La circolare numero 69/2018 dell’INPS ha impartito istruzioni operative sulle previsioni contenute nella l. numero 81/2017 che prevede a favore dei lavoratori autonomi non imprenditori alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio.
La circolare numero 69 dell’11 maggio 2018 dell’INPS ha impartito istruzioni operative sulle previsioni di cui agli articolo 1, 14 e 15 della l. 22 maggio 2017, numero 81 che hanno integrato il concetto di collaborazione coordinata e continuativa disposto dall’articolo 52, comma 2, d.lgs. numero 81/2015 estendendo ai lavoratori autonomi non imprenditori alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio. Nel dettaglio. La circolare precisa che tra i soggetti interessati rientrano - coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente articolo 2222 c.c. - coloro che esercitano le professioni intellettuali articolo 2229 c.c. -coloro che offrono una prestazione d’opera intellettuale articolo 2230 c.c. . La legge numero 81/2017, all'articolo 14, introduce la possibilità, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, di sospendere il versamento contributivo. Si ricorda che l’obbligo contributivo è in capo ai seguenti soggetti - al professionista, se titolare di partita IVA o associato - al committente, se il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa, con obbligo di rivalsa sul prestatore di 1/3 del contributo. La circolare numero 69 indica gli adempimenti in caso di malattia ed infortunio grave in capo al commttente o al professionista. Il committente deve - inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1 - sospendere il versamento della contribuzione 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente - effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi con aggravio degli interessi legali al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento. Il professionista deve - indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa - sospendere il versamento della contribuzione dovuta saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione - presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata - Comunicazione bidirezionale - effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi con aggravio degli interessi legali al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento. Fonte lavoropiu.info
TP_LAV_18InpsCirc69_s