, la Corte d’Appello di Firenze rigettava i reclami proposti dall’Amministrata e dai suoi genitori, affermando sussistere i presupposti per l’apertura della misura di protezione e ritenendo inammissibili le censure rivolte all’individuazione quale amministratore di un soggetto estraneo al nucleo familiare. S.M. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento, successivamente illustrato da memoria, al quale ha resistito l’Amministratore. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo, S.M. deduce la violazione dell’articolo 404 c.c., per avere la Corte d’Appello errato nel ritenere legittima l’apertura dell’Amministrazione di sostegno, fondata sulle condizioni di salute di essa beneficiaria ed in assenza di necessità di gestione patrimoniale. 2. Col secondo motivo, si deduce la violazione dell’articolo 132 numero 4 c.p.c. per avere la Corte omesso di esaminare il motivo di reclamo con cui aveva dedotto la nullità della nomina in assenza di sua audizione e di valutazione della sua capacità di agire. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione della L. numero 180 del 1978, degli articolo 1, 2, e 12 della convenzione di New York e degli articolo 13 e 15 Cost. per non avere la Corte d’Appello considerato che essa ricorrente, fino al suo ricovero coatto , nel corso del quale le erano stati somministrate dosi massicce di psicofarmaci, che nuocevano alla sua salute, era vissuta in modo autonomo col supporto dei genitori e dello zio, ed era stata in grado di gestire le ordinarie esigenze quotidiane della vita. 4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione degli articolo 32 e 111 Cost., per avere il decreto impugnato qualificato meramente gestori i poteri attribuiti all’Amministratore, in relazione al consenso alla cura per tutto il tempo del ricovero. 5. Disattesa l’eccezione di genericità dei motivi, adeguatamente autosufficienti, gli stessi sono infondati i primi due ed inammissibili il terzo ed il quarto. 6. Secondo la giurisprudenza di questa Corte cfr. da ultimo, Cass. numero 22602 del 2017 e giurisprudenza ivi richiamata , la finalità cui tende l’amministrazione di sostegno è quella di proteggere le persone fragili, ovvero coloro che si trovano in difficoltà nel gestire le attività della vita quotidiana e i propri interessi, o che addirittura si trovano nell’impossibilità di farlo lo scopo dell’istituto consiste, infatti, nell’offrire a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire. La misura non è, dunque, volta, solo, alla tutela degli interessi patrimoniali, come si afferma nel motivo, che, a torto, estrapola dalla sentenza della Cass. penale sez. V, 19/10/2015, numero 7974, l’affermazione secondo cui l’amministratore, di regola, assiste il beneficiario nella gestione dei suoi interessi patrimoniali, e non si occupa, in linea di principio, della cura della persona e della sua incolumità , omettendo di rilevare che quella decisione è formulata non in termini preclusivi della possibilità che la misura sia volta alla cura della persona, ed è riferita alla commissione del reato di cui all’articolo 591 c.p., reato che la concorde dottrina definisce come proprio . 7. La Corte territoriale si è poi pronunciata sulla valutazione della capacità della ricorrente di attendere ai propri interessi, evidenziando, al riguardo, che della documentazione allegata dall’Azienda sanitaria e dall’audizione dei rappresentanti dei servizi socio-sanitari, era rimasta documentata la gravità della sua situazione psico-sanitaria invalida al 100%, in carico ai Servizi territoriale da epoca antecedente dal 2002, titolare di assegno di accompagnamento e tanto avevano confermato, in sede di audizione, i suoi genitori, che avevano, appunto, promosso il ricorso, laddove la circostanza secondo cui essa ricorrente non sarebbe stata sentita in merito al procedimento è smentita dal fatto stesso che nel ricorso a pag. 3 è dato atto che la stessa ha indicato al riguardo la madre come amministratore. 8. In riferimento ai poteri concessi all’Amministratore, va, invece, ribadito il principio cfr. Cass. numero 22693 del 2017 secondo cui il ricorso per cassazione è limitato ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio, dovendo, in particolare ribadirsi l’inammissibilità del ricorso per cassazione, a norma dell’articolo 720 bis c.p.c., u.c., avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, avendo tali provvedimenti carattere meramente ordinatorio ed amministrativo Cass. numero 2095 del 2016 . Ed, infatti, la questione sollevata in seno al ricorso, pur formalmente declinata in relazione ai diritti del soggetto disabile, e primo tra essi il diritto alla salute ed alla libertà personale, è, in realtà, riferita al soggetto deputato a prestare o a rifiutare il consenso al ricovero presso strutture sanitarie secondo la tesi avanzata dalla ricorrente, la necessità di un aiuto continuativo sarebbe, infatti, limitata ai periodi di acuzie della sua patologia, e non necessiterebbe di ricovero, mentre in fase di remissione potrebbe continuare a vivere presso il suo domicilio, essendo in grado di disbrigare le attività del quotidiano. Il che, come si desume dal tenore complessivo degli atti, è proprio ciò che ha visto contrapposti i servizi territoriali e le strutture sanitarie ai suoi genitori che si assume esser stati privati della possibilità di controllo sul trattamento terapeutico , ma, ciò finisce, da una parte, col refluire sull’individuazione della persona più idonea a rivestire la carica di Amministratore, e, dall’altra, implica l’apprezzamento circa la valutazione clinica globale delle condizioni di salute della ricorrente, e della loro evoluzione nel tempo,e tanto attiene, proprio, alla fase gestoria dell’Amministrazione, qui non censurabile, le cui modalità possono, tuttavia, essere sottoposte a rinnovato esame da parte del Tribunale. 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Trattandosi di processo esente non trova applicazione l’articolo 13, comma 1 quater del d.P.R. numero 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in Euro 2.150,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52.