E' possibile svolgere contemporaneamente pratica forense e scuola di specializzazione?

I quesiti che il COA di Savona ha rivolto al Consiglio Nazionale Forense riguardano alcuni dubbi interpretativi delle disposizioni che disciplinano le scuole di specializzazione per la professione forense in relazione all’accesso alla professione di avvocato e al contemporaneo svolgimento della pratica forense.

Nel parere del CNF numero 1, pubblicato l’11 giugno 2018, viene comunicata la risposta ai due quesiti poste dal COA di Savona relativi alla frequentazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e all’accesso alla professione di avvocato. Scuola di specializzazione e pratica forense. In particolare il Consiglio dell’Ordine di Savona chiede, nel primo quesito, «se la frequentazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del d.lgs. 398/97 possa o meno essere valutata ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, ai sensi dell’articolo 41 comma 9 della l. 247/12, a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti». La seconda questione del COA, riconducibile alla prima, è se il testo dell’articolo 3, comma 5 d.m. numero 70/2016, debba essere interpretato nel senso che sia consentito a chi frequenti la S.S.P.L. «il contemporaneo svolgimento della pratica forense presso uno studio legale e, conseguentemente, che, contestualmente alla frequenza alla S.S.P.L., il praticante possa svolgere utilmente anche il semestre integrativo di pratica forense da aggiungersi al periodo annuale riconosciuto ai sensi dell’articolo 41, comma 9, l. 247/2012 talché, al termine della frequentazione della S.S.P.L. o prima di essa, non si renda necessario svolgere un ulteriore semestre di pratica». Le risposte del CNF. La risposta del Consiglio Nazionale Forense è chiara e concisa. Il CNF, rispondendo la primo quesito, ritiene che il titolo conseguito presso le scuole di specializzazione ha validità di un anno ai fini del compimento del tirocinio per la professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 41, comma 9, l. numero 247/2012, «a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti». Infine per rispondere alla seconda questione il CNF precisa che «il praticante possa svolgere la pratica forense presso uno studio legale, o presso l’Avvocatura dello Stato, contestualmente alla frequenza della S.S.P.L.».

Consiglio Nazionale Forense parere 17 gennaio - 11 giugno 2018, numero 1 Relatore Salazar Il COA di Savona chiede parere in relazione ai seguenti quesiti a se la frequentazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del d.lgs. 398/97 possa o meno essere valutata ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, ai sensi dell’articolo 41 comma 9 della L. 247/12, a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti b se il testo dell’articolo 3, comma 5 del D.M. 70/2016 laddove si prevede che la frequentazione delle S.S.P.L. possa essere svolta “contestualmente al tirocinio professionale” , posto in correlazione al comma 1 del medesimo articolo e al comma 4, secondo periodo, dell’articolo 8 espressamente richiamati dal citato comma 3 , debba essere interpretato nel senso che sia consentito a chi frequenti la S.S.P.L. il contemporaneo svolgimento della pratica forense presso uno studio legale e, conseguentemente, che, contestualmente alla frequenza alla S.S.P.L., il praticante possa svolgere utilmente anche il semestre integrativo di pratica forense da aggiungersi al periodo annuale riconosciuto ai sensi dell’articolo 41, comma 9, L. 247/2012 talché, al termine della frequentazione della S.S.P.L. o prima di essa, non si renda necessario svolgere un ulteriore semestre di pratica. La risposta è nei seguenti termini 1 Il titolo conseguito presso le S.S.P.L. è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del tirocinio per la professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 41, comma 9 della L. 247/2012, a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti cfr. da ultimo parere numero 63/16 2 Il praticante può svolgere la pratica forense presso uno studio legale, o presso l’Avvocatura dello Stato, contestualmente alla frequenza della S.S.P.L.