Ecobonus, amplia platea per le cessioni

La circolare numero 11/E dell’Agenzia delle Entrate del 18 maggio 2018 chiarisce che i contribuenti possono cedere il credito d’imposta anche ad altri soggetti privati che non siano i fornitori che hanno effettuato l’intervento.

Ecobonus, cessione del credito a maglie larghe e per massimo due volte. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 18 maggio la circolare numero 11/E tramite la quale vengono forniti nuovi chiarimenti in relazione all’ambito applicativo della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018. Come noto, infatti, l’ultima manovra finanziaria ha introdotto il cd. “ecobonus potenziato”, vale a dire una detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali abbinati a quelli di messa in sicurezza antisismica e a quelli di riqualificazione energetica 80% per i lavori eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e 85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori . Le indicazioni contenute nella nuova circolare riguardano principalmente i soggetti interessati alla cessione del credito e il numero massimo di cessioni cui può essere soggetto il credito articolo 14, D.L. numero 63/2013 .Vediamole nel dettaglio. Ampia platea di cessionari. Tra i soggetti privati cui può essere ceduto il credito – le Pubbliche amministrazioni sono sempre escluse - rientrano, oltre ai fornitori che hanno effettuato l’intervento, gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo. Il credito può, inoltre essere ceduto alle Energy Service Companies le cosiddette “Esco”, ovvero società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario e alle Società di Servizi Energetici Sse che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico. Resta fermo il divieto di cessione nei confronti di società finanziarie, ancorché le stesse facciano parte della compagine dei suddetti Organismi associativi, delle ESCO e delle SSE. Massimo due cessioni. Come precisato, la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria e deve avvenire nei confronti di soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione nell’esempio riportato è chiarito che, nel caso di interventi condominiali, la cessione può avvenire nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari . Le nuove indicazioni fanno salvi i comportamenti dei contribuenti che, nel rispetto delle indicazioni fornite con il provvedimento 28 agosto 2017, abbiano effettuato in data antecedente alla pubblicazione della circolare in commento cessioni del credito ulteriori rispetto a quelle consentite in base alle indicazioni, ovvero abbiano provveduto ad effettuare cessioni anche nei confronti di altri soggetti privati non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Come precisato, un prossimo provvedimento delle Entrate definirà le modalità operative della cessione del credito introdotte, a partire dal corrente anno, dalla Legge di Bilancio 2018. Fonte fiscopiu.it

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