Accertamento nullo se emesso prima di 60 giorni

L’avviso di accertamento emesso prima del termine di 60 giorni decorrenti dal rilascio del verbale di chiusura della verifica è nullo, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Detto termine è infatti posto a garanzia del contraddittorio e costituisce espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente.

Il principio è contenuto nella sentenza n. 11613/17 della Cassazione. Contesto normativo. Sul tema sovviene l’art. 12 l. n. 212/2000 che stabilisce il diritto del contribuente, sottoposto a verifica fiscale, a presentare all’ufficio, entro il termine di sessanta giorni, osservazioni e richieste, che dovranno essere valutate dallo stesso ufficio impositore. L’accertamento non può essere emesso, quindi, prima della scadenza di detto termine, eccezion fatta per situazioni di particolare e motivata urgenza tale disposizione non prevede alcuna sanzione in caso di violazione, prevedendo una forma di contraddittorio differito rispetto alla verifica ovvero un contraddittorio preventivo da svolgere subito dopo il processo verbale e prima dell’emissione dell’accertamento. La vicenda. Nel caso in esame il contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio per recupero di ricavi per gli anni 2005 e 2006. In primo grado la CTP ha accolto il ricorso e così come in appello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo la legittimità dell’accertamento. Termini. La Corte non ha accolto il ricorso ritenendo che la normativa ex art. 12 l. n. 212/2000 prevede che nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione contribuente, dopo il rilascio della copia del verbale di chiusura delle operazioni di verifica, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste. Tale norma collega, quindi, alla consegna del verbale la decorrenza del suddetto termine, nel caso di specie non osservato. La mancata osservanza di tale termine comporta l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus , atteso che tale termine è posto a garanzia del pieno effettuarsi del contraddittorio procedimentale il quale è espressione dei principi costituzionali di collaborazione e buona fede ed è finalizzato ad un migliore esercizio della potestà impositiva. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del suddetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Il principio. Atteso quanto precede i Giudici di legittimità hanno affermato il principio secondo cui In materia di garanzie del contribuente, sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 52 d.P.R. n. 633/1972, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni di accesso o ispezione nei locali dell’impresa [], e solo dal rilascio di copia di detto verbale decorre il termine di 60 giorni trascorso il quale può essere emesso l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212 . Il tema in esame è stata oggetto di precedenti decisioni che hanno sancito la nullità dell’accertamento emanato prima del termine di cui trattasi, nel rispetto del principio del contraddittorio di cui all’art. 24 Cost. L’art. 12 costituisce concreta attuazione dei principi di collaborazione e buona fede legati alla diretta applicazione di principi costituzionali buon andamento e imparzialità e di quelli comunitari cfr. Corte di Giustizia, causa C-276/12 , per cui il mancato rispetto del termine in esame determina la sanzione di invalidità dell’atto cfr. Cass nn. 19013/16 11993/15 CTP Rieti n. 65/16 .

Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 14 dicembre 2016 - 11 maggio 2017, n. 11613 Presidente Cappabianca – Relatore Diotallevi Considerato in fatto L'Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo nei confronti di I. M., che non ha resistito, per la cassazione della sentenza n. 232/44/10 del 24 settembre 2010 con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di avvisi di accertamento per recupero ricavi per gli anni di imposta 2004 e 2005 - la CTR di Napoli, rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della CTP di Caserta che, con sentenza n. 377/13/2009, aveva accolto integralmente il ricorso della contribuente in considerazione della ritenuta violazione dell'art. 12, comma 7 legge n. 212/2000, stante l'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento prima del termine ivi previsto di sessanta giorni dalla comunicazione del processo verbale di accesso, non giustificata, in motivazione, dalla particolare urgenza, nonché per carenza di motivazione, concernente la ritenuta irregolarità di alcune fatture. Ritenuto in diritto Il ricorso è infondato. La L. n. 212 del 2000, art. 12, in tema di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali , giusta la previsione di cui al comma 1 prevede al comma 7, che nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza . Tale norma collega pertanto alla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni al contribuente la decorrenza del suddetto termine di sessanta giorni, nel caso di specie pacificamente non osservato. Sulla natura e valenza di tale termine si sono le SU di questa Corte affermando, con la sentenza n. 18184 del 2013, che la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce prima espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva . Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo in applicazione del seguente principio di diritto In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 . Sez. 5, Sentenza n. 7843 del 17/04/2015, Rv. 635300 01 . Considerato che la giurisprudenza in materia in tema di contraddittorio procedimentale tra amministrazione e contribuente è stata ed è in parte ancora in evoluzione ed in particolare che il sopra richiamato arresto delle sezioni unite risale al 2013 ed è quindi di molto successivo alla emissione degli avvisi opposti ed allo svolgimento del giudizio di merito , si dispone la compensazione delle spese dei gradi di giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese.